Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16199 del 26/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16199 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso 25494-2011 proposto da:
FERRARA SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
QUESTURA DI ROMA,
2012
4441
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimati
–
avverso l’ordinanza n. 18495/2011 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE del 30.6.2011, depositata 1’8/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/06/2012 dal Presidente Relatore Dott.
Data pubblicazione: 26/06/2013
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. AURELIO GOLIA.
v
R.g. 25494/2011
Rilevato che
L’avv. Silvio Ferrara chiede la correzione dell’errore
materiale contenuto nell’ordinanza n. 18495/2011 la quale nel
dell’istante dichiaratosi antistatario;
l’errore denunciato può essere emendato con il procedimento
di correzione dell’errore materiale (cass. n. 16037/2010);
P.Q.M.
dispone che nel dispositivo della ordinanza n. 18495/2011
dopo le parole “accessori di legge” siano aggiunte le parole
“spese da distrarsi in favore dell’avv. Silvio Ferrara che se
ne è dichiarato antistatario”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – prima sezione- il 7 giugno 2012
Il Preside
est.
dispositivo non reca la distrazione delle spese in favore