Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16199 del 26/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16199 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 25494-2011 proposto da:
FERRARA SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– ricorrente contro

QUESTURA DI ROMA,
2012
4441

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimati

avverso l’ordinanza n. 18495/2011 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE del 30.6.2011, depositata 1’8/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/06/2012 dal Presidente Relatore Dott.

Data pubblicazione: 26/06/2013

GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. AURELIO GOLIA.

v

R.g. 25494/2011
Rilevato che
L’avv. Silvio Ferrara chiede la correzione dell’errore
materiale contenuto nell’ordinanza n. 18495/2011 la quale nel

dell’istante dichiaratosi antistatario;
l’errore denunciato può essere emendato con il procedimento
di correzione dell’errore materiale (cass. n. 16037/2010);
P.Q.M.
dispone che nel dispositivo della ordinanza n. 18495/2011
dopo le parole “accessori di legge” siano aggiunte le parole
“spese da distrarsi in favore dell’avv. Silvio Ferrara che se
ne è dichiarato antistatario”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – prima sezione- il 7 giugno 2012
Il Preside

est.

dispositivo non reca la distrazione delle spese in favore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA