Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16198 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1209/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3242/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile, mancando nell’originale e nelle copie di tutte le pagine pari che rende incomprensibile il contenuto dello stesso – cfr. Cass. n. 17065 del 03/08/2007, Cass. S.U. n. 4112 del 22/02/2007, Cass. n. 5910 del 24/03/2004.

Le superiori conclusioni resistono alle ulteriori prospettazioni difensive esposte dalla parte ricorrente in memoria, essenzialmente fondate sui principi espressi da Cass. S.U. n. 18121/2016, questi ultimi assumendo rilievo solo in riferimento al ricorso per cassazione in originale depositato in ogni sua parte e non al caso di specie nel quale, come detto, è proprio l’originale a non consentire in alcun modo, ad onta di quanto diversamente opinato dall’Agenzia ricorrente in memoria, di comprendere il contenuto del ricorso secondo le scansioni contenute nell’art. 366 c.p.c., mancando in radice parte dei motivi di ricorso – infatti l’esposizione inizia con “2.Errata interpretazione…” – nonchè la completa esposizione di quello che si assume essere stato l’unico motivo di ricorso – e delle conclusioni.

Motivi che nemmeno la rubrica della censura risultante a pag. 7 del ricorso “Errata interpretazione dei fatti di causa e contraddittorietà della sentenza in relazione all’omessa dichiarazione delle variazioni delle rimanenze. Omessa motivazione in relazione all’applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, invocata dall’ufficio” – appaiono ben delineati anzi risultando dalle disposizioni richiamate dalla ricorrente in memoria – D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, art. 132 c.p.c., la prospettazione di un vizio diverso da quello rubricato che avrebbe necessariamente richiesto l’esame della censura nella sua completezza già al solo fine di vagliarne l’ammissibilità.

Valutazioni, queste ultime, che risultano per contro impossibili in relazione al ricorso per come depositato.

Nulla sulle spese.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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