Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16198 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16198 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16731-2011 proposto da:
GULLIVER SAS 00709010672 (già DE.FE.PA SRL) in persona
del legale rappresentane pro-tempore nonché FELICIONI
DERNA

FLCDRN56L56L307B,

VERDECCHIA

NICODEMO

VRDNDM54D04L307B (in proprio), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo
studio dell’avvocato SPERDUTI PAOLO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
ROSATI giusta procura speciale in calce al ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA in persona del
Direttore Qualità Crediti e Suppèorto al Mercato con

Data pubblicazione: 26/06/2013

compiti di Sostituto del Responsabile dell’Area
Territoriale Centro e Sardegna della Banca e come tale
legale rappresentante dell’Istituto stesso,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’
13, presso lo studio dell’avvocato RANUCCI LUISA,

giusta procura in calce alla memoria difensiva;
– resistente contro

UCCMB UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK 00390840239
nuova denominazione di UGC Banca SpA in persona del
Quadro Direttivo, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VITTORIA COLONNA,27, presso lo studio
dell’avvocato MASSIGNANI GIANNI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MASSIGNANI ARTURO, giusta procura
speciale a margine della memoria difensiva;
– resistente nonchè contro

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA, CARISAP SPA, SAN PAOLO
BANCA DELL’ADRIATICO SPA, BANCA DI ROMA SPA, BNL BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO SPA, TERCAS – CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA, BANCA TOSCANA SPA;
– intimate –

avverso l’ordinanza R.G. 2385/06 del TRIBUNALE di
TERAMO del 29.4.2011, depositata il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

rappresentata e difesa dall’avvocato D’IGNAZIO PIETRO,

:

consiglio del 07/06/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. AURELIO GOLIA.

R.g. 16731/2011
Rilevato in fatto

che Gulliver s.a.s., Nicodemo Verdecchia e Derna Felicioni hanno
proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del

sospensione del processo iniziato su domanda dagli stessi
proposta nei confronti di diverse banche per sentire dichiarare
nulle le clausole di determinazione del tasso di interessi
ultralegali, quelle che prevedevano la capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi e le commissioni di massimo
scoperto;
che la sospensione è stata disposta in attesa della decisione
delle questioni di costituzionalità dell’art. 2 quinquies, 90
comma d.l. n. 225 del 2010, convertito in legge n. 10 del 2011
sollevate da diversi tribunali;
che hanno depositato memorie la Banca Monte Paschi di Siena,
Unicredit Credit Management Bank;
che il procuratore generale ha chiesto l’ accoglimento del ricorso
sulla base della requisitoria che di seguito si trascrive:

“Il

Pubblico Ministero. .Osserva: La sospensione è stata disposta in
relazione alla pendenza di questione di costituzionalità di norma
ritenuta rilevante sollevata peraltro in altro giudizio, nonchè
per essere pendenti preso lo stesso tribunale altre tre cause che

Tribunale di Teramo del 4 maggio 2011 che ha disposto la

ad avviso del giudicante apparivano “connesse con la presente
causa anche dal punto di vista oggettivo”; l’ordinanza è stata
impugnata sotto due profili: – non poteva disporsi la sospensione
senza sollevare contestualmente la questione di costituzionalità

questione di pregiudizialità ma al più di litispendenza o di
continenza; entrambi i profili appaiono fondati; quanto al primo
ci si limita a richiamare la sentenza di codesta Corte 24946/06
(Nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ.
– come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 – non vi
è più spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di
sospensione del processo esercitata dal giudice al di fuori dei
casi tassativi di sospensione legale; ne deriva l’impugnabilità,
ai sensi del citato art. 42 cod. proc. civ., di ogni provvedimento
di sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e
la conseguente fondatezza del ricorso ogni qualvolta non si
sia in presenza di un caso di sospensione espressamente
prevista dalla legge o rientrante nell’ipotesi prevista
dall’art. 34. Pertanto è fondato il ricorso proposto avverso
l’ordinanza con la quale il giudice abbia sospeso il giudizio
in relazione alla pendenza di questione di costituzionalità
sollevata in altro processo, dovendo in tal caso il giudice,
qualora ritenga rilevante la questione, investire a sua volta
la Corte costituzionale e successivamente procedere alla
sospensione del giudizio.); quanto al secondo nei giudizi

solo rilevata; tra i procedimenti pendenti non vi era

ritenuti pregiudiziali risultano effettivamente proposte le
stesse questioni oggetto del giudizio sospeso: non poteva
pertanto farsi luogo a sospensione, ma procedere, trattandosi di
giudizi pendenti presso lo stesso tribunale, alla loro riunione.”

che il collegio condivide le conclusioni e le argomentazione del
procuratore generale;
che deve quindi ordinarsi la prosecuzione del giudizio rimettendo
al giudice del merito la liquidazione delle spese di questo
giudizio di cassazione.
P.Q.M.

dispone che la causa pendente davanti al tribunale di Teramo
riprenda, rimettendo al giudice del merito la pronuncia sulle
spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile – prima sezione- il 7 giugno 2012
Il Presi

est.

Ritenuto in diritto

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