Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16198 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Giovanni Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28880/2011 proposto da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA B ACTION, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE

VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA

BARDINO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – L’Associazione sportiva dilettantistica “B Action”, con sede in Mestre, propose ricorso, nei confronti della Agenzia delle Entrate di Venezia, avverso gli avvisi di accertamento relativi ad IVA, IRPEG e IRAP per gli anni di imposta 2003 e 2004, notificatile per recupero a tassazione di ricavi – derivati da esercizio di attività commerciale – non dichiarati e per conseguente perdita delle agevolazioni fiscali, scaturenti dagli accertamenti svolti, e culminati in apposito p.v.c., relativamente alla gestione di una palestra.

Nella resistenza dell’Ufficio convenuto, la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, accolse il ricorso, annullando gli atti impugnati.

2. – Sul gravame proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate di Venezia, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Sede di Venezia), in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò il ricorso originario della contribuente e confermò gli atti impugnati.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Associazione sportiva dilettantistica “B Action”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va esaminata l’eccezione proposta dall’Avvocatura dello Stato, con la quale si deduce la inammissibilità del ricorso, per essere stato lo stesso proposto tardivamente.

L’eccezione è fondata.

Invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5.7.2010. Pur tenendo conto di due sospensioni feriali per giorni 46 relative agli anni 2010 e 2011, il termine annuale di impugnazione, previsto a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., era già da tempo scaduto quando il 21.11.2011 il ricorso è stato spedito a mezzo posta per la notificazione.

Non rimane, pertanto, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

2. – Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente, e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.000,00 (settemila), oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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