Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16197 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13335/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PELLICANO’ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 832/05/2018 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA,

depositata il 02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello e l’illeggibilità del timbro a secco apposto sull’elenco delle raccomandata postale depositate dall’Agenzia delle entrate unitamente all’atto di appello, dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, depositata in data 26/11/2008, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per l’anno d’imposta 2002.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale nonostante il deposito della distinta/elenco delle raccomandate postali attestante l’avvenuta tempestiva presentazione del plico all’ufficio postale di spedizione con timbro a secco leggibile.

2. Al riguardo pare opportuno preliminarmente ricordare che “Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, “La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 -Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, p. 5.9, v. anche p. 5.10).

a) che il termine di impugnazione della sentenza della CTP, pubblicata in data 26/11/2008, andava a scadere il giorno 11/01/2010 (applicato il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto nel 2008 e quello feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, nella versione applicabile ratione temporis, e quindi ante modifica apportata della L. n. 162 del 2014, art. 16);

b) che dall’elenco delle raccomandate consegnato all’ufficio postale, depositato dall’Agenzia delle entrate unitamente al ricorso d’appello ed allegato al ricorso in esame, risulta che l’appello venne spedito in data 17/12/2019 ovvero l’ultimo giorno utile per impugnare;

c) che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, il timbro a secco apposto su quell’elenco è perfettamente leggibile.

4. Da quanto detto discende la tempestività dell’impugnazione, risultando altresì che l’appellante, stando a quanto rilevato dagli stessi giudici di appello, provvide in data 15/01/2009, e quindi entro il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, a costituirsi in giudizio mediante deposito dei predetti atti (ricorso d’appello ed elenco delle raccomandate postali) nella Segreteria della CTR.

5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che, in diversa composizione, esaminerà le questioni di merito rimaste assorbite e provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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