Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16197 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 251/2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

BATTISTA MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LOCONTE,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2243/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 22/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di F.A., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2006 al 2010, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello della contribuente, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che l’esistenza di costi per lavoratori dipendenti, di compensi a terzi relativi a prestazioni che la professionista non aveva provato essere occasionali e non continuative non consentivano di affermare l’assenza degli elementi caratteristici dell’autonoma organizzazione, avendo peraltro la stessa contribuente omesso di dimostrare l’entità dei beni strumentali utilizzati nello svolgimento dell’attività.

Avverso la sentenza ricorre, con tre motivi, la F..

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per omessa pronunzia, è infondato, avendo la CTR esaminato l’appello proposto dalla contribuente sull’insussistenza dei presupposti relativi all’applicazione nei di lei confronti dell’IRAP, disattendendolo in relazione agli elementi esposti in motivazione. La censura è invece inammissibile laddove pure sembra ventilare il vizio di motivazione apparente che è incompatibile con quello di omessa pronunzia.

Parimenti infondato risulta il secondo motivo, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, dovendosi ritenere che la CTR ha analiticamente indicato le ragioni poste a base della decisione.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa i applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è manifestamente fondato.

Occorre premettere che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Orbene, la CTR, nel ritenere rilevanti, ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, i compensi corrisposti a lavoratori dipendenti ed a terzi, ha tralasciato di valutare le deduzioni, offerte dalla contribuente, in ordine alla natura dell’attività svolta dai prestatori anzidetti che assumono rilevanza decisiva ai fini della ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione, in tal modo discostandosi dai principi espressi da questa Corte in materia.

Sulla base di tali considerazioni in accoglimento del terzo motivo, disattesi gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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