Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16197 del 25/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 25/07/2011), n.16197
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 35013/2006 proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ONAMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per
M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AURELIA 190,
presso lo studio dell’avvocato TESTA Cesare, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CAPOLUONGO UMBERTO, giusta delega in
atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4489/2005 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 16/12/2005 r.g.n. 6497/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato CAPULUONGO UMBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 ottobre 2005 il Tribunale di Milano ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa in data 8 luglio 2003 con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ha ingiunto alla ONAMA s.p.a. il pagamento della somma di Euro 800.000,00 a titolo di sanzioni amministrative in materia di lavoro. Il tribunale ha considerato che, sui medesimi fatti rilevanti nel giudizio in questione, e cioè la posizione giuridica di numerosi lavoratori, era intervenuta la sentenza del giudice del lavoro nel giudizio di opposizione proposto dalla stesa società nei confronti dell’I.N.P.S. e riferito alle medesime posizioni lavorative, e che aveva dichiarato la natura autonoma e non subordinata dei rapporti dei lavoratori in questione. Inoltre il medesimo tribunale ha considerato che l’ente creditore si era limitato ad indicare, quale fonte di prova, solo gli ispettori verbalizzanti le cui relazioni non contenevano dati apprezzabili ai fini in esame.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Direzione Provinciale del lavoro di Milano con unico motivo.
Resiste con controricorso la s.p.a. ONAMA con due motivi.
La ONAMA ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. In particolare la ricorrente deduce l’illegittimità della mancata ammissione dei mezzi istruttori, essendo stati indicati, oltre che gli ispettori verbalizzanti, anche vari lavoratori che avrebbero potuto fornire elementi utili per la determinazione della natura dei rapporti di lavoro. Inoltre i verbalizzanti avrebbero comunque potuto fornire elementi utili ai fini del decidere, in quanto le relazioni ispettive descrivono dettagliatamente le modalità dei rapporti di lavoro.
Con il controricorso si lamenta l’inammissibilità del ricorso in quanto la sentenza impugnata emessa dal tribunale quale giudice del lavoro e pronunciata in materia lavoristica senza conversione del rito, avrebbe dovuto essere impugnata con l’ordinario mezzo previsto dall’art. 433 cod. proc. civ..
Con secondo motivo si deduce l’infondatezza del ricorso in quanto, con sentenza passata in giudicato, il tribunale, con riferimento alle medesime posizioni lavorative, ha già ritenuto la natura autonoma e non subordinata delle stesse. Inoltre la ricorrente non avrebbe precisato le circostanze di fatto sulle quali avrebbero dovuto deporre i testi da lei richiesti, limitandosi ad una generica richiesta d prova testimoniale.
11 ricorso risulta infondato essendo la sentenza impugnata supportata da un iter argomentativo corretto sul piano logico-giuridico. Ed invero il giudice ha dato rilievo al contenuto di una sentenza intervenuta tra la società e l’INPS per gli stessi fatti, sentenza passata in giudicato e che aveva ravvisato la natura autonoma del rapporto di lavoro dei soggetti a cui si riferivano le sanzioni di cui all’impugnata ingiunzione,accertando così una realtà obiettiva che non poteva non valere anche per la presente controversia. Inoltre correttamente il primo giudice aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale in quanto la stessa, del resto generica e non decisiva, finiva per tradurre in una deposizione dei testi nel caso di specie gli ispettori del lavoro, le risultanze della indagine ispettiva e le dichiarazioni degli ispettori, che come ha evidenziato giustamente lo stesso giudice di merito, non portavano in alcun modo configurare come lavoro autonomo il lavoro spiegato dagli attuali controricorrenti in occasione di manifestazioni fieristiche e per tempi limitati.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in Euro 40,00, oltre ad Euro 3.000,00 per onorario, più spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011