Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16197 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22440/2011 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO DIVINA COSTRUZIONI SRL in persona del Curatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SFORZA

PALLAVICINI 18, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO CARMINE RAO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CUCINOTTA giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 141/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 29/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAO per delega dell’Avvocato

CUCINOTTA, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERGIO DEL CORE/che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Curatela del fallimento della società “Divina costruzioni s.r.l.” propose ricorso, nei confronti della Agenzia delle Entrate di Sant’Agata di Militello, avverso l’avviso di accertamento per IRPEF-IRPEG – IRAP e IVA relativi all’anno di imposta 1999, notificatole per recupero a tassazione di redditi di impresa non dichiarati, emersi a seguito di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza e conclusasi con processo verbale di constatazione ritualmente notificato dai militari all’allora amministratore unico della società.

Nella resistenza dell’Ufficio convenuto, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accolse il ricorso, annullò l’atto impugnato e compensò tra le parti le spese del giudizio.

2. – Sul gravame proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate e in via incidentale dalla Curatela del fallimento della società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Sezione staccata di Messina), in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò il ricorso originario della contribuente, confermò l’atto impugnato e condannò la detta Curatela del fallimento al pagamento delle spese del giudizio.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Curatela del fallimento della società “Divina costruzioni s.r.l.” sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, e L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza fosse stato notificato all’allora amministratore unico della società (ancora in bonis) nonostante che l’Amministrazione finanziaria non avesse ottemperato all’onere di fornire la prova di tale notifica e per avere – conseguentemente – il giudice di appello ritenuto assolto l’onere motivazionale dell’avviso di accertamento grazie al rinvio al contenuto del p.v.c. asseritamente notificato.

La censura è inammissibile sotto due profili.

Innanzitutto, la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto non contestata la circostanza che il p.v.c. fosse stato ritualmente notificato all’allora amministratore della società in bonis, ritenendo perciò irrilevante il fatto che tale p.v.c. non fosse stato allegato all’avviso di accertamento notificato al curatore del fallimento; ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di adempimento dell’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento, l’obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell’impresa fallita lascia ritenere, con presunzione iuris tantum, che anche il verbale di constatazione, notificato al fallito quando era in bonis, sia pervenuto nella disponibilità del curatore e sia stato dallo stesso conosciuto, sicchè in tal caso non è necessario che l’atto impositivo riporti in allegato il processo verbale richiamato (Sez. 5, Sentenza n. 24254 del 27/11/2015, Rv. 637592).

La ricorrente non ha tenuto conto di tale ratio decidendi. Eppure, proprio alla stregua della ritenuta non contestazione della notifica del p.v.c. all’allora amministratore della società (ora fallita), il giudice di appello ha ritenuto infondata la censura contenuto nel ricorso originario, col quale la contribuente aveva denunciato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, ritenendo sufficiente il rinvio, contenuto in tale provvedimento, ai documenti esaminati e alle risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza.

A fronte di tale motivazione, la ricorrente avrebbe dovuto precisare se col ricorso originario aveva espressamente contestato la mancata notifica del p.v.c. al legale rappresentante della società ancora in bonis e ulteriormente precisare se, sulla questione, aveva proposto apposito motivo di appello. Non avendo adempiuto a tale onere, il ricorso risulta inammissibile anche sotto il profilo del difetto di autosufficienza.

2. – Il ricorso deve pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate, svolto attività difensiva.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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