Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16196 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14162/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA PANE;

– ricorrente –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10881/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di B.V. avverso quattro intimazioni di pagamento, in materia di cartelle esattoriali per l’anno 2000;

che la CTR ha affermato che la prova della notifica al contribuente delle cartelle prodromiche all’intimazione non avrebbe potuto essere acquisita in appello.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo e col secondo motivo, Equitalia Sud lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente negato la possibilità di produrre in appello la relata di notifica delle cartelle di pagamento;

che, col terzo rilievo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR, arrestandosi all’esame di una questione pregiudiziale, avrebbe omesso di pronunziare sulla tempestività dell’azione di riscossione;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il primo ed il secondo motivo, scrutinabili congiuntamente, sono fondati;

che, infatti, in materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (Sez. 6-5, n. 7151 del 12/04/2016; Sez. 6-5, n. 22776 del 06/11/2015; Sez. 6-5, n. 21909 del 27/10/2015), sempre che sia rispettato il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza (Sez. 5, n. 3661 del 24/02/2015);

che il terzo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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