Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16196 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16196 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 21301-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – Società con socio
unico in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

D’ADDATO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato
DE FELICE ROBERTO EMANUELE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAPA FRANCESCO, giusta mandato a margine

C U

Data pubblicazione: 26/06/2013

del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4376/2010 della CORTE D’APPELLO
di BARI del 20.9.2010, depositata il 24/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. ANTONIO IANNIELLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MAURIZIO VELARDI.

consiglio del 20/05/2013 dal Consigliere Relatore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 20
maggio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con ricorso notificato in data 31.8-6.9 2011, la s.p.a. Poste Italiane ha
chiesto, con sei motivi, la cassazione della sentenza depositata il 24 settembre

2010, con la quale la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di
primo grado, aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro
subordinato con Maria D’Addato stipulato 1′ 11 ottobre 2002, con conseguente
conversione a tempo indeterminato del contratto e con la condanna della società al risarcimento dei danni.
L’intimata si è difesa con rituale controricorso.
Successivamente la difesa della società ricorrente ha depositato nella
cancelleria della Corte copia del verbale dell’accordo conciliativo raggiunto il
3 ottobre 2012 in sede sindacale dalle parti in ordine alla controversia in parola.
Il ricorso andrà conseguentemente dichiarato inammissibile per il venir
meno dell’interesse allo stesso, a seguito dell’intervenuta conciliazione.
Si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare la data
dell’adunanza in camera di consiglio.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
Alla luce di quanto esposto nella relazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per il venire meno dell’interesse allo stesso a seguito
dell’intervenuta conciliazione.
Le spese di giudizio vanno compensate, nello spirito dell’accordo.

P. Q. M.

1

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese di
giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2013

Il Presidente

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