Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16196 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 25/07/2011), n.16196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21127/2007 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MARESCA Arturo, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BOCCIA FRANCO RAIMONDO, ROMEI ROBERTO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato SCIAMANNA ILARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINI Colomba, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/03/2007 r.g.n. 2734/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 febbraio 2007 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 19 ottobre 2004 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Telecom Italia s.p.a. a C.G. con la contestuale condanna della stessa società alla reintegrazione del medesimo lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento delle conseguenti indennità. Tale licenziamento era stato intimato per avere il lavoratore utilizzato il telefono cellulare di servizio per l’invio di SMS privati per un importo complessivo di L. 1.625.250 nel periodo 26 gennaio – 31 agosto 2000. La Corte territoriale ha motivato detta sentenza affermando che, pur dovendosi considerare tempestiva la contestazione dell’illecito disciplinare, la sanzione adottata deve considerarsi sproporzionata all’illecito stesso anche in considerazione dell’immeditato ristoro patrimoniale da parte del lavoratore, del danno economico procurato.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Telecom Italia s.p.a. articolandolo su due motivi.

Resiste con controricorso il C. eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2016 cod. civ. ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. In particolare la ricorrente deduce che, anche a voler considerare solo l’illecito costituito dalla omessa custodia di un bene aziendale affidatogli, comunque la fattispecie configurerebbe giusta causa di licenziamento facendo venir meno il rapporto fiduciario fra lavoratore e datore di lavoro.

Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. In particolare si assume che la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare la possibilità di ritenere il licenziamento in questione comunque legittimo per giustificato motivo soggettivo.

Il C. deduce l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo che l’apprezzamento della proporzionalità della sanzione rientra nelle valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. Inoltre la conversione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo costituirebbe domanda nuova. Nel merito il C. deduce comunque l’infondatezza del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è infondato. In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (da ultimo Cass. 7 aprile 2011 n. 7948). Nel caso in esame la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato il proprio giudizio di sproporzionalità della sanzione inflitta rispetto all’indebito disciplinare considerando il comportamento del lavoratore che ha immediatamente risarcito integralmente la società del danno procurato, ed il lungo rapporto di lavoro pregresso che non aveva dato luogo ad alcun rilievo da parte della stessa società. La logica e compita motivazione della Corte d’Appello sulla sproporzione della sanzione adottata e sulla conseguente insussistenza della giusta causa del licenziamento in questione, sfugge ad ogni censura di legittimità.

Quanto al secondo motivo, va rilevato che, se è ormai pacifico che il giudice, chiamato a decidere sulla legittimità di un licenziamento per giusta causa, ha il potere-dovere di valutare, sul piano oggettivo, il dedotto inadempimento del lavoratore e di modificare il titolo del recesso, riqualificando il licenziamento in termini di giustificato motivo soggettivo (ex plurimis: Cass. nn. 2204/98 e 3048/96), è altrettanto evidente, in quanto corollario del principio dispositivo, che se in appello non venga denunciato con i motivi d’impugnazione il mancato esercizio di tale attività riqualificatoria da parte del giudice di primo grado, nè la stessa sia conseguentemente richiesta al giudice del gravame, correttamente quest’ultimo si astiene dalla suddetta riqualificazione, non potendo egli certamente affermare che il licenziamento produce i suoi effetti alla scadenza del periodo di preavviso senza violare l’art. 112 c.p.c.. Ne consegue che tale omessa riqualificazione non può essere successivamente fatta valere in cassazione – come accade nel caso in esame – (secondo quanto affermato da Cass. n. 8836/96), appunto perchè tale omissione, che “inficia la sentenza di primo grado” non è deducibile come motivo di ricorso di legittimità, “neppure se attribuita alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, ove non lo sia stata con il mezzo di gravame nel giudizio di appello” (Cass. 2 giugno 2000 n. 7394, cui adde ex plurimis Cass. 14 dicembre 2002, n. 17932).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari difensivi ed oltre I.V.A e C.P.A. da distrarsi in favore del difensore avv. Ilaria Sciamanna anticipataria.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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