Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16196 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 10/06/2021), n.16196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18787/2014 R.G. proposto da:

ROMA CAPITALE, in persona del sindaco M.I. rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Domenico ROSSI ed Antonio CIAVARELLA

dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio eletto in Roma, via Tempio

di Giove, n. 21, presso i difensori, nei locali della Avvocatura

Capitolina;

– ricorrente –

contro

O.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessia Cascioli, con

domicilio eletto in Roma, via Farnese, n. 7, presso lo studio del

difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della C.T.R. Lazio se. 35, n. 442/35/14

depositata il 28 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 15 settembre

2020, dal Consigliere RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

O.I. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma per I.C.I., anno d’imposta 2004, in relazione al terreno ritenuto edificabile attualmente in catasto al (OMISSIS) ed indicato sull’avviso di accertamento con la partic. (OMISSIS), precedente al frazionamento, sito in (OMISSIS) per la proprietà del 50%. Il terreno, nell’anno 2006, era stato oggetto di frazionamento ai sensi della L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, ed il valore della perizia di stima lo aveva rivalutato ad Euro 400.000,00; il Comune, partendo da questa base aveva determinato il valore del terreno ai fini ICI per l’anno 2004, nella misura di Euro 360.000,00.

Secondo la ricorrente, il terreno, anche se oggetto di frazionamento, doveva mantenere la precedente destinazione pertinenziale all’immobile principale non potendo essere considerato autonomamente assoggettabile ad ICI, in ragione del disposto dell’art. 817 c.c., in quanto il vincolo di asservimento rendeva ininfluente l’altra destinazione. Depositava, inoltre, copia della perizia datata 20/06/2006 e rilievi fotografici della particella interessata. La C.T.P. di Roma rigettava il ricorso in quanto il terreno in esame, nell’anno 2006, era stato scorporato mediante frazionamento dalla particella dell’immobile principale ed inserito nel PRG adottato dal Comune di Roma pertanto non poteva continuare a mantenere la precedente destinazione pertinenziale.

La CTR di Roma con sentenza n. 442/35/14 accoglieva l’appello della contribuente ritenendo che, dalla perizia e dalle fotografie versate in atti, si evincesse che il terreno aveva natura pertinenziale (ancorchè nel 2006 fosse intervenuto il frazionamento dell’originario mappale che aveva dato luogo ad un autonomo e distinto mappale).

Ricorreva innanzi a questa Corte il Comune di Roma che deduceva:

1) Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, in combinato disposto con l’art. 14 bis Reg. del Comune di Roma (rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo il ricorrente era illegittima la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, in combinato disposto con l’art. 14 bis Reg. del Comune di Roma, in quanto la contribuente non aveva mai indicato, nella dichiarazione ICI, il carattere pertinenziale del terreno, dal momento che, solo con tale comunicazione, si instaurava il rapporto tra contribuenti ed amministrazione sul piano del tributo comunale. Pertanto, l’omessa indicazione della natura pertinenziale dell’immobile comportava che quest’ultimo dovesse essere tassato in regime ordinario.

2) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame della questione della mancata indicazione della pertinenza nella dichiarazione Ici.

La contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

Essi sono infondati poichè la CTR, con valutazione in fatto, ha accertato il vincolo di pertinenzialità.

Ora, a parte il fatto che il terreno, di cui si tratta, era stato scorporato catastalmente dall’originario unico mappale (comprendente anche l’abitazione) nel 2006, a mezzo di frazionamento, e quindi in epoca successiva al 2004, va aggiunto che la classificazione catastale risulta, di per sè, irrilevante e che, infine, la denuncia originaria presentata nel 1993 prevedeva l’unicità del mappale e la conseguente pertinenzialità all’abitazione del terreno di cui si tratta.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, che prevede l’obbligo di effettuare la dichiarazione Ici in caso di modificazione degli elementi dichiarati precedentemente, non risulta applicabile nel caso di specie, poichè l’unico elemento rilevante (la destinazione pertinenziale in fatto) non è mutato. Non può, infatti, ritenersi mutamento (suscettibile di creare l’obbligo di una nuova dichiarazione), la mera variazione catastale che lasci immutato lo stato di fatto, ovvero la stabile destinazione del terreno edificabile a pertinenza dell’abitazione.

In tal senso, questa Corte (Cass. n. 27573/2018), con orientamento del tutto condivisibile, ha ritenuto che ciò a cui deve farsi riferimento è il criterio oggettivo e fattuale, ossia la destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio ed ornamento di un’altra in applicazione dell’art. 817 c.c. (non essendo prevista una nozione tributaria di pertinenza) e quello soggettivo consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà, senza che rilevi la “graffatura” catastale che ha esclusivo rilievo formale, sicchè, anche in tale ipotesi, rimane a carico del contribuente l’onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti. (Cass. 18470/16).

Da ultimo si veda, Cass. n. 13742 del 22/05/2019, secondo cui in tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, nell’escludere l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale correlato alla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, in conformità all’art. 817 c.c., con la conseguenza che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius aedificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ed libitum”.

Nel caso in esame, si ribadisce che il giudice di merito ha motivato sul merito, rilevando che, dai dati emersi, era risultato provato che il contribuente aveva, in concreto, assolto all’onere (mediante produzione di foto, documenti ed accertamento peritale) di provare la persistente condizione pertinenziale del terreno rispetto all’immobile principale, pur a seguito dell’avvenuto frazionamento del terreno. E che tutta l’area era asservita al fabbricato medesimo, con conseguente esclusione della tassabilità ICI; non rilevando, come detto, l’intervenuto frazionamento dell’anno 2006, nè le risultanze dell’autonomo censimento al catasto e l’inquadramento negli strumenti urbanistici dell’Ente impositore tra le aree edificabili, per cui la condizione fattuale del terreno risulta certamente di natura pertinenziale.

Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.300,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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