Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16196 del 09/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/07/2010, (ud. 04/06/2010, dep. 09/07/2010), n.16196
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Campobasso, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Calice Antonio,
giusta procura a margine del presente ricorso;
– ricorrente –
contro
Automobili Reale di Reale Giacomo & C S.n.c., in persona del
legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise
(Campobasso), Sez. 2, n. 43/2/03 del 9 dicembre 2003, depositata il
19 dicembre 2003, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 4
giugno 2010 dal Relatore Cons. BOTTA Raffaele;
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilita’ del ricorso per mancato rinnovo della notifica;
Letto il ricorso proposto dal Comune di Campobasso; Preso atto che la
parte intimata non si e’ costituita.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto che questa Corte con ordinanza del 22 giugno 2009 – rilevato che il ricorso non risultava notificato presso il difensore costituito ai sensi dell’art. 330 c.p.c – aveva disposto ex art. 291 c.p.c., che la notifica del ricorso fosse rinnovata;
Rilevato che tale ordinanza, ritualmente comunicata, e’ rimasta ineseguita, mancando il deposito dell’atto notificato ex art. 371 c.p.c., comma 6, n. 5;
Tenuto conto che secondo l’orientamento costantemente espresso dalle Sezioni Unite, l’art. 371 c.p.c., comma 6, nella parte in cui dispone, a pena di improcedibilita’, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, deve essere interpretato come riferibile anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), ma attraverso una notifica del ricorso affetta da nullita’ (Cass. S.U. ord. 4646/2005);
Ritenuto che nel caso di specie, poiche’ non si tratta di una ipotesi di deposito tardivo dell’atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della piu’ radicale ipotesi di inottemperanza all’ordine della Corte, vada dichiarata non l’improcedibilita’, bensi’ l’inammissibilita’ del ricorso (Cass. S.U, ord. n. 27398/05);
Considerato, infine, che in ragione della mancata costituzione della parte intimata non vi e’ luogo a provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010