Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16195 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14689/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 6,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA TRAUZZOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2143/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di E.P. contro una cartella di pagamento ILOR, per l’anno 1990;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Ufficio non si sarebbe attenuto alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, limitandosi a contestare genericamente l’operato dei primi giudici.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, l’Agenzia denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: diversamente dall’opinione della CTR, l’Ufficio aveva esattamente individuato la parte della sentenza di primo grado oggetto dell’appello, ossia la considerazione che la sentenza 273/02/06, in base a cui era stata emessa la cartella di pagamento, non fosse passata in giudicato, ex art. 327 c.p.c., comma 2;

che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, artt. 49 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: la sentenza impugnata sarebbe sorretta da una motivazione inesistente o apparente, rendendo impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo;

che, da ultimo, la ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, giacchè la sentenza impugnata avrebbe violato il principio del giudicato esterno;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Sez. 5, n. 16163 del 03/08/2016; Sez. 6-5, n. 14908 del 01/07/2014); che, nella specie, l’Agenzia aveva dettagliatamente indicato, nel suo appello, quale fosse la ratio decidendi che aveva inteso contestare col gravame, ossia la ritenuta non definitività della sentenza contenente la statuizione sull’atto di accertamento presupposto;

che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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