Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16195 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3433-2020 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI PARIOLI,

40, presso lo studio dell’Avvocato FRANCO TASSONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, A.D.V.;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 60151/18 del

GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 12/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO che chiede che

la Corte di Cassazione, accolga il ricorso, con le conseguenze di

legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che M.C. propone ricorso per regolamento necessario di competenza, avverso ordinanza del Giudice di pace di Roma, pubblicata il 12 dicembre 2018, con la quale è stata disposta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio contrassegnato come R.G. 60151/18, pendente tra il predetto M., da un lato, e la società Groupama Assicurazioni S.p.a. e A.D.V., dall’altro;

– che il ricorrente, in punto di fatto, riferisce di essere stato vittima di un sinistro stradale, mentre percorreva a bordo del proprio ciclomotore la via Cristoforo Colombo, in Roma, in data 8 luglio 2016, essendo stato tamponato da un’autovettura, che non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza, di proprietà della predetta A., condotta nell’occasione da tale A.A.S.;

– che per conseguire il ristoro dei danni materiali e alla propria persona, il M. conveniva in giudizio la proprietaria della vettura, nonchè la propria società assicuratrice per la “RCA”, Groupama Assicurazioni, ai sensi del cod. assicurazioni, art. 149, innanzi al Giudice di pace capitolino;

– che l’adito giudicante, tuttavia, disponeva – in accoglimento dell’eccezione formulata dalla società assicuratrice – la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza, innanzi al Tribunale di Roma, di giudizio penale a carico del conducente l’autovettura, il predetto A.A.S., per il reato di cui all’art. 590 c.p.;

– che tale decisione veniva motivata sul rilievo che la sospensione del processo civile si imporrebbe “allorquando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un’altra”, come nel caso in esame, “costituendo la ratio dell’art. 295 c.p.c. l’esigenza di evitare il conflitto di giudicati”;

– che l’ordinanza “de qua” è stata impugnata dal M. con regolamento necessario di competenza;

– che, in via preliminare, il ricorrente evidenzia come all’ammissibilità della propria iniziativa non osti il disposto dell’art. 46 c.p.c., che pure preclude l’applicazione nei giudizi davanti ai giudici di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., e ciò in quanto, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalle Sezioni Unite di questa Corte, è necessario limitare l’inammissibilità del regolamento necessario ai soli provvedimenti del Giudice di pace che decidano sulla competenza (è citata Cass. Sez. Un., ord. 29 agosto 2008, n. 21931);

– che tanto premesso, l’esperito regolamento si articola in due motivi di censura;

– che il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., nonchè dell’art. 75 c.p.p., comma 3, e dell’art. 652, c.p.p., in ragione dell’assenza dei requisiti di legge per disporre la sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale;

– si sottolinea, in particolare, come la disciplina introdotta dal vigente codice di rito penale abbia dato vita al “sistema del doppio binario”, che “è andato a minare il principio dell’unità della giurisdizione”, precedentemente operante e teso ad evitare “la possibilità di giudicati contraddittori anche attraverso il sistema della sospensione per pregiudizialità di uno dei due processi”;

– che di ciò costituisce riprova il testo dell’art. 295 c.p.c., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, che ha eliminato ogni riferimento alla cd. “pregiudizialità penale” di cui all’art. 3 c.p.p. ormai abrogato;

– che la sospensione necessaria del giudizio civile, in caso di pendenza di processo penale, risulterebbe circoscritta ai soli casi in cui sia già avvenuta la costituzione di parte civile nel processo penale, ovvero allorchè la parte danneggiata attenda di promuovere l’azione in sede civile dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado non passata in giudicato;

– che, viceversa, quando l’azione civile venga esercita in maniera autonoma, ex art. 75 c.p.p., comma 2, non si profila una vera pregiudizialità, in quanto l’esito del giudizio civile è influenzato da quello penale ex art. 651 c.p.p.;

– che, del resto, tale affermazione troverebbe conferma nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, “perchè sussista il presupposto della sospensione necessaria del giudizio civile per dipendenza pregiudiziale dalla definizione di altra causa, non basta che sussista un mero collegamento fra le diverse statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, occorrendo invece un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra le due emanande statuizioni, vincolo insito nell’accertamento di una questione che in tanto può ritenersi pregiudiziale, in quanto rappresenti un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione esplichi un effetto cogente, in tutto o in parte, sull’esito della causa da sospendere” (è citata Cass. Sez. 6-2, ord. 4 aprile 2016, n. 6510; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 25 febbraio 2010, n. 3831);

– che, nel caso che occupa, il M. evidenzia di aver esercitato l’azione civile in via autonoma, con citazione notificata il 3 luglio 2018, anteriormente allo svolgimento dell’udienza dibattimentale nel processo penale pendente innanzi al Tribunale di Roma;

– che egli non si è costituito parte civile nel giudizio penale;

– che, nella specie, non ricorre alcuna pregiudizialità in senso tecnico, dal momento che, come chiarito da questa Corte, “nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.c., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti”, sicchè la sospensione necessaria del giudizio civile è “limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi” (è citata Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2016, n. 22 dicembre 2016, n. 26863);

– che il secondo motivo deduce violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nonchè dell’art. 42 c.p.c., essendo stata la sospensione disposta “in assenza di alcuna pregiudizialità in senso tecnico del giudizio civile di danno rispetto al procedimento penale”, volto a verificare se la condotta di guida del conducente del veicolo integri il reato di cui all’art. 590 c.p.;

– che il provvedimento impugnato, in assenza di ragioni di pregiudizialità in senso tecnico, lederebbe ingiustamente l’interesse di esso ricorrente a conseguire senza dilazione il risarcimento, con violazione del principio di eguaglianza, dell’effettività della tutela giurisdizionale e della durata ragionevole del processo;

– che è intervenuto il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere che il ricorso sia accolto;

– che ha presentato memoria il ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il regolamento va accolto, dovendo ordinarsi la prosecuzione del giudizio sospeso;

– che il mezzo risulta, innanzitutto, ammissibile, alla stregua del principio secondo cui “il provvedimento di sospensione del processo, adottato dal giudice di pace, è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in quanto l’art. 46 c.p.c., che sancisce l’inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., deve essere inteso nel senso che limita l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 23 novembre 2017, n. 27994, Rv. 647003-01; nello stesso già Cass. Sez. Un., ord. 29 agosto 2008, n. 21931, Rv. 604121-01, nonchè Cass. Sez. 6-3, ord. 23 luglio 2014, n. 16700, Rv. 632062-01);

– che lo stesso, inoltre, è fondato;

– che, infatti, secondo quanto ribadito, ancora di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte, il vigente c.p.p. “ha ripudiato il principio di unità della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale, in favore di quello della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell’autonomia dei giudizi”, sistema, quest’ultimo, nel quale il danneggiato “è incoraggiato a evitare la costituzione di parte civile e a promuovere la propria pretesa in sede civile, anche per poter sfuggire agli effetti del giudicato di assoluzione dell’imputato-danneggiante” (così, in motivazione Cass. Sez. Un., sent. 21 maggio 2019, n. 13661, Rv. 653898-01);

– che nel vigente sistema, pertanto, “la chiave di volta della sospensione necessaria prevista dall’art. 75 c.p.p., comma 3, non si può, quindi, identificare con quella determinata dalla pregiudizialità, ossia appunto con l’esigenza di evitare il rischio di un conflitto fra giudicati”, dal momento che le ipotesi contemplate da tale disposizione “rappresentano pur sempre una deroga rispetto alla regola generale, che è quella della separazione dei giudizi e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi”, sicchè “la natura derogatoria della disposizione ne impone interpretazioni restrittive”, tra le quali quella secondo cui per l’operatività della sospensione “occorre che tra i due giudizi vi sia identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 13661 del 2019, cit.; si veda anche Cass. Sez. Un., sent. 18 marzo 2010, n. 6538, non massimata sul punto);

– che nel caso in esame, dunque, si rivela erronea l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità tra il processo penale per il reato di lesioni colpose, contestato a carico del conducente responsabile del sinistro stradale di cui fu vittima il M. (processo nel quale costui non si è costituito parte civile), e il giudizio civile di risarcimento del danno instaurato dal medesimo a carico della proprietaria del veicolo, oltre che del proprio assicuratore, cod. assicurazioni ex art. 149;

– che, va dunque, data continuità al principio – richiamato dal ricorrente e dal Procuratore Generale presso questa Corte – secondo cui, “nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.c., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti”, sicchè la sospensione necessaria del giudizio civile è “limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2016, n. 22 dicembre 2016, n. 26863, Rv. 641936-01);

– che va, dunque, ordinata – in accoglimento del regolamento – la prosecuzione del giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Roma e contrassegnato come R.G. 60151/18;

– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Groupama Assicurazioni, che ha sollevato nel giudizio di merito l’eccezione di sospensione, liquidandole come da dispositivo e in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5, del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio, condannando la Groupama Assicurazioni S.p.a. a rifondere a M.C. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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