Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16195 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15653/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CALCIO NAPOLI IN STATO FALLIMENTARE SOC. SS in persona del Curatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI

5 C/O STUDIO LEGALE ABBAMONTE SOPRANO, presso lo studio

dell’avvocato LAURA SOFIA ALLAMPRESE, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 179/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ALLAMPRESE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo

assorbiti gli altri, l’accoglimento del 1 motivo e per quanto di

ragione del 5 motivo incidentale e il rigetto nel resto, in

subordine per l’incidentale accoglimento del 1 motivo, rigetto del 2

e 3 inammissibile il 5.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- La Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a. propose ricorso avverso le cartelle di pagamento per IVA, IRPEF, IRAP e ritenute non versate per gli anni di imposta 2002-2003-2004.

Nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate di Napoli e dell’Agente per la riscossione Equitalia Polis s.p.a., la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, accolse parzialmente il ricorso; in particolare, da un lato, dichiarò l’illegittimità delle cartelle impugnate nella parte relativa alle ritenute non versate per gli anni 2003-2004, riconoscendo in proposito l’efficacia del condono richiesto L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, e stabilendo il recupero delle somme non corrisposte e la debenza delle sanzioni amministrative nella misura del 30% delle somme non versate (oltre agli interessi legali); dall’altro, riconobbe invece la legittimità delle cartelle per quanto attiene alla pretesa di pagamento di IRAP e IVA. 2. – Sul gravame proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate di Napoli e in via incidentale dalla Curatela del fallimento della società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania (Sede di Napoli) confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle Entrate, a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Curatela del fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a., che propone altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

La resistente – ricorrente in via incidentale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso principale si articola nelle seguenti censure.

1.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunziarsi sulla eccezione di giudicato esterno formulata dall’Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello, con riferimento alle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 24.1.2006 e divenute definitive, con le quali furono dichiarate prive di efficacia – per il mancato pagamento delle somme dovute – le istanze di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, presentate per omesso versamento di IRAP e IVA per gli anni 2000 e 2001.

Col secondo motivo, che va trattato congiuntamente al primo in ragione della stretta connessione esistente, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di dichiarare il giudicato esterno maturato, a seguito delle richiamate sentenze della C.T.R. di Napoli, in ordine alla dichiarata inefficacia delle istanze di condono presentate dalla società contribuente, L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per omesso versamento di IRAP e IVA per gli anni 2000 e 2001.

Entrambe le censure non possono trovare accoglimento.

Va innanzitutto rilevata l’inammissibilità dei motivi in esame in ragione della mancata specifica indicazione e produzione delle richiamate sentenze (inidonea essendo a tal fine la produzione dei fascicoli di parte), in violazione di quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4.

In ogni caso, poi, ritiene la Corte come non sia configurabile nella specie l’invocato giudicato esterno, in quanto le statuizioni delle pronunce divenute irrevocabili, richiamate dalla parte ricorrente, attengono non alla fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria (va osservato, peraltro, in proposito che le pretese tributarie oggetto delle richiamate sentenze sono di diversa natura rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, relative a ritenute non versate), ma alla dichiarata inefficacia delle istanze di condono, presentate dalla società contribuente ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, per annualità diverse da quelle oggetto del presente giudizio.

Sul punto, va ritenuto invero che la validità di ciascuna delle istanze di condono presentate per i diversi anni di imposta va accertata autonomamente anno per anno, non essendo configurabile l’estensione dell’efficacia di una pronuncia relativa all’istanza di condono pertinente ad un determinato anno di imposta ad altra istanza di condono riferita a diverso anno.

1.2. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce ancora la violazione e la falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che le istanze di condono presentate dalla società contribuente ai sensi del detto art. 9 bis fossero valide ed efficaci sulla base del pagamento della sola prima rata, senza necessità che fosse versato tutto il dovuto.

La censura è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di condono fiscale, mentre il condono tributario “premiale” previsto dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, consente al contribuente di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art. 9 bis, della stessa legge concede invece un condono tributario “clemenziale” che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al quantum dovuto dal contribuente, sicchè, in quest’ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 16, comma 2, della legge citata, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali (Sez. 5, Sentenza n. 379 del 13/01/2016, Rv. 638820); ne deriva che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10650 del 07/05/2013, Rv. 626645; Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010, Rv. 614457).

Il motivo va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della impugnata con riferimento a tale censura.

2. – A sua volta, il ricorso incidentale si fonda sulle seguenti doglianze.

2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Commissione Tributaria Regionale convalidato la cartella relativa all’IRAP 2002, nonostante che tale cartella fosse una duplicazione di precedente cartella annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

La censura non può trovare accoglimento, in quanto il vizio denunciato, ove sussistente, costituirebbe una violazione di legge; e la parte ricorrente in via incidentale non ha denunciato una violazione di legge, ma solo un vizio di motivazione.

2.2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Commissione Tributaria Regionale – dopo aver ritenuto la validità ed efficacia del condono ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2012 – convalidato per intero la cartella relativa all’IRAP 2002 e non piuttosto limitatamente al debito residuo (detratte le rate già corrisposte). Unitamente a tale motivo va esaminato, in ragione della stretta connessione, anche il terzo motivo di ricorso, col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di considerare che, in presenza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non avrebbe potuto ritenere legittima l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base alle precedenti dichiarazioni D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

Entrambe le censure, presupponendo la validità ed efficacia del condono L. n. 289 del 2012, ex art. 9 bis, rimangono assorbite nell’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.

2.3. – Col quarto motivo di ricorso, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di pronunciarsi sul motivo dell’appello incidentale col quale la società contribuente aveva lamentato l’erroneità del calcolo degli interessi addebitati sui singoli tributi e aveva chiesto il ricalcolo degli stessi.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133).

Nella specie, la ricorrente in via incidentale, pur dolendosi della omessa pronuncia – da parte del giudice del gravame – in ordine ad un determinato motivo di appello, non si è curata di trascrivere il motivo di appello con riferimento al quale si sarebbe consumata l’omissione di pronuncia (e neppure di indicare le pagine dell’atto col quale il motivo sarebbe stato dedotto), non consentendo così alla Corte di verificare che la questione sottoposta non sia “nuova” rispetto a quanto dedotto in appello. Non rimane, pertanto, che dichiarare l’inammissibilità del motivo.

3. – In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con riferimento a tale motivo; vanno invece rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale.

4. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 384 c.p.c., comma 2, per decidere la causa nel merito.

Alla stregua di quanto detto nell’esame del terzo motivo del ricorso principale, deve ritenersi che le istanze di condono presentate dalla società contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, non siano valide ed efficaci, in quanto la società contribuente ha provveduto solo al pagamento della prima rata, senza provvedere all’integrale pagamento di quanto dovuto.

Pertanto, il ricorso originario della contribuente va rigettato.

5. – Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti; mentre le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte resistente, rimasta soccombente, e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna la parte resistente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 (ventimila), oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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