Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16194 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14670/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.M., C.A., C.E.,

C.C., C.M. nata a (OMISSIS), C.M. nata a

(OMISSIS), C.L., C.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 49, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANIA MONTANARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1114/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.A., C.F., C.M., C.L., C.M., C.C., C.E. ed V.A.M. contro un avviso di liquidazione dell’imposta di registro e successioni, per l’anno 1999.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, col primo, l’Agenzia denunzia violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6, art. 31, commi 1 e 3, art. 34, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la nuova dichiarazione non sarebbe stata effettivamente rettificativa dei valori precedentemente indicati, essendosi limitata a riferire il valore di 4 cespiti immobiliari, già riportati nella precedente dichiarazione, ma privi di tale indicazione;

che, col secondo, la ricorrente assume l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la sentenza impugnata avrebbe indebitamente omesso di considerare che, da un lato, la nuova dichiarazione non sarebbe stata rettificativa dei valori e che, dall’altro, la perizia costituiva un atto esterno alla dichiarazione integrativa, unico atto tipico per introdurre una correzione del valore dei cespiti;

che, mediante il terzo rilievo, l’Agenzia invoca la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: l’Ufficio non avrebbe contestato che la seconda dichiarazione era precedente all’avviso di liquidazione, osservando invece come la suddetta dichiarazione non fosse rettificativa della precedente e come a nulla potesse valere la perizia, in assenza dell’atto tipico di rettifica del valore, senza che la CTR prendesse posizione;

che, da ultimo, la ricorrente rileva la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziare sul motivo di appello proposto dall’Ufficio;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso;

che il primo motivo è infondato, giacchè, in tema d’imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonchè di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, sicchè alla correzione non osta nè l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, nè il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, nè l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio (Sez. 5, n. 2229 del 06/02/2015);

che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti;

che il quarto motivo è fondato, giacchè, alla doglianza riguardante l’invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., la CTR non ha dato una risposta: in tal modo è rimasta priva di seguito la questione sul perchè, a fronte di imposte diverse da quelle di successione (non oggetto di impugnazione), i primi giudici avessero ritenuto di annullare l’intero avviso di liquidazione; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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