Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16194 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16194 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 19080-2011 proposto da:
CHECCONI

SILVIA

CHCSLV74E67G716W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio
dell’avvocato NAPPI PASQUALE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PICCHI MARCO giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

POSTE

ITALIANE SPA97103880585,

in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ‘ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine delcl/ricorso;

C. Li •

Data pubblicazione: 26/06/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1032/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE del 9/07/2010, depositata il 13/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/05/2013 dal Consigliere Relatore

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI.

Dott. ANTONIO IANNIELLO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 20
maggio 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:
“Con ricorso notificato 1’8 luglio 2011, Silvia Checconi chiede, con un
unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 23 L. n. 56/87, 8 CCNL 26 no-

vembre 1994 e dell’accordo sindacale aziendale del 27 aprile 1998 e alla contraddittorietà della motivazione, la cassazione della sentenza pubblicata il 13
luglio 2010, con la quale la Corte d’appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la sua domanda diretta alla dichiarazione di nullità del termine apposto per il periodo 1° giugno-30 settembre 1998 al contratto di lavoro stipulato con la società Poste Italiane ai sensi dell’art. 8 del
C.C.N.L. 26 novembre 1994 “per necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie”.
La società resiste alle domande con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche
e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno
2009 n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di
consiglio per essere respinto.
La ricorrente aveva sostenuto che il contratto individuale di lavoro recava l’apposizione di un termine finale per una causale giustificativa prevista da
un contratto collettivo (quello del 26 novembre 1994), in realtà scaduto col 31
dicembre 1997.
Ribadendo la propria tesi difensiva, la ricorrente censura la sentenza
impugnata per contraddittorietà, poiché il ragionamento posto a sostegno del
rigetto delle domande avrebbe viceversa condotto a ritenere legittimi i contratti a termine con quella causale unicamente fino al maggio 1998.

1

In proposito, la sentenza impugnata ha spiegato che mentre l’art. 8 del
C.C.N.L. prevedeva, tra le altre possibili causali di legittima apposizione di un
termine al contratto di lavoro, quella della “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, il
successivo accordo sindacale del 27 aprile 1998 aveva esteso “per in corrente

Da tale collegamento, i giudici hanno correttamente desunto che, per ciò
che riguarda la causale in esame e [quantomeno] con riguardo all’anno 1998,
era stato prorogata l’efficacia temporale della clausola contrattuale collettiva
del 1994 che consentiva l’assunzione a termine per le necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo maggiosettembre.
L’opinione della ricorrente (sulla quale fonda il ricorso) secondo cui
detta proroga si fermerebbe al mese di maggio appare priva di riscontri testuali
e immotivata.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
La società ha depositato una memoria.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il
ricorso, con le normali conseguenze anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio, la cui liquidazione è effettuata in dispositivo.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 2.500,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2013
glIPOOTATO IN CANOEMV

Il Presidente

anno” quella previsione “anche al mese di maggio”.

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