Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16194 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 25/07/2011), n.16194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15544/2009 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

16, presso lo studio dell’avvocato CERUTTI Gilberto, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TELEWAVE CINE TV PRODUCTION S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 90/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/03/2009, r.g.n. 6063/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato ZANELLO ANDREA per delega GILBERTO CEROTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello Roma, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato, con lettera del 13 luglio 2004, a B.N. dalla società Telewawe Cine TV Production con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8. Respingeva, poi, la predetta Corte il capo della domanda del B. diretto al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la nominata società dal 10 marzo 1998 al 30 aprile 2001.

A fondamento del decisum la Corte territoriale poneva, innanzitutto, il rilievo che dal libro matricola emergeva che la società, all’epoca del licenziamento, non aveva più di tredici dipendenti e conseguentemente non poteva farsi applicazione della tutela reale anche in considerazione della circostanza che i testi, i quali avevano riferito della presenza di alcuni free lance, non erano stati in grado di precisare a che titolo lavoravano nell’azienda.

Osservava, infine, la Corte del merito che la sentenza di primo grado doveva essere confermata in punto di ritenuta natura autonoma del rapporto di lavoro, concernente il periodo precedente l’assunta regolarizzazione, in quanto le risultanze istruttorie confermavano la differente natura del rapporto per tale periodo, una minore frequenza al lavoro e l’assenza di un preciso e stringente obbligo di orario.

Avverso questa sentenza il B. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure.

La società intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il B., denunciando violazione dell’art. 116 epe e vizio di motivazione, formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: “se nell’impugnata sentenza sia configurabile violazione dell’art. 116 c.p.c., con motivazione insufficiente, laddove non riconosce la natura subordinata del rapporto nel periodo dal 10/3/98 al 30/4/01 in relazione ad una minor frequenza al lavoro ed all’assenza di alcun preciso e stringente obbligo di orario, nonchè con la mera indicazione del nominativo di due testi, omettendo qualsiasi considerazione in ordine alle doglianze su mansioni (aiuto operatore/operatore), su giustificazioni di assenze e ritardi, su sollevate trasformazioni del rapporto da autonomo a subordinato, su presenza di fogli di servizio allegati al ricorso e su precedente decisione di Tribunale in altra causa in termini”.

La censura, che va apprezzata alla stregua del formulato quesito, è infondata.

Invero è principio di questa Corte che al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cfr. Cass. 25 maggio 1995 n. 5748, Cass. 10 marzo 1997 n. 2113 e Cass. 21 ottobre 1998 n. 1044815 gennaio 2000 n. 407).

Nella specie il ricorrente appunto lamenta che la Corte del merito non ha preso in considerazione le doglianze sollevate in ordine a varie circostanze.

Tali doglianze, devono, però ritenersi implicitamente valutate e disattese e ciò in considerazione della circostanza che la Corte territoriale perviene, in punto di natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro per il periodo di cui trattasi,a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dal ricorrente indicando, in motivazione, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

Nel caso di specie correttamente il giudice di appello privilegia, nell’escludere la subordinazione relativamente al periodo 10 marzo 1998-30 aprile 2001, le deposizioni dei testi S. e F. che hanno rimarcato la ridotta frequenza al lavoro del Bulgaro e l’esclusione di vincoli di orario a suo carico.

Con il secondo motivo il ricorrente, allegando violazione dell’art. 2697 c.c., pone, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito:

“se deve ritenersi violata e/o falsamente applicata la distribuzione dell’onere probatorio prevista dall’art. 2697 c.c., laddove la Corte territoriale ha omesso di accertare se la parte datoriale avesse fornito la prova della natura non subordinata del rapporto nel periodo antecedente la regolarizzazione”.

Il motivo è infondato.

Infatti la Corte di appello fonda il proprio decisum non in relazione al mancato assolvimento dell’onere della prova facente carico all’una o all’altra parte del rapporto controverso, bensì in ragione delle risultanze istruttorie che non dimostrano la natura subordinata della prestazione di lavoro resa dal B..

Con la terza censura il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione dell’art. 2094 c.c., articola, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito: “se l’aver ignorato la rilevanza dell’indice primario della subordinazione (cioè l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo-gerarchico) assumendo come indici rilevatori di essa alcuni criteri sussidiari (minor frequenza al lavoro ed assenza di orario stringente) costituisca violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., e determini vizio di motivazione”.

Con la quarta censura il B. assumendo vizio di motivazione chiede “se la minor frequenza del lavoro e l’assenza di uno stringente obbligo di osservanza dell’orario possono costituire indici sussidiari adeguati e sufficienti per una complessiva valutazione, funzionale ad escludere la subordinazione”.

Le due censure, che in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico – giuridico vanno valutate unitariamente, sono infondate.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il terzo motivo con il quale si deduce contemporaneamente violazione di legge e vizio di motivazione è solo in parte ammissibile.

Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione – pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770) – vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063); censura invece di cui all’art. 360 c.,p.c., n. 3, si doveva sostanziare in una sintesi riassuntiva volta ad un quesito di diritto a sua volta funzionalizzato ad un dictum giurisprudenziale (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063). Nè del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai v’ari quesiti di diritto e dalla parte argomentativi quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali alla violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell’art. 366 bis c.p.c.. Tanto, d’altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4. Nè è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

Tanto premesso rileva il Collegio che, se per un verso l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, dall’altro non può escludersi che gli altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione possono costituire indici rivelatori della subordinazione ( per tutte V. Cass. 9 marzo 2009 n. 5645).

Orbene nella specie la Corte del merito -come già si è evidenziato- esclude la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione alla differente natura del rapporto, ad una minore frequenza al lavoro ed all’assenza di un preciso e stringente obbligo di orario di lavoro.

E’ chiaro che la Corte territoriale nel conferire rilevanza agli indicati elementi ha ritenuto che, nella specie, la particolarità della prestazione lavorativa non poteva che apprezzarsi in relazione ai menzionati indici in quanto rilevatori appunto della mancanza di sottoposizione al potere organizzativo del datore di lavoro.

Sotto tale profilo la sentenza impugnata è, quindi, corretta in diritto ed è, altresì, adeguatamente motivata poichè viene, esplicitato, senza alcuna contraddizione, l’iter logico giuridico su cui si basa il decisum, e puntualmente indicato il riscontro istruttorio sul quale si fonda la ritenuta natura autonoma del rapporto di lavoro.

Con il quinto motivo il Bungaro, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c., formula, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito: “se le risultanze del libro matricola, in presenza di elementi diversamente qualificanti, siano sufficienti a considerare assolto l’onere probatorio sul requisito dimensionale gravante sulla parte datoriale con riferimento alla sentenza Cass., SS.UU. n. 141/06”.

La censura è infondata.

Premesso che la censura, come innanzi sottolineato, va valutata alla stregua del quesito non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420), rileva il Collegio che difettando -nel quesito- l’indicazione degli elementi assunti come diversamente qualificanti, non può apprezzarsi la correttezza o meno della sentenza impugnata che, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito dimensionale per l’applicazione della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 e successive modificazioni, faccia riferimento “esclusivo” alle risultanze del libro matricola.

Peraltro, e vale la pena di rimarcarlo, la Corte di appello non si limita a prendere in considerazione il solo libro matricola atteso che valuta anche le dichiarazioni rese, sul punto, dai testimoni escussi pervenendo alla conclusione che tali testi, pur riferendo della presenza di alcuni free lance, non erano stati in grado di precisare a che titolo lavoravano nell’azienda.

Tanto dimostra, altresì,che nella formulazione del quesito il ricorrente non ha tenuto conto della complessiva ratio decidendi della sentenza di cui chiede l’annullamento e conseguentemente il quesito, per tale ragione, non essendo conferente alla predetta ratio rende la censura inidonea al raggiungimento del suo scopo.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA