Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16194 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. un., 09/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 09/07/2010), n.16194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Q.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato LORUSSO PIERO,

che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo

studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO R., che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDI LUCIO, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

uditi gli avvocati Piero LORUSSO, Angelo R. SCHIANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (A.G.A.).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 31 ottobre 2003 la srl Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari, con cui era stata condannata a pagare a Q.M. la somma di Euro 84.740,88 per differenze retributive, pretese in virtu’ della sentenza di condanna generica del Tar Puglia del 1999; nel contraddittorio con l’opposto, il Giudice adito, rigettata la preliminarmente eccezione di carenza di giurisdizione dell’AGO, respingeva la opposizione. Su impugnazione della societa’, cui resisteva il lavoratore, la Corte d’appello di Bari, con la sentenza dell’8 febbraio 2007, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la opposizione alla ingiunzione e dichiarava la carenza di giurisdizione dell’AGO. La Corte territoriale disattendeva in primo luogo la eccezione dell’appellato di inammissibilita’ dell’appello per omessa indicazione della propria residenza e domicilio, sul rilievo che il richiamo contenuto nell’art. 434 c.p.c. alle indicazioni contenute nell’art. 414 c.p.c., non reca una totale equiparazione tra le due disposizioni, perche’, in appello le parti sono gia’ individuate come quelle partecipanti al giudizio di primo grado; nel merito la Corte territoriale rilevava che il lavoratore aveva adito il Tar Puglia per la riliquidazione della indennita’ di trasferta e diaria con inclusione della indennita’ di contingenza secondo il valore effettivo e reale; il Tar, con la sentenza del 1999, passata in giudicato, aveva accertato l’esistenza del diritto ed aveva condannato in via generica l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute con rivalutazione monetaria ed interessi, il tutto da liquidare con separato giudizio;

successivamente, lo stesso Tar Puglia, nuovamente adito dal lavoratore per ottenere l’ottemperanza al precedente giudicato, stante l’inerzia dell’Amministrazione, con sentenza del 2003 divenuta definitiva, declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo inammissibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di un soggetto che, al momento del ricorso, aveva perso la personalita’ di diritto pubblico ed aveva acquisito la natura di soggetto privato (Ferrovie del Sud Est srl). I Giudici d’appello rilevavano che l’ultima sentenza del Tar declinatoria della giurisdizione, non rilevava nella specie, giacche’ quel giudizio non aveva oggetto la quantificazione del credito, la cui esistenza era gia’ stata accertata con la sentenza di condanna generica, ma verteva su un giudizio di ottemperanza, la cui finalita’ e’ quella di accertare se la Amministrazione si sia conformata al giudicato ed eventualmente ottenere la nomina di un commissario ad acta. Pertanto, concludeva la Corte territoriale, la vera statuizione sulla giurisdizione era costituita dalla sentenza del Tar Puglia del 1999, in conformita’ della regola per cui, ove la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi successive, la decisione di merito emessa nel primo giudizio vale a fissare la giurisdizione del giudice che la ha emessa, restando irrilevante lo ius superveniens, non potendo pronunciarsi giudici diversi sul medesimo rapporto. Alla medesima conclusione peraltro, soggiungevano i Giudici d’appello, si perverrebbe considerando che tutti i crediti vantati si riferivano a periodo anteriore al 30 giugno 1998, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Avverso detta sentenza il lavoratore ricorre con otto motivi.

Resistono le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 434 e 414 c.p.c. perche’ la omessa indicazione della residenza e del domicilio di esso appellato renderebbe nullo l’atto di appello.

Con il secondo mezzo si denunzia il difetto di giurisdizione e la violazione del giudicato perche’, avendo il Tar Puglia con la sentenza del 2003 declinato la sua giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, si sarebbe sul punto formato un giudicato sulla medesima giurisdizione AGO ormai non piu’ revocabile.

Con il terzo mezzo si censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 e successive modifiche perche’ ormai la giurisdizione sulle controversie di lavoro pubblico privatizzato competerebbero alla giurisdizione AGO. Con il quarto motivo si censura la sentenza per non avere attribuito efficacia di giudicato sulla giurisdizione alla sentenza del Tar del 2003, dal momento che, con il giudizio di ottemperanza, si e’ tenuti ad adottare una statuizione analoga a quella che si potrebbe emettere nel giudizio di cognizione.

Con il quinto motivo si censura la sentenza per violazione del DPCM del 16 novembre 2002 con cui era stata disposta la soppressione della Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud Est ed era stata costituita la attuale societa’ contro ricorrente, perche’ il passaggio delle Ferrovie del Sud Est, gia’ in gestione commissariale governativa, alla gestione di una societa’ di diritto privato, determinerebbe la giurisdizione dell’AGO. Con il sesto motivo si denunzia violazione dell’art. 5 c.p.c. e difetto di motivazione, perche’ al momento di proposizione della domanda, ossia all’epoca di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la societa’ era soggetto privato.

Con il settimo motivo si denunzia violazione dell’art. 633 c.p.c. per la manifesta infondatezza della eccezione sollevata dalla societa’ circa l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di ingiunzione di pagamento.

Con l’ottavo motivo si denunzia ancora la violazione dell’art. 633 c.p.c. dell’accordo nazionale Fenit Trasporti e Intersind e vari difetti di motivazione, concernenti il merito della causa.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo, la omessa indicazione, nel ricorso in appello, della residenza e del domicilio della controparte non comporta alcuna nullita’, dal momento che l’atto e’ andato a buon fine consentendo la costituzione della controparte medesima nel giudizio d’appello.

Quanto alla giurisdizione, la Corte territoriale si e’ attenuta al principio piu’ volte enunciato (Sez. U, Ordinanza n. 1946 del 11/02/2002) per cui, ove la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti; pertanto, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non e’ ammissibile neppure il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio diretto alla liquidazione del danno stesso. Ne’ rileva l’entrata in vigore di uno “ius superveniens” determinante un nuovo criterio di riparto, giacche’ questo non dispiega alcun effetto di fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale sull’applicabilita’ del diritto sopravvenuto.

Ne consegue, che avendo il Tar Puglia, con la sentenza del 1999, affermato la propria giurisdizione e deciso il merito della causa con condanna generica al pagamento dei compensi spettanti, la giurisdizione AGA resta ferma anche per il successivo giudizio concernente la quantificazione.

In altri termini, il giudicato sostanziale emesso sulla fondatezza delle pretesa fatta valere, ancorche’ conclusosi con condanna generica, implica necessariamente il formarsi del giudicato anche sulla giurisdizione che funge da presupposto, giudicato ormai intangibile ed insensibile alle vicende successive, come la privatizzazione del rapporto di lavoro, o la assunzione della natura privata del datore di lavoro, come si sostiene in ricorso.

Ne’ detto giudicato puo’ considerarsi smentito dalla successiva sentenza del medesimo Tar Puglia del 2003, giacche’ questa non verteva sulla giurisdizione riferita al giudizio di liquidazione, ma al giudizio di ottemperanza, che gli attuali ricorrenti avevano intrapreso, il cui ricorso fu dichiarato inammissibile a causa della sopravvenuta privatizzazione del datore di lavoro, dal momento che la Gestione commissariale era stata trasformata in societa’ a responsabilita’ limitata. La sentenza del 2003 pertanto concerne solo la inammissibilita’ del ricorso in ottemperanza e non puo’ quindi essere invocata per sostenere la giurisdizione AGO. Va quindi riconfermata la giurisdizione AG A in forza del giudicato formatosi sul punto, con conseguente rigetto delle censure di cui ai motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, con i quali si invocano elementi sopravvenuti che condurrebbero a radicare la giurisdizione AGO. Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili concernendo il merito della pretesa che non e’ stato trattato dai Giudici d’appello a seguito della declinatoria della propria giurisdizione.

Il ricorso va quindi rigettato, con conferma della giurisdizione AGA. La peculiarita’ della controversia, che ha visto gli attuali soccombenti vincitori nel giudizio sull’an, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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