Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16193 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14563/2016 proposto da:

DB INGEGNERIA DELL’IMMAGINE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE PIRROTTINA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6695/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che D.B. Ingegneria dell’Immagine s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di liquidazione imposta di registro con riguardo ad un atto del 2009;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che il valore accertato sarebbe scaturito dal parametro scelto dall’Ufficio, attraverso gli elementi forniti dall’OMI e dal criterio analitico delle sue valutazioni, a fronte dei quali la società non avrebbe offerto una prova contraria idonea.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, attraverso il primo, la D.B. Ingegneria dell’immagine assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia sotto il profilo dell’error in procedendo che della violazione del principio della non contestazione, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, giacchè i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto controversa, e dunque bisognevole di prova, la circostanza che gli immobili avessero un valore diverso da quello accertato dall’Agenzia delle Entrate, mentre l’Ufficio mai avrebbe contestato l’esistenza della convenzione fra Comune, Consorzio industriale ed imprese ivi insediate o il corrispettivo della cessione, determinato in conformità all’art. 9 della stessa convenzione; che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971 e del D.P.R. n. 131 del 1986, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente applicato il criterio comparativo di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, giacchè il valore dell’immobile avrebbe dovuto essere calcolato in forza dei criteri stabiliti dalla convenzione o, in ogni caso, tenendo conto delle condizioni del mercato immobiliare in quella zona o in zone con analoghe caratteristiche;

che, mediante l’ultimo rilievo, la società denuncia omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, non avendo il giudice di merito considerato le puntuali documentazioni probatorie fornite dalla contribuente nel corso del giudizio, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 18 e della L. n. 212 del 2000, art. 6;

che, in particolare, la CTR avrebbe dovuto ritenere assolto l’onere della prova, stante il vincolo della legge e della Convenzione, in merito alle modalità di determinazione del valore e del prezzo;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il primo motivo è infondato, in quanto la CTR non ha escluso la sussistenza del vincolo della Convenzione, ritenendolo piuttosto irrilevante, al fine di fornire la prova contraria all’accertamento dell’Ufficio;

che il secondo motivo è per converso fondato;

che la CTR ha sostenuto come l’Ufficio “ha fatto riferimento ad immobili similari di prezzo noto, nonchè ai valori dell’OMI il quale, tenendo conto della ubicazione, ha attribuito un diverso valore unitario alle varie componenti”;

che, in tal modo, i giudici di appello hanno ritenuto di disattendere il valore fissato nella Convenzione, senza precisare se le circostanze in essa contenute siano state comunque prese in considerazione, ai fini della comparazione con immobili similari, anch’essi in tesi soggetti ai limiti dell’atto amministrativo in questione;

che il terzo motivo resta assorbito;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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