Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16193 del 25/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 25/07/2011), n.16193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15511/2009 proposto da:
PUNTO 7 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADIGE 43, presso lo studio
dell’avvocato CAPO Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI
6, presso lo studio dell’avvocato MACRO Renato, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4503/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/11/2008, r.g.n. 4533/07;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per l’estinzione per intervenuta
rinuncia.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello Roma, parzialmente riformando la sentenza impugnata, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato, per giustificato motivo oggettivo, dalla società PUNTO 7 alla dipendente C.C. e per l’effetto condannava la predetta società alla riassunzione di detta lavoratrice o al risarcimento del danno determinato nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione. Inoltre, la predetta Corte condannava la società in epigrafe al pagamento in favore della C. della somma di Euro 26217,77 per differenze retributive concernenti la decorrenza del rapporto lavorativo, la prestazione di lavoro straordinario e la retribuzione dovuta in base al CCNL del settore in relazione al riconosciuto quarto livello.
La Corte del merito rilevava, innanzitutto, che la contrazione degli ordinativi, posta a base del licenziamento per giustificato motivo, non risultava provata. Poi, la Corte territoriale, sulla base della considerazione che tra i testi escussi solo la R. aveva con precisione indicato la data d’inizio del rapporto lavorativo, riteneva dimostrato l’assunto della lavoratrice secondo il quale ella aveva iniziato a lavorare nel mese di maggio del 1995 e, pertanto, riconosceva la retribuzione spettante da tale epoca sino al mese di novembre dello stesso anno a partire dal quale la C. era stata retribuita. Inoltre, la Corte di appello accertava, in ragione delle emergenze istruttorie acquisite, che la C. aveva prestato lavoro straordinario pari a 5 ore settimanali e conseguentemente riteneva dovuta la relativa differenza retributiva calcolata in base ai conteggi sviluppati dalla lavoratrice.
Avverso questa sentenza la società Punto 7 ricorre in cassazione in ragione di quattro censure.
Resìste con controricorso la parte intimata. Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comma 2, con la quale ha rinunciato al ricorso nei confronti della resìstente che ha vistato la rinuncia.
Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..
Nulla deve disporsi per le spese a norma dell’ultimo comma del richiamato art. 391 cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011