Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16192 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10520/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 569/02/2018 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo nei confronti di P.G., che rimane intimato, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate L. n. 388 del 2000 ex art. 8, indebitamente fruito dal contribuente negli anni d’imposta 2002-2004 nella misura integrale anzichè al 50 per cento, con riferimento all’acquisto di un automezzo immatricolato il 31/10/2001 considerato “autocarro per trasporto di cose – uso promiscuo”, ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, dando prevalenza a quanto risultante dai dati di immatricolazione del veicolo, identificato come “autocarro per trasporto di cose – uso proprio” e non “uso promiscuo”, come invece sostenuto ma non dimostrato dall’amministrazione finanziaria;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164 (già artt. 75 e 121 bis) sostenendo che la l’integrale deducibilità dei costi di acquisto dell’automezzo in questione è ammessa, in base alla normativa richiamata, ed a prescindere dal dato formale della immatricolazione, in presenza di due presupposti quali la strumentalità del veicolo e il suo utilizzo esclusivo nell’ambito di attività che ne richiedano effettivamente l’uso e che, quindi, aveva errato la CTR nel ritenere che la natura del mezzo risultante dall’atto di immatricolazione dello stesso fosse sufficiente a consentire al contribuente di fruire del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate L. n. 388 del 2000 ex art. 8, spettando invece al contribuente l’onere di provare l’inerenza e la strumentalità del bene all’attività d’impresa.

2. Il motivo è fondato.

3. Questa Corte ha già avuto occasione di affrontare più volte la questione, affermando il principio, che il Collegio condivide ed al quale intende quindi dare continuità, secondo il quale “Il beneficio del credito d’imposta L. n. 388 del 2000 ex art. 8, comma 2, è riconosciuto per l’intero costo dell’investimento solo se, in applicazione del criterio del rapporto d’inerenza previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109) e art. 121 bis (ora art. 164), il contribuente provi l’esclusiva strumentalità del bene acquistato (nella specie, un autoveicolo) all’esercizio dell’impresa, a prescindere dall’esistenza di mere indicazioni formali di qualità (nella specie, risultanti dal libretto di circolazione a fronte del suo uso per trasporto promiscuo di cose e persone)” (Cass. n. 1691 del 2016, conf. Cass. n. 18398 del 2015, Cass. n. 20638 del 2015).

In tali pronunce si è precisato che “l’acquisto di un veicolo si configura come investimento agevolabile per l’intero costo, ai fini del credito di imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 121 bis (ora, rispettivamente, TUIR, artt. 109 e 164, nuova numerazione), il contribuente ne dimostri l’esclusiva strumentalità all’esercizio dell’impresa (Cass. nn. 27174 e 28532 del 2013, 23559 del 2014, 4295 del 2015). Ne deriva, pertanto, che l’acquisto di un veicolo può ritenersi investimento agevolabile, per l’intero costo, solo quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa (a prescindere dalla mera indicazione formale della qualità del mezzo risultante dal libretto di circolazione) e l’onere di tale dimostrazione, trattandosi del riconoscimento di un beneficio, spetta a chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti, cioè al contribuente”.

Pertanto, ha errato la CTR nel riconoscere al contribuente l’agevolazione per intero dell’acquisto dell’automezzo sulla base di quanto risultante dai dati di immatricolazione del veicolo e nel porre a carico dell’Agenzia delle entrate la prova dell’uso promiscuo dello stesso, sicchè, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA