Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16192 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11783/2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 9, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA MILITERNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1999/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRINZE, depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 19 ottobre 2015 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entraTe, ufficio locale, avverso la sentenza n. 30/20/13 della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso di C.C. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che, pacifici gli indici di maggior capacità contributiva basanti la pretesa fiscale (spese per incrementi patrimoniali) e correttamente applicato in parte qua il “redditometro” nella versione applicabile ratione temporis, non si poteva di contro convenire con il primo giudice circa l’assolvimento da parte del contribuente del proprio onere contro probatorio ossia – secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, sempre nella versione applicabile ratione temporis – quello di possedere redditi già tassati ovvero esenti nell’annualità fiscale di riferimento.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il C. deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, artt. 2703, 2704, 2697 c.c., poichè la CTR ha affermato sia che il contratto preliminare di cessione di quote societarie – allegato unitamente al definitivo quale fonte reddituale “alternativa” dal ricorrente stesso – non avrebbe “data certa” e fosse perciò privo della efficacia contro probatoria affermata sia, comunque, che mancava la prova piena che i proventi di detta cessione fossero stati impiegati nelle spese utilizzate nell’avviso di accertamento impugnato quali indici di maggior capacità contributiva.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514-01; successive conformi Sez. 6-5, 1332-916/2016, 22944-14885/2015).

La CTR non ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto, anzitutto) poichè ha falsamente applicato le disposizioni codicistiche civili (artt. 2703, 2704 c.c.) in ordine alla “certezza” della data delle scritture private, tenuto conto del fatto che essendo stato il contratto definitivo di cessione di quote societarie in oggetto autenticato da Notaio in data 23 novembre 2005 e pertanto dovendo necessariamente esserne di data precedente il preliminare.

In secondo luogo perchè tale considerazione rende fondato l’assunto difensivo del contribuente che in virtù di detto disinvestimento ha acquisito la disponibilità nell’annualità fiscale de qua della somma di Euro 220.000, trattandosi di importo superiore a quello accertato con il metodo “redditometrico”.

Quindi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, il C. risulta aver dato la prova indicata in detto arresto giurisprudenziale, negli esatti termini che lo stesso indica.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va altresì accolto il ricorso originario del contribuente.

Stante l’alterno esito dei gradi di merito le spese correlative possono essere compensate.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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