Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16192 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. un., 09/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 09/07/2010), n.16192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio

dell’avvocato SORIANO ANGELO R., che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PORTALURI GIOVANNI, ANCORA LUCIANO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTI FABRIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIZZO NICOLA, per delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1110/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Angelo R. SCHIANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A., dipendente delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, Gestione Commissariale, collocato in quiescenza in data successiva al 30 giugno 1998, proponeva ricorso al Tribunale di Lecce, quale Giudice del lavoro, domandando la condanna della predetta Gestione al pagamento di differenze del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), comprensivo dell’indennità di buonuscita, fino al 31 maggio 1982 e del trattamento di fine rapporto in senso stretto dal 1 giugno 1982 alla cessazione del servizio; dette differenze erano conseguenti al fatto che l’Azienda non aveva compreso, nella retribuzione utile quale base di calcolo del t.f.r., emolumenti di carattere continuativo corrisposti per compenso per lavoro straordinario, indennità di trasferta (o diaria) e indennità di presenza. Depositava, unitamente al ricorso, tutte le buste paga dell’intero periodo, nonchè conteggi analitici, riepilogativi delle somme percepite per le suddette voci (lavoro straordinario feriale, indennità di trasferta o diaria, diaria parziale e indennità di presenza). Si costituivano le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, successore ex lege della Gestione Commissariale, eccependo il difetto di giurisdizione dell’AGO e la infondatezza della pretesa e sostenendo che il lavoro straordinario era stato prestato per sporadiche esigenze di servizio e quindi i relativi compensi erano stati esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

2. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso e condannava la società al pagamento delle richieste differenze di trattamento di fine rapporto.

3. Proponeva appello la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., eccependo ancora il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, ha rigettato l’appello argomentando, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, che il trattamento di fine rapporto diventa esigibile solamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro per cui essendosi questa, nel caso di specie, verificata dopo la data del 30 giugno 1998, la giurisdizione della controversia apparteneva al giudice ordinario. Nel merito riteneva che il carattere fisso e continuativo del lavoro straordinario risultava dai prospetti paga e, quanto alle altre voci di cui parimenti era stata chiesta la computabilità ai fini del trattamento di fine rapporto, indennità di trasferta o diaria ed indennità di presenza giornaliera, avevano natura corrispettiva della prestazione resa e risultavano erogate con continuità.

4. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. con tre motivi, illustrati da memoria, di cui i primi due attinenti alla giurisdizione, talchè il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte.

Il lavoratore resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo la società deduce il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sostenendo che il trattamento di fine rapporto, avendo natura di retribuzione differita, matura de die in diem e quindi, per la quota di t.f.r. relativo all’anzianità di servizio precedente al 30 giugno 1998, non sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario.

Con il secondo motivo la società ricorrente sostiene che l’indennità di anzianità doveva essere calcolata alla data del 31 maggio 1982, quando il rapporto era ancora di natura pubblica. Con il terzo motivo la società ricorrente sostiene la non computabilità nel t.f.r. delle tre voci in questione: compenso per lavoro straordinario, indennità di trasferta di diaria e diaria parziale, indennità di presenza giornaliera.

Questa Corte ha già deciso ricorsi del tutto analoghi con le sentenze n. 23765/2009, 23879/2009, con le ordinanze n. 8412/2010 e 6514/2010 ed a tali precedenti intende dare continuità.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato, dovendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

In quanto “lavoro pubblico”, il rapporto di impiego del personale addetto alle aziende ferroviarie in gestione commissariale partecipa delle note vicende della “privatizzazione” del pubblico impiego avviata in forza della delega contenuta nella L. 23 ottobre 1992, n, 421, art. 2, e realizzata con i successi decreti legislativi a partire dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Cass. Sez. Un. 3 maggio 2006, n. 10183).

3. Ciò premesso, deve considerarsi che il diritto del dipendente al trattamento di fine rapporto nasce al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui si siano verificate evenienze quali il trasferimento d’azienda o altra vicenda che abbia visto mutare il datore di lavoro nel corso dell’unitario rapporto che sia proseguito senza soluzione di continuità. Questa Corte (ex plurimis Cass. sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15371) ha infatti affermato che, in caso di trasferimento d’azienda e di prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti col cessionario, quest’ultimo deve considerarsi unico debitore del trattamento di fine rapporto, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, atteso che solo al momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore al suddetto trattamento, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo. A maggior ragione deve ritenersi che il diritto al trattamento di fine rapporto dei dipendenti addetti alle Ferrovie del Sud Est sia sorto solo al momento della cessazione del rapporto stesso.

Va quindi considerato, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, che nella specie il rapporto di lavoro è cessato in data successiva al 30 giugno 1998, ossia successiva al trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell’attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, concernente tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2007, n. 312). Pertanto la controversia avente ad oggetto la domanda del dipendente pubblico diretta ad ottenere il trattamento di fine rapporto maturato dopo il 30 giugno 1998, qual è quella nella specie azionata dal ricorrente, è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 3 maggio 2005, n. 9104).

4. Il secondo motivo è parimenti infondato, giacchè il fatto che l’indennità di anzianità vada calcolata alla data del 31 maggio 1982, quando il rapporto era di natura pubblica, non elimina il fatto che il relativo credito matura, al pari del TFR solo alla data di cessazione del rapporto.

5. Il terzo motivo è infondato.

Questa Corte (a partire da Cass. sez. lav., 27 giugno 1996, n. 5935) ha più volte affermato che il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c., (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione con conseguente nullità, ai sensi del cit. art. 2121 c.c., e dell’art. 1419 c.c., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo; quest’ultimo compenso è computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo peraltro escludersi che le clausole collettive nulle per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all’art. 2121 (vecchio testo) c.c., possa rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa L. n. 297 del 1982.

Anche la pronunzia di cui a Cass. 5 maggio 2000, n. 5624, ha precisato che l’onnicomprensività della retribuzione da prendere a base di calcolo ai fini dell’indennità di buonuscita in favore degli autoferrotranvieri (con la conseguente inclusione di tutte le voci retributive continuativamente corrisposte) può essere derogata soltanto da contratti o accordi collettivi successivi all’entrato in vigore della L. n. 297 del 1982, e sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga (conf. Cass. 1 marzo 1995, n. 2391). Non vale quindi la disposizione indicata in ricorso, di cui al CCNL del 1976, che escluderebbe la onnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR, in quanto anteriore alla citata legge del 1982.

6. Il ricorso va quindi rigettato, alla stregua peraltro di altre pronunzia di questa Corte (tra le tante Cass. 26096/2007), con condanna del soccombente alle spese come da dispositivo, con distrazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro duecento/00, oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, da distrarsi a favore del procuratore antistatario STEFANIZZO NICOLA. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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