Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16192 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1035-2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEPRETIS, 86,

presso lo studio dell’Avvocato MARCO TULLIO CATALDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato EMILIO BATTAGLIA;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO

DA CORTONA N. 8, presso lo studio dell’Avvocato MAURILIO D’ANGELO

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.a.,

– intimata –

e da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO

DA CORTONA N. 8, presso lo studio dell’Avvocato MAURILIO D’ANGELO

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

A.A. e GENERALI ITALIA S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3386/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che A.A. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3386/19, del 21 maggio 2019, della Corte di Appello di Roma, che – rigettando sia il gravame principale dell’odierno ricorrente, sia quello incidentale di R.A., esperiti avverso la sentenza n. 3269/18, del 13 febbraio 2018, del Tribunale di Roma – ha confermato la concorrente responsabilità dell’ A. e del R. (nella misura del 40%, per il primo, e del 60%, per il secondo) nella causazione del sinistro stradale verificatosi il 27 settembre 2010 in Roma, in corso Vittorio Emanuele II, condannando, per l’effetto, l’odierno ricorrente e la società Generali Italia S.p.a. (già Ina Assitalia S.p.a.), nella sua qualità di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, a corrispondere al R. la somma di Euro 217.679,85, decurtata del 60%, e dunque pari a Euro 87.071,94, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che il R. lo ebbe a convenire in giudizio, unitamente alla società Ina Assitalia, ascrivendogli l’esclusiva responsabilità dell’incidente stradale occorso nelle circostanze di tempo e di luogo sopra meglio specificate;

– che l’allora attore, infatti, deduceva di essere caduto al suolo allorchè, nel procedere a bordo del proprio motoveicolo lungo il corso Vittorio Emanuele II, in direzione largo di Torre Argentina, era stato costretto a frenare, in ragione di un’improvvisa e brusca manovra di frenata compiuta dall’autovettura che lo precedeva;

– che il R., una volta precipitato sulla sede stradale dal lato della linea di mezzeria, veniva investito da esso A., che procedeva nell’opposto senso di marcia, anch’egli a bordo del proprio motoveicolo, risultato sprovvisto di copertura assicurativa;

– che avendo il R. subito gravi lesioni in conseguenza del sinistro, ne aveva chiesto il ristoro all’ A. e alla società Ina Assitalia, quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada;

– che costituitisi entrambi i convenuti, il primo giudice riconosceva la responsabilità dello stesso attore, nella misura del 60%, nella causazione del sinistro, in ragione del mancato rispetto della distanza di sicurezza ex art. 149 C.d.S., ascrivendo, invece, il restante 40% all’ A., per aver violato gli artt. 141 e 143 C.d.S., essendo risultato che, in occasione del sinistro, viaggiava in prossimità della linea di mezzeria, sebbene senza oltrepassarla;

– che, pertanto, i convenuti venivano condannati a risarcire al R. il danno non patrimoniale, stimato nella misura – come detto – di Euro 87.071,94;

– che gravata la sentenza del primo giudice, in via di principalità, dall’ A., per negare la violazione degli artt. 141 e 143 C.d.S., oltre che per contestare la ricostruzione della dinamica del sinistro, nonchè in via incidentale dal R. (che insisteva, invece, per il riconoscimento dell’esclusiva responsabilità dell’investitore, dolendosi, inoltre, dell’insufficiente quantificazione del danno risarcibile), il giudice di appello respingeva ambo i mezzi;

– che, in particolare, esso affermava che, pur a ritenere applicabile nel caso di specie, come sostenuto dall'”allora appellante principale, l’art. 144 C.d.S. – e non l’art. 143 C.d.S. – (e, dunque, ritenendo integrata l’ipotesi della guida per “file parallele”, con esonero dal dovere, imposto invece dall’altra norma, di “circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”), la responsabilità dello stesso si fonderebbe sulla violazione del dovere di comune prudenza di viaggiare al centro della strada, l’osservanza del quale, infatti, avrebbe consentito all’ A. “eventuali manovre di emergenza per evitare collisioni con veicoli marcianti nel senso opposto”.

– che avverso la decisione della Corte capitolina ricorre per cassazione l’ A., sulla base, come detto, di due motivi;

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 144 C.d.S.;

– che la sentenza impugnata è censurata “per avere ritenuto che l’ A. avesse concorso a produrre il sinistro non avendo rispettato la norma di prudenza che imporrebbe di guidare al centro della carreggiata, nonostante nel caso di specie sia applicabile l’art. 144 C.d.S., che invece consente ai veicoli di posizionarsi liberamente nella corsia di marcia”;

– che il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.;

– che, in questo caso, si censura la Corte territoriale per aver erroneamente ritenuto “che il posizionamento dei veicoli all’interno della propria corsia di marcia sia una norma atta ad evitare il rischio dell’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta” (mentre la giurisprudenza penale di questa Corte avrebbe chiarito che scopo dell’art. 143 C.d.S. è solo quello di assicurare che il conducente osservi un’andatura corretta e regolare), “con la conseguenza di aver erroneamente stabilito la responsabilità concorrente del veicolo guidato dall’ A.”;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, il R., chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato, nonchè svolgendo ricorso incidentale, sulla base di tre motivi;

– che in merito al ricorso principale, il R. evidenzia che la carreggiata di corso Vittorio Emanuele II, in Roma, “non va considerata a due corsie per senso di circolazione, essendo una ed una sola quella percorribile da mezzi privati” (l’altra, ovvero “quella posta a destra”, risultando destinata “al transito esclusivo dei mezzi pubblici”), ciò che “rende impossibile la circolazione per file parallele”;

– che il ricorso incidentale censura la sentenza della Corte capitolina quanto alla ritenuta corresponsabilità di esso R., nella causazione del sinistro, nella misura del 60%, oltre che in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite;

– che, in particolare, il primo motivo dell’impugnazione incidentale denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, e dunque per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), oltre che inesistenza della decisione per travisamento della prova, ovvero “per contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello ritenuto dal giudice”;

– che il secondo motivo denunzia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”;

– che i due motivi – che sono illustrati congiuntamente dal ricorrente incidentale, deducendo, entrambi, la nullità della sentenza impugnata – lamentano “travisamento della prova”, perchè la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che dalla deposizione del teste I.R. emerge, “per tabulas”, che l’investimento sarebbe avvenuto al centro della carreggiata, prova orale, questa, che (sebbene contrastata dalla deposizione del teste introdotto dall’ A., B.G.P.) “trova conferma nella consulenza medico-legale “percipiente”” disposta in primo grado, e come tale “fonte di prova”;

– che la CTU, infatti, afferma che lesioni subite da esso ricorrente incidentale sarebbero conseguenza, indifferentemente, o di “un sormontamento da parte dello scooter condotto dal Sig. A.”, ovvero “dall’impatto del Sig. R., mentre cadeva e scivolava a terra, contro lo scooter condotto dall’ A.”;

– che il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alle spese dei precedenti gradi del giudizio, lamentando la disposta compensazione delle stesse, piuttosto che porle interamente e con vincolo di solidarietà a carico dell’ A. e della società Generali Italia;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso dell’accoglimento del ricorso principale e (implicitamente) del rigetto di quello incidentale, è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio del 19 gennaio 2021.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso principale è manifestamente fondato;

– che i due motivi – da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – appaiono fondati;

– che, di recente, questa Corte ha ribadito – tra l’altro, proprio con riferimento alla previsione di cui all’art. 143 C.d.S. – che “l’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sè dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto”, soggiungendo “come l’individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non possa prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2019, n. 14885, Rv. 653915-01);

– che su tali basi, dunque, e considerato altresì che – come rammenta il ricorrente nel proprio atto di impugnazione – nella giurisprudenza penale di questa Corte si afferma che persino “l’obbligo di “circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”, previsto dall’art. 143 C.d.S., ha la finalità di garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 4 Pen., sent. dep. 11 aprile 2019, n. 18082, Rv. 275655-01), va riconosciuta l’erroneità del ragionamento svolto dalla sentenza impugnata;

– che essa, infatti, lungi dall’inferire la misura del contributo dell’odierno ricorrente nella causazione del sinistro dal solo “posizionamento” del veicolo in prossimità della linea di mezzeria, avrebbe dovuto accertare se costui, effettivamente, abbia mancato di effettuare (e per quali ragioni) “eventuali manovre di emergenza per evitare collisioni con veicoli marcianti nel senso opposto”;

– che, in altri termini, come detto, non basta la riscontrata violazione degli artt. 141 e 143 C.d.S., potendo esservi delle “ipotesi in cui l’inosservanza di una norma cautelare non comporti alcuna colpa ascrivibile all’agente in termini di responsabilità aquiliana, atteso che la qualificabilità del comportamento contrario a una norma cautelare in termini di colpa, rispetto a uno specifico evento, richiede in ogni caso il concreto riscontro di un nesso di causalità tra l’inosservanza della regola cautelare e lo specifico evento dannoso oggetto d’esame” (Cass. Sez. 3, sent. n. 14885 del 2019, cit.);

– che il ricorso incidentale è, invece, inammissibile, in ciascuno dei tre motivi in cui si articola;

– che, in primo luogo, quello prospettato dal ricorrente incidentale come “travisamento della prova” non è neppure astrattamente riconducibile a tale ipotesi, da intendersi come errore di percezione sul contenuto della prova, donde, appunto, l’inammissibilità della censura proposta dal R.;

– che, sul punto, giova premettere – secondo quanto chiarito da questa Corte – che mentre “l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito” è quello che “investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare”, e “non è mai sindacabile in sede di legittimità”, diverso è invece l’errore di percezione, che “cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 c.p.c., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte” (Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01);

– che, pertanto, la violazione dell’art. 115 c.p.c., nei termini appena illustrati, costituisce evenienza ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia fondato “la decisione su prove “immaginarie”, cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte”, visto che in tal caso ci si trova “al di fuori dell’attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacchè per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 9356 del 2017, cit.);

– che, in altri termini, l’ipotesi dell’errore percettivo sul contenuto della prova, ovvero del cd. “travisamento della prova” stessa, implica -secondo questa Corte – “non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”, evenienza, quest’ultima, che ricorre solo quando “l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 63556401; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1163, Rv. 656633-02);

– che, nel caso di specie, è la stessa formulazione della censura -come si notava – ad evidenziare l’irriducibilità della stessa all’ipotesi del travisamento della prova, e ciò perchè, innanzitutto, la sentenza impugnata non reca alcun riferimento alle risultanze della deposizione del teste I.R., che pure secondo il ricorrente incidentale sarebbero state “travisate”;

– che, inoltre, è sempre il ricorrente ad affermare come la ricostruzione della dinamica del sinistro, offerta da tale teste, risulti “contrastata” dalla deposizione del teste introdotto dall’ A., B.G.P.;

– che tanto impedisce, dunque, di ravvisare, anche solo astrattamente, l’ipotesi del “travisamento della prova”, che sarebbe stata configurabile ove la sentenza impugnata avesse contraddetto l’informazione probatoria risultante dalla deposizione dell’ I., e non certo perchè esiste una divergente ricostruzione dei fatti a lume di un confronto tra quanto riferito da detto teste e dal teste B.;

– che costituisce, difatti, principio consolidato quello secondo cui “spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (da ultimo, tra le innumerevoli, Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01);

– che, d’altra parte, neppure si comprende come possa ricondursi nell’alveo del travisamento della prova la censura del ricorrente secondo cui sarebbero state disattese le risultanze della “consulenza medico-legale “percipiente”” disposta in primo grado, e come tale “fonte di prova”;

– che, invero, è ancora una volta il ricorrente incidentale ad affermare che, nell’elaborato dell’ausiliario, le lesioni subite da esso R. vengono individuate quali conseguenze, indifferentemente, o di “un sormontamento da parte dello scooter condotto dal Sig. A.”, ovvero “dall’impatto del Sig. R., mentre cadeva e scivolava a terra, contro lo scooter condotto dall’ A.”, vale a dire quanto la stessa Corte territoriale evidenzia nella sentenza impugnata sicchè neppure si comprende in cosa, esattamente, consista il “travisamento” ad essa addebitato;

– che inammissibili sono pure le censure di violazione “degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, oggetto, in particolare, del secondo motivo del ricorso incidentale;

– che, difatti, “la violazione dell’art. 115 c.p.c.” – norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata et probata partium” – “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01);

– che quanto alla violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, deve qui ribadirsi che essa è ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonchè Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02);

– che in relazione, tuttavia, a quest’ultimo aspetto va rammentato come, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire, ormai, la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);

– che il vizio motivazionale è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);

– che, nella specie, non solo non si ravvisano, ma neppure sono state dedotte dal ricorrente, affermazioni “irriducibilmente contraddittorie” o “inconciliabili”, nella parte della motivazione della sentenza che riconosce il contributo dello stesso R. nella causazione del sinistro di cui vittima, dando rilievo all’accerta violazione dell’art. 149 C.d.S.;

– che, infine, la censura di violazione dell’art. 91 c.p.c. resta assorbita dall’accoglimento del ricorso principale, visto che il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese di lite;

– che, pertanto, accolto il solo ricorso principale la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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