Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16192 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2834-2010 proposto da:

MORLE’ IMMACOLATA, in proprio e nq di titolare della Ditta EUROBAZAR

MINIMARKET TABACCHERIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI ROCCO Margherita giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 554/2008 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 21/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VENTO per delega dell’Avvocato DI

ROCCO che preliminarmente chiede che venga rigettata l’eccezione di

inammissibilità per carenza di legittimazione passiva; in

subordine/chiede termine per rinnovare la notifica all’Agenzia; nel

merito chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’inammissibilita;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Morlè Immacolata – esercente attività di commercio ((OMISSIS)) in (OMISSIS) – propose ricorso, nei confronti della Agenzia delle Entrate di Formia, avverso gli atti di contestazione relativi ad IVA, IRPEF e IRAP per gli anni di imposta 1998-1999-2000, a lei notificati per irrogazione delle sanzioni conseguenti al recupero a tassazione di ricavi non dichiarati, emersi a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza.

Nella resistenza dell’Ufficio convenuto, la Commissione Tributaria Provinciale di Latinao accolse parzialmente il ricorso, determinando la percentuale di ricarico delle merci vendute nella misura del 35%.

2. – Sul gravame proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate di Formia e in via incidentale dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Sezione staccata di Latina), in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò il ricorso originario della contribuente.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre Morlè Immacolata sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso per mancata osservanza del disposto dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata prima del 4 luglio 2009, data della entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 che ne ha disposto l’abrogazione).

Com’è noto, l’art. 366-bis c.p.c., nel prevedere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione, dispone la declaratoria di inammissibilità del ricorso qualora, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura, all’esito della sua illustrazione, non si traduca in un quesito di diritto, funzionale, anche alla luce dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza; mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si concretizzi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Sez. L, Sentenza n. 4556 del 25/02/2009, Rv. 607177). Il quesito di diritto, perciò, non può consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris, di un principio di diritto, che sia suscettibile di ricevere applicazione negli ulteriori casi analoghi oggetto di diverse controversie (Sez. U, Ordinanza n. 2658 del 05/02/2008).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso, la parte – dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso – esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (Sez. U, Sentenza n. 7258 del 26/03/2007, Rv. 595864). E’ perciò inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Sez. U, Sentenza n. 6420 del 11/03/2008, Rv. 602276; Sez. 2, Sentenza n. 16941 del 20/06/2008, Rv. 603733); come è parimenti inammissibile il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere la fattispecie sub iudice (Sez. U, Sentenza n. 28536 del 02/12/2008, Rv. 605848).

Quanto poi al caso in cui sia dedotto il vizio della motivazione della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., n. 5), è necessario che, a conclusione della esposizione della censura, sia formulato il c.d. “quesito di fatto”, ossia un apposito momento di sintesi, che ponga la S.C. in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore motivazionale commesso dal giudice di merito (Sez. 5, Sentenza n. 24255 del 18/11/2011, Rv. 620278).

Alla luce dei richiamati principi, condivisi dal Collegio, non si rivela idoneo l'”unico” quesito formulato in calce al ricorso, col quale il ricorrente si limita a chiedere genericamente l’accoglimento dei tre diversi motivi precedentemente articolati ora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ora ai sensi del n. 5 della medesima disposizione; “unico” quesito, peraltro, che non contiene adeguati riferimenti in fatto, nè richiama chiaramente le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate, riducendosi ad enunciazioni di carattere generale ed astratto che – in quanto prive di chiare e specifiche indicazioni sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame – non consentono di dare risposte utili a definire la causa; manca, peraltro, con riferimento ai motivi con i quali si censura il vizio della motivazione in fatto, il necessario momento di sintesi.

La mancanza di quesiti specificamente formulati per ciascun motivo, unita alla assoluta genericità dell’unico quesito formulato, comportano l’inammissibilità del ricorso.

2. – Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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