Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16191 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19667/2018 R.G. proposto da:

RETUR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

R.R., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dagli avv.ti Vittorio DI MEGLIO e Pasquale PACIFICO, ed

elettivamente domiciliato in Ischia, alla via delle Ginestre, n. 28,

presso lo studio legale del primo difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 29293 del 2017 della Corte di cassazione,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

La Retur s.r.l. propone ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, cui non replica l’intimata, avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di appello pronunciata nel giudizio di impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro notificato alla predetta società contribuente e a P.S. per un trasferimento giudiziale ex art. 2932 c.c.

Con ordinanza interlocutoria n. 10619 del 16/04/2019 questa Corte, sul rilievo che la sentenza di cui si chiede la revocazione era stata pronunciata anche nei confronti di P.S., il quale non era stato intimato, e ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parte del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza di cui si chiede la revocazione (arg. a Cass. n. 10934 del 2015, n. 4597 e n. 27616 del 2018), rinviava la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di P.S., da effettuarsi nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza.

La società ricorrente non ha provveduto all’adempimento nel termine concesso sicchè si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 2234 del 1981; n. 10282 del 2014; n. 26433 del 2017), senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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