Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16191 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4419/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ULTRALINE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, D.S.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE MARIA FRUNZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7374/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 30 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8290/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto i ricorsi della Ultraline Italia srl e di D.S.S. contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES, IVA, IRPEF ed altro 2007 loro rispettivamente notificati. La CTR osservava in particolare ed in via pregiudiziale di merito che gli atti impositivi impugnati erano nulli, a causa dell’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), poichè la CTR ha statuito la nullità degli avvisi di accertamento impugnati per difetto del previo contraddittorio endoprocedimentale. Specificamente la ricorrente rileva la non pertinenza della giurisprudenza di legittimità evocata dal giudice di appello, vertendosi in un’ipotesi diversa da quella dell’accertamento con impiego degli studi di settore, trattandosi invece di un accertamento di tipo “analitico-induttivo” emesso sulla base di detta previsione normativa del TU sull’accertamento.

In via preliminare va rilevata l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti sia perchè il ricorso risulta senz’altro autosufficiente quanto all’individuazione della tipologia di accertamento, con la citazione del passo della sentenza impugnata che ciò consente di valutare, sia perchè è del tutto evidente che il ricorso è univocamente diretto nei confronti di entrambi i contribuenti ricorrenti di prime cure.

Ciò posto, la censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604-01).

Orbene, la CTR ha statuito difformemente a tale principio di diritto sia con riguardo alle imposte dirette (non armonizzate) sia rispetto all’IVA (imposta armonizzata).

Per quanto riguarda le prime, dalla sentenza impugnata si evince che gli avvisi di accertamento in esame hanno natura di accertamento “analitico-induttivo” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e non sono quindi basati sugli studi di settore, bensì su di un diverso ragionamento inferenziale che mette in rapporto le risultanze contabili e di bilancio della società contribuente verificata con il criterio dell’ economicità della gestione.

Ne deriva sia che in relazione a tale tipologia accertativa non sussiste una norma legislativa specifica che preveda il contraddittorio endoprocedimentale sia che il riferimento della sentenza a Cass. civ., Sez. U. n. 26635 del 2009 e giurisprudenza conforme successiva non è pertinente al caso di specie.

Per quanto riguarda la parte degli atti impositivi impugnati inerente l’IVA, in applicazione del citato principio di diritto formulato dalle SU di questa Corte, il giudice di appello – fermo in relazione all’accertamento di questa imposta l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale – dovrà in sede di rinvio valutare, poichè non lo ha fatto, se l’opposizione dei contribuenti non sia da considerare “meramente pretestuosa”, proiettandone retrospettivamente le ragioni alla fase amministrativa di attuazione del tributo de quo, così effettuando la c.d. “prova di non resistenza”.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto nei termini sopra enunciati, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo dedotto nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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