Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16191 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 25/07/2011), n.16191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13252/2009 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO

17, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ZARDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FREDIANI Marco, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TEKNOLAMIERE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato ROSELLI NICOLA,

rappresentata e difesao dall’avvocato DI RISIO Giuseppina, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/03/2009 r.g.n. 984/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato DI RISIO GIUSEPPINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso in via principale per

inammissibilità, in subordine accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 agosto 2008 il Tribunale di Vasto, giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da S.A. nei confronti della società datrice di lavoro Teknolamiere s.r.l., intesa alla declaratoria di illegittimità dei licenziamento a lui intimato il 9 febbraio 2004, e, per l’effetto, dichiarava l’inefficacia del recesso e disponeva la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, in mansioni compatibili con le sue condizioni di salute, condannando altresì la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni intanto maturate. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di L’Aquila, che, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento del gravame proposto dalla società respingeva la domanda attorea. La Corte di merito, in particolare, rilevava che il licenziamento era stato intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente alle mansioni di saldatore specializzato, a lui assegnate, le quali comportavano la inalazione di polvere di ferro durante la lavorazione svolta con macchina utensile; era emerso, d’altra parte, che il S. aveva rifiutato di essere adibito ad una macchina diversa, cioè una segatrice, per lo svolgimento di attività non nociva alle sue condizioni fisiche, sì che era risultato impossibile un suo reimpiego nell’ambito dell’azienda; il lavoratore, peraltro, non aveva prospettato, come era suo onere, alcuna soluzione organizzativa che, compatibilmente con le esigenze dell’impresa, potesse consentire la conservazione del posto, se pure in diverse mansioni.

2. Di questa sentenza il lavoratore domanda la cassazione con ricorso articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria; la società resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata lamentando che la Corte d’appello non abbia considerato che il licenziamento era stato intimato ai sensi dell’art. 2118 c.c., senza alcuna giustificazione, e non come licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2118 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5, sostenendosi che, comunque, la natura del recesso non poteva essere modificata dal datore di lavoro nel corso del giudizio.

3. Col terzo motivo, sempre adducendo violazione dello stesso art. 2118 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte di merito gli abbia attribuito l’onere di provare la possibilità di reimpiego, malgrado si vertesse in materia di recesso intimato ad nutum.

4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione, deducendosi che, in ogni caso, la tecnopatia – allegata dalla datrice di lavoro nel corso del giudizio – aveva comportato solo un accertamento di idoneità mediante semplici prescrizioni, e non una assoluta inidoneità alle mansioni.

5. Col quinto motivo e col sesto motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, si lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto assolto, da parte datoriale, l’onere di provare l’impossibilità di reimpiego in altre mansioni.

6. In via preliminare, il Collegio rileva che ad ognuna delle censure. come sopra evidenziate, corrisponde la formulazione di un puntuale quesito di diritto nonchè l’enunciazione specifica dei vizi motivazionali dedotti, così dovendosi disattendere la eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. sollevata dalla resistente.

7. L’esame congiunto delle censure proposte rivela la fondatezza del ricorso nei limiti delle seguenti considerazioni.

7.1. Costituisce circostanza incontroversa – emergente dallo stesso controricorso depositato in questa sede – che la domanda attorca era intesa ad impugnare un licenziamento intimato ai sensi dell’art. 2118 c.c., rispetto al quale il lavoratore lamenta, anche in questa sede di legittimità, l’assenza dei presupposti oggettivi comportanti l’ammissibilità del recesso ad nutum.

7.2. Con questa indiscussa premessa, la lamentela del ricorrente in ordine alla configurazione – da parte della sentenza impugnata – di un licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta si rivela del tutto fondata, atteso che una tale inidoneità poteva legittimare, nel concorso delle condizioni richieste dalla complessiva normativa di cui alla L. n. 604 del 1966, un giustificato motivo oggettivo di recesso, ma quest’ultimo non è stato posto a base del licenziamento, come riconosco la stessa società resistente, essendosi intimato un licenziamento ex art. 2118 c.c..

7.3. L’intimazione di un siffatto licenziamento avrebbe dovuto comportare l’accertamento giudiziale delle condizioni del libero recesso, contestate dal lavoratore licenziato, poichè l’onere di provare i presupposti del recesso spetta al datore di lavoro (cfr., ex pluribus, Cass. n. 5526 del 2003). Nè questi, dopo avere intimato il licenziamento ai sensi dell’art. 2118 c.c., avrebbe potuto modificare – solo in giudizio, a seguito della impugnativa proposta dal prestatore di lavoro – la natura del licenziamento, ostandovi il fondamentale principio della non modificabilità dei motivi del licenziamento, posto a garanzia del diritto di difesa del lavoratore.

Questo principio, in particolare, comporta che, nella specie, il licenziamento fondato – sostanzialmente, come deduce la datrice di lavoro – sulla inidoneità fisica sopravvenuta del prestatore avrebbe determinato un preciso onere di forma e di comunicazione, all’atto del recesso, trattandosi, in tal caso, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sottoposto alla richiamata disciplina dei licenziamenti individuali.

7.4. Alla luce di tali considerazioni, la decisione impugnata non si sottrae alle censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, sollevate dal ricorrente in ordine alle modalità e alle forme del licenziamento, nonchè in ordine alla immodificabilità delle originarie ragioni del recesso. Ne consegue, d’altra parte, la in rilevanza dell’accertamento compiuto dal giudice d’appello circa la esistenza, o meno, della inidoneità fisica assoluta e della impossibilità del reimpiego in altre mansioni, trattandosi di circostanze del tutto estranee all’originario recesso, intimato ai sensi dell’art. 2118 c.c..

8. Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, designato nella Corte d’appello di Roma, per il nuovo esame della controversia. Il giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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