Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16190 del 28/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 28/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16190

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

T.A.E., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Euripide n. 10, presso lo studio dell’Avv. Paolo Mantegazza, che la

rappresenta e la difende, insieme con l’Avv. Marco Valerio

Santonocito, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente – controricorrente incidentale –

contro

P.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Celestino

Gnazi, del Foro di Civitavecchia, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Croce, alla piazza Pio XI n. 13,

in Roma;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 644 pronunciata dalla Corte d’appello di Roma

il 20.12.2013, depositata il 30 gennaio 2014;

sentita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Marzio;

uditi gli avvocati Marco Valerio Santonocito per la ricorrente, e

Celestino Gnazi per il controricorrente;

udite le conclusioni del P.M., dott.ssa CERONI Francesca, che ha

chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale,

e la dichiarazione di inammissibilità, ed in subordine il rigetto,

del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata, n. (OMISSIS) (dep. 30.1.2014), la Corte d’Appello di Roma ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi T.- P., riformando parzialmente la decisione di prime cure.

Il Tribunale di Civitavecchia, adito dalla moglie, con decisione del 23.4/10.5.2010, dopo aver pronunciato sentenza non definitiva sulla separazione personale, concludeva il giudizio disponendo l’affidamento condiviso della figlia minore E. (nata l'(OMISSIS)) con collocamento presso la madre, cui era pertanto assegnata la casa coniugale. Ordinava, inoltre, al P. di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per la moglie, dell’importo di 1.000,00 Euro, e per la figlia, dell’ammontare di 1.300,00 Euro, entrambi soggetti a rivalutazione secondo gli indici Istat.

La decisione era impugnata dal P., che affermava essere indebita la previsione a suo carico di un assegno per il mantenimento della moglie, che pretendeva di trovare fondamento in una valutazione delle condizioni reddituali delle parti in realtà inesatta, avendo il giudice di prime cure ritenuto erroneamente inattendibili le dichiarazioni dei redditi dell’esponente, sulla base delle risultanze delle movimentazioni del suo conto corrente bancario. Inoltre, l’entità dell’assegno per il mantenimento della figlia minore era stato fissato in misura eccessiva.

Nel suo ricorso incidentale la moglie concentrava le proprie osservazioni nel domandare un incremento delle statuizioni patrimoniali, anche in considerazione del fatto che il figlio maggiore L. era tornato a vivere con lei.

La Corte d’Appello ricostruiva i principi su cui si fonda l’attribuzione dell’assegno di mantenimento del coniuge nel giudizio di separazione. Analizzava quindi nel dettaglio sia le dichiarazioni dei redditi presentate dall’odierno controricorrente, che svolge attività imprenditoriale, sia le sue ulteriori disponibilità di reddito (riscossione di premi di assicurazione, ricezione di bonifici ed assegni circolari, vendita di titoli mobiliari, etc.) e patrimoniali, in particolare la proprietà di due immobili nel (OMISSIS) e di un’abitazione a (OMISSIS), acquistata senza neppure far ricorso a mutuo, oltre al diritto dominicale sulla casa coniugale nella misura del 50%. Analizzava quindi le condizioni patrimoniali della moglie, che valutava decisamente più modeste, trattandosi di un’assistente di volo dell'(OMISSIS) – peraltro con contratto part-time e collocata in mobilità dal 13.10.2012 – proprietaria solo del 50% della casa coniugale.

Completata la comparazione dei redditi percepiti e della condizione patrimoniale delle parti, la Corte d’Appello valutava che, stante l’evidente sproporzione tra i redditi delle parti, un assegno di mantenimento dovesse essere corrisposto dal marito ma, in considerazione della progressiva diminuzione delle possibilità economiche del P., riteneva di ridurre l’importo dell’assegno ad Euro 600,00 mensili rivalutabili, così come riduceva ad Euro 1.000,00 mensili rivalutabili l’assegno mensile dovuto per la figlia. Rigettava, inoltre, l’appello incidentale, compensando le spese di lite.

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, P.F.. Resiste con controricorso T.E.A., che ha pure proposto ricorso incidentale affidandosi a tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente principale contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 156 c.p.c., commi 1 e 2, “in una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3 e 29 Cost.” come già proposta dalla Cassazione. Secondo la ricorrente, infatti, il giudice del gravame aveva omesso di valutare adeguatamente le “potenzialità economiche” delle parti, ed in particolare del marito, di cui costituivano evidente indice i redditi percepiti e diversi da quelli derivanti dall’attività professionale. In ogni caso la Corte di merito aveva errato attribuendo alla beneficiata un assegno tanto modesto da non consentirle affatto il mantenimento del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente principale contesta, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione da parte della Corte d’Appello degli artt. 88 e 92 c.p.c., per non aver tenuto conto, nel disciplinare le spese di lite, della “slealtà processuale” di controparte che, ad esempio, neppure aveva prodotto un estratto del proprio conto titoli, pur essendone stato specificamente richiesto.

1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente principale contesta ulteriormente, questa volta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame, da parte del giudice del gravame, di tre fatti decisivi che erano stati oggetto di discussione tra le parti. In particolare la Corte territoriale avrebbe deciso sul fondamento di non tutti i documenti “regolarmente depositati”, con principale riferimento a due assegni della (OMISSIS) incassati dalla controparte per complessivi Euro 325.000,00, con la conseguenza che l’importo documentato degli assegni riscossi dal P. corrisponde a circa il triplo di quanto conteggiato dalla Corte di merito, non potendo quindi neppure ritenersi condivisibile l’affermazione della Corte territoriale secondo cui le possibilità economiche dell’onerato sarebbero andate progressivamente diminuendo.

P.F., come anticipato, oltre a resistere al ricorso introdotto dalla T., ha proposto in questo giudizio ricorso incidentale.

1.4. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, il controricorrente ha contestato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 156 c.p.c., commi 1, 2 e 3, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato la spettanza di un assegno di mantenimento in favore della moglie.

1.5. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando la violazione o falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 327, 333, 334 e 343 c.c., il controricorrente ha contestato la decisione della Corte territoriale per aver rigettato, anzichè dichiarare inammissibili, le domande autonome tardivamente introdotte dalla controparte nel giudizio di appello.

1.6. – Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione o falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., il controricorrente ha criticato la decisione della Corte di merito per aver compensato integralmente le spese processuali, violando il principio della soccombenza, pur essendo state interamente rigettate le domande di controparte.

Avverso il ricorso incidentale introdotto dal marito P.F., T.A.E. ha proposto controricorso incidentale.

I proposti motivi di ricorso, principale ed incidentale, appaiono in parte inammissibili e, per la parte restante, infondati.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, ed il primo del ricorso incidentale, possono essere trattati unitariamente, attenendo tutti alla spettanza ed alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, riconosciuto dalla Corte di merito in favore della moglie e posto a carico del marito. La valutazione comparativa dei redditi, delle condizioni patrimoniali e delle potenzialità economiche dei coniugi è, di per sè, un apprezzamento di fatto che compete in via esclusiva al giudice di merito. Nel caso di specie la Corte d’Appello ha spiegato con chiarezza le fonti del proprio convincimento, e la violazione di legge è da escludersi. La motivazione adottata dalla Corte territoriale, peraltro, consente di avere contezza delle incompletezze della documentazione fornita dall’odierno controricorrente e del necessario ricorso a valutazioni relative alle movimentazioni del suo conto corrente, non apparendo verosimile il tenore di vita e la disponibilità di una pluralità di beni immobili con i modesti profitti imprenditoriali dichiarati. Gli accrediti riportati sul conto corrente dell’odierno controricorrente e l’essere egli stato capace di acquistare un appartamento, dopo aver lasciato la casa coniugale, senza neppure dover ricorrere al mutuo, sono elementi che la Corte territoriale ha condivisibilmente posto a fondamento della capacità patrimoniale e di reddito del P., pervenendo alla conclusione, invero non contestabile allo stato degli atti, che le condizioni patrimoniali dei coniugi separati sono evidentemente diverse. La Corte d’Appello ha pure rilevato che i dati raccolti in relazione alle capacità economiche dell’onerato rivelano che la sua condizione è “ben più florida di quella che emerge dalle denunce fiscali”, valutazione di fatto ampiamente motivata e non suscettibile di sovversione nel giudizio di Cassazione (cfr. Cass. 18196/15). Deve pure osservarsi che la Corte territoriale ha dato atto che il P., sebbene specificamente richiesto, non ha depositato i bilanci della società che porta il suo nome e di cui è titolare del 70% delle quote, e neppure l’estratto del proprio conto titoli.

Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valorizzato le ricevute di due assegni circolari che, insieme con altri invece regolarmente considerati, avrebbero concorso a stimare una capacità reddituale dell’odierno controricorrente ancor maggiore. Occorre allora ricordare che il giudice del merito, chiamato ad esprimere il giudizio che a lui compete in materia di valutazione delle ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno di separazione, nonchè per la quantificazione dello stesso, non ha l’onere di accertare necessariamente i redditi delle parti nel loro esatto ammontare, “essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”, Cass. sez. 1, sent. 12.1.2017, n. 605. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha avuto cura di specificare nel dettaglio quando la sua produzione documentale sia intervenuta e quando sia stata rinnovata in grado di appello e, soprattutto, tenuto conto che ha proposto le proprie censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può non rilevarsi che la ricorrente ha omesso di indicare specificamente donde emerga che la questione relativa a questi due assegni sia stata oggetto di specifica discussione tra le parti. Solo per completezza merita allora di essere aggiunto che, nel terzo motivo di ricorso articolato, la ricorrente opera riferimento a “tre fatti decisivi” ed “oggetto di ampia discussione tra le parti in causa”, che sarebbero stati valutati in maniera non adeguata dalla Corte di merito, ma sembra che in realtà la contestazione attenga esclusivamente alla mancata valutazione degli indicati documenti.

Gli esaminati motivi di ricorso, principale ed incidentale, devono pertanto essere tutti respinti.

Entrambe le parti contestano – per motivi diversi, naturalmente – il regime delle spese di lite come disciplinato dalla Corte d’Appello. Secondo la ricorrente, in primo luogo, il giudice di seconde cure non avrebbe tenuto conto della “slealtà processuale” di controparte, che non aveva proceduto a produzioni documentali in materia di situazione reddituale, sebbene ne fosse stato espressamente richiesto. A parere del controricorrente, ricorrente incidentale, la Corte di merito non avrebbe invece fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.

La Corte di merito ha spiegato sul punto che “i margini di opinabilità dei dati reddituali e l’esito del giudizio”, in cui entrambe le parti avevano proposto domande, “che ha visto l’appello principale accolto solo in parte e con decorrenza successiva alla pronunzia impugnata, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado”. Questa motivazione, pur succinta, non merita censure in sede di giudizio di legittimità. Avendo entrambe le parti proposto le proprie critiche invocando la violazione di legge, poi, occorre aggiungere che, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa fenomeno che non si è verificato nel caso in esame – con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14349/12, nn. 17145 e 25270 del 2009), sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Gli indicati motivi di ricorso, principale ed incidentale, devono essere pertanto respinti.

2.5. – In ordine alla contestazione proposta dal controricorrente con il secondo motivo del suo ricorso incidentale, mediante il quale contesta la violazione di legge per avere la Corte di merito rigettato, anzichè dichiarare inammissibili, le domande autonome che controparte avrebbe tardivamente introdotto, occorre ricordare il principio che per proporre una domanda in giudizio occorre avervi interesse. Nel caso di specie la domanda non deve essere esaminata nel merito, perchè si rivela inammissibile. Il ricorrente incidentale, infatti, non ha chiarito quale sia il suo interesse alla pronuncia domandata.

Anche questo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti in ordine alle numerose domande da ciascuna di esse proposta, appare equo che siano dichiarate interamente compensate.

Riscontrato che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta i ricorsi principale ed incidentale.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma l bis.

Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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