Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16190 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 25/07/2011), n.16190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12528/2009 proposto da:

COMUNE ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GALLENCA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE

PRIMULE 8, presso lo studio dell’avvocato VOCINO Antonio, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1193/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/01/2009 r.g.n. 1008/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato GALLENCA GIUSEPPE; udito l’Avvocato VOCINO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del recesso per giusta causa intimato, con atto notificato il 7 aprile 2001, a P.V. dal Comune di Alessandria con condanna di detto Comune a corrispondere al P. le retribuzioni dalla data del licenziamento sino al ripristino del rapporto.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, premesso che il P., dirigente responsabile del Comune di Alessandria, era stato, con decreto del Sindaco, licenziato in ragione della condanna, con sentenza definitiva, per il reato di cui all’art. 479 c.p.., riteneva detto licenziamento nullo in quanto non adottato dal competente Ufficio previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 4, trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55, anorchè siffatto Ufficio non fosse stato ancora istituito dovendosi escludere che lo stesso, a norma del Regolamento comunale, fosse stato costituito o potesse identificarsi, in difetto di espressa costituzione, con il Sindaco.

Avverso questa sentenza il Comune di Alessandria ricorre in cassazione sulla base di undici censure.

Resiste con controricorso il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il Comune, deducendo violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55, formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto “se integri violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55, la motivazione di una sentenza di appello che utilizzi come omologhi i concetti d’individuazione e di costituzione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari per i dipendenti di un Ente pubblico e utilizzi indifferentemente tali concetti al fine di ritenere la nullità di un recesso per giusta causa perchè non proveniente da un ufficio appositamente costituito a tale fine”.

La censura non è fondata.

Invero, la Corte del merito, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, non utilizza indifferentemente i concetti rispettivamente d’individuazione e costituzione di un Ufficio sovrapponendoli.

Difatti la predetta Corte, accertando che il Comune di Alessandria, per un verso non aveva proceduto alla costituzione ad hoc dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e dall’altro che non aveva attribuito ad un ufficio preesistente la competenza per i citati procedimenti disciplinari, ha correttamente concluso che l’Ente non aveva “individuato”, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ex art. 55, richiamato, l'”ufficio competente” per i procedimenti di cui trattasi.

Con la seconda critica l’ente ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55, formula, ex art. 366 bis epe cit., il seguente quesito di diritto “se con riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 e in sede di pronunzia di nullità di un atto privato di recesso per giusta causa del rapporto di pubblico impiego per asserita incompetenza, sia consentito confondere – a giustificazione di tale decisione – i concetti di soggetto e di organo con quello di ufficio e omologare i primi al secondo al fine di dichiarare la ritenuta nullità”.

La critica non è condivisibile.

Il decisum della Corte del merito, al di là delle espressioni di volta in volta utilizzate nell’iter argomentativo, si fonda chiaramente sul rilievo che l’atto impugnato è illegittimo perchè non adottato dall’ufficio competente previsto dal citato del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55.

Nè può sottacersi che il riferimento, nella motivazione della sentenza impugnata, al concetto di organo o di soggetto è determinato dalla necessità di confutare la tesi secondo la quale in difetto di costituzione di un ufficio ad hoc sarebbero altri gli organi o i soggetti competenti.

Con il terzo motivo il Comune ricorrente, assumendo violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 342 c.p.c., articola, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito: “se sia ammissibile accogliere un appello utilizzando argomenti espressamente esclusi dall’appellante nel proprio atto di gravame e, quindi, pronunziando su questioni estranee al giudizio”.

Il motivo non è fondato.

Premesso che la Corte territoriale, come in precedenza rilevato, basa il suo decisum sul fondante rilievo che l’atto impugnato è illegittimo perchè non adottato dall’ufficio competente previsto dal citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55, non vi è alcuna violazione della denunciata norma di cui all’art. 112 c.p.c., essendo l’appello del P., come riportato nello stesso ricorso per cassazione, articolato in ragione della mancata individuazione, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ex art. 55, da parte del Comune, dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Al riguardo va rimarcato che – come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata dai giudici di appello- che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 4, trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sicchè il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora istituto è illegittimo e la sanzione irrogata in tale caso è affetta da nullità risolvendosi in una violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza (Cfr. in tali sensi Cass. 17 giugno 2010 n. 14698, Cass. 30 settembre 2009 n. 2098 ed in epoca più risalente Cass. 5 febbraio 2004 n. 2168). Ne consegue che la previsione legislativa suddetta non è suscettibile di deroghe neanche ad opera della contrattazione collettiva, sia per il principio gerarchico delle fonti, sia perchè il comma 3, dell’art. 59 cit., attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l’ambito delle sanzioni e non anche quello d’individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare.

Con la quarta censura l’ente ricorrente, allegando violazione dell’art. 112 c.p.c., pone,ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito: “se violi l’art. 112 c.p.c. la sentenza di appello che assuma la nullità di un recesso per giusta causa in relazione alla mancata attuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari a fronte di un motivo di appello che assuma la incompetenza del sindaco autore del provvedimento in relazione alla competenza dei dirigenti deputati all’attività di gestione sulla base della distinzione fra funzione d’indirizzo e controllo di spettanza degli organi politico-elettivi e funzioni di gestione di spettanza dei dirigenti”.

La denuncia non è condivisibile.

L’infondatezza della critica è resa evidente dalla già sottolineata (v. motivo che precede) articolazione dell’atto di appello del P. in relazione alla mancata individuazione, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ex art. 55, dell’Ufficio competente. Tanto del resto nella censura innanzi esaminata è sostenuto dallo stesso Comune attuale ricorrente.

Con il quinto motivo il Comune sostenendo violazione dell’art. 342 c.p.c., formula, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito:

“se si forma il giudicato su uno specifico punto della controversia, onde esso non può essere esaminato d’ufficio, allorchè l’appellante non proponga specifico motivo d’appello relativamente ad un punto della controversia implicitamente deciso con il rigetto delle domande formulate in 1^ grado”.

Il motivo è inammissibile per la genericità del quesito.

Infatti il quesito prescinde del tutto dalla fattispecie concreta cui è riferibile.

Questa Corte ha affermato, invero, che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759).

Con il sesto motivo l’Ente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 346 c.p.c., articola il seguente quesito: “se una questione debba ritenersi rinunziata, onde essa non può essere riesaminata d’ufficio dal giudice del gravame, pena la violazione dell’art. 112 c.p.c., allorchè l’appellante non proponga specifico motivo d’appello relativamente ad un punto autonomo della controversia disatteso (o comunque non accolto) dal giudice di 1^ grado”.

Anche questo motivo è inammissibile per la genericità del quesito.

Valgono in proposito i rilievi di cui alla precedente censura.

Con la settima censura il Comune di Alessandria, asserendo violazione dell’art. 45 del Regolamento in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, articola il seguente quesito: “se una norma regolamentare comunale emanata ex D.Lgs. n. 29 de 1993, che espressamente individui l’organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare, il relativo procedimento in contraddittorio, l’intervento consultivo di organi terzi e gli uffici cui sono demandati gli atti prodromici, possa ritenersi attuativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59)”.

La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5.

Invero questa Corte ha ritenuto (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161) che il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, “postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile”. La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, ha chiarito inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità.

Applicando tali principi, che il Collegio in questa sede intende ribadire anche in adempimento ai compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte, al caso di specie emerge che non risulta specificata in quale sede processuale è rinvenibile il Regolamento su cui si fonda il motivo in esame e del quale non sono nemmeno specificati gli estremi per la sua identificazione (sulla natura del regolamento comunale quale fonte non paraprimaria o subprimaria V. Cass. 29 agosto 2006 n. 18661 e Cass. 27 gennaio 2009 n. 1893).

Nè il regolamento in parola risulta depositato, a norma del richiamato art. 369, comma 2, n. 4, con il ricorso per cassazione.

Con l’ottavo motivo il Comune di Alessandria, denunciando violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c., articola il seguente quesito: “se il giudice di appello che ritenga di dover accogliere l’appello principale non debba – comunque- decidere l’appello incidentale al fine di valutare se la sentenza gravata non debba – comunque- essere confermata in relazione ai diversi argomenti eventualmente addotti con l’appello incidentale o, comunque, emergenti dalle difese dell’appellato, pena – in caso contrario- la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia”.

Il motivo è inammissibile per genericità del quesito. Valgono al riguardo le osservazione di cui ai motivi quinto e sesto.

Peraltro, e vale la pena di rimarcarlo, va rilevato che il giudice del merito, al fine di adempiere all’obbligo di motivazione, non è tenuto a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che lo stesso indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Nella specie, la Corte del merito, appunto, precisa che la ratio fondante del proprio decisum assorbe ogni altro rilievo contrario.

Con la nona censura il Comune ricorrente, prospettando violazione dell’art. 112 c.p.c., articola il seguente quesito: “se il giudice di appello possa dichiarare la nullità di un recesso per giusta causa a fronte di una mera richiesta d’illegittimità dello stesso e a fronte del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (o, comunque, rinunzia della relativa questione) laddove l’atto di appello non reiteri la richiesta di dichiarazione di nullità del recesso”.

La censura è infondata.

Infatti la critica presuppone accolti il quinto e/o il sesto motivo del ricorso afferenti, rispettivamente, la formazione di un giudicato interno e la rinunzia ad una questione che, invece, essendo, per le esposte considerazioni, inammissibili travolgono, conseguenzialmente, anche la censura in esame.

Con la decima censura il Comune, deducendo violazione dell’art. 112 epe in relazione all’art. 1425 c.c., e segg. e art. 1418 c.c., pone il seguente quesito: “se ponga in essere una violazione dell’art. 112 c.p.c., quella sentenza di appello che dichiari la nullità di un recesso per giusta causa emesso nei confronti di un pubblico impiegato a fronte di un atto di gravame che non deduca alcun profilo di annullabilità o nullità dell’atto di diritto privato impugnato, ma si limiti a dedurre profili d’illegittimità tipici – in ipotesi – di un atto amministrativo”.

La censura non è condivisibile.

Infatti deve ritenersi che il concetto d’illegittimità in origine non riferibile ad un qualsiasi atto – sia di fatto riferibile, oramai, non solo all’atto amministrativo, ma anche all’atto d’autonomia privata intendendosi come tale l’atto – sia esso posto in essere da una pubblica autorità o da un soggetto privato – contra legem e, quindi, invalido e come tale inefficace nullo o annullabile (V.con riferimento agli atti dell’autonomia privata la formulazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 dove vi è accorpamento in un unicum di tutti i tipi d’invalidità dell’atto non conforme a legge).

Conseguentemente devesi affermare che non incorre nella violazione della denunciato art. 112 c.p.c. il giudice del merito che a fronte della prospettazione dell’illegittimità dell’atto di recesso di un pubblico dipendente dichiari, sulla base di uno dei profili della dedotta illegittimità, nullo tale atto in quanto contra legem dovendosi equiparare la nozione d’illegittimità dell’atto dell’autonomia privata a quella normativa della inefficacia, nullità o annullabilità (ossia invalidità).

Con l’undicesimo motivo il Comune ricorrente, allegando violazione degli artt. 1418 e 1324 c.c., anche con riferimento alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies e al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, articola il seguente quesito di diritto: se la provenienza di un provvedimento disciplinare contro un pubblico impiegato da organo diverso dall’ufficio per i procedimenti disciplinari previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comporti la nullità ex art. 1418 e 1324 cod. civ.”.

La censura è infondata.

Ritiene, invero, il Collegio, in conformità ai compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte di cassazione – che hanno trovato un rilevante riscontro nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che tali compiti ha provveduto a rafforzare in linea con quanto voluto dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario – di ribadire anche in questa sede il principio- già ricordato nello scrutinare il terzo motivo del ricorso, e che ha costituito l’elemento fondante della decisione impugnata, secondo cui – al di là della ipotesi di rimprovero verbale e della censura – il procedimento disciplinare instaurato da un soggetto organo diverso dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari è illegittimo ed il provvedimento adottato da tale organo è affetto da nullità (Cass. 5 febbraio 2004 n. 2168 cit., Cass. 30 settembre 2009 n. 20981 cit. e Cass. 17 giugno 2010 n. 14628 cit.).

Inconferente è, poi, la denuncia della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, riferendosi tale norma al provvedimento amministrativo e non agli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali in ordine ai quali la giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato (Cfr. per tutte, Cass. 20 marzo 2004 n. 5659 e Cass. 26 novembre 2008 n. 28274) che gli stessi sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, art. 5, comma 2, e art. 63, comma 1, con conseguente sottrazione al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (come dettate in particolare dalla L. n. 241 del 1990), dovendosi fare applicazione delle norme del codice civile, in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro. Pertanto le situazioni soggettive del dipendente interessato non possono definirsi in termini di “interessi legittimi”, ma di diritto privato e, quindi, pur sempre ascrivibili alla categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c. (V. Cass. 22 giugno 2007 n. 14624, Cass. 22 dicembre 2004 n. 23760 e Cass. S.U. 19 ottobre 1998 n. 10370).

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 41,00 per spese oltre Euro tremila/00 per onorario ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA