Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16190 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35962-2019 proposto da:

AC SOLUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 9, presso lo studio dell’Avvocato MAURO BOTTONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA, A.R.,

AR.RO., G.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7629/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che la società A.C. Soluzioni S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 7629/19, del 9 aprile 2019, del Tribunale di Roma, che – accogliendo solo in parte il gravame da essa esperito, avverso l’ordinanza del 9 agosto 2012 del Giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia – ha condannato solidalmente Ar.Ro., A.R. e la società Fata Assicurazioni S.p.a. al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, della sola somma di Euro 1.284,00, oltre rivalutazione ed interessi;

– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di essersi resasi cessionaria – in virtù di atto di cessione ex art. 1260 c.c. concluso con tale G.V. – del credito di Euro 1.284,00 alla stessa spettante in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in Roma il 13 dicembre 2005, nonchè di aver agito in giudizio per la sua riscossione, convenendo, oltre ai responsabili dell’incidente, i predetti Ar.Ro. e A.R., ed alla compagnia assicuratrice, società Fata Assicurazione (poi divenuta Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa), la medesima G., per l’ipotesi in cui il credito si fosse rivelato incapiente, avendo la cedente garantito la solvenza ex artt. 1266 c.c., comma 1, e art. 1267 c.c., comma 1;

– che l’allora attrice vedeva respingere la propria domanda dal primo giudice, sull’errato presupposto che l’azione esperita verso i responsabili fosse quella cod. assicurazioni ex art. 149 (e non art. 148);

– che esperito gravame dalla A.C. Soluzioni, il giudice di appello lo accoglieva parzialmente, riconoscendo il diritto dell’odierna ricorrente a riscuotere il credito, omettendo, però, di pronunciarsi sulla debenza della somma di Euro 276.48, pretesa dalla già appellante a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’attività stragiudiziale per il recupero bonario del credito;

– che avverso la decisione del Tribunale capitolino ricorre per cassazione la società A.C. Soluzioni, sulla base, come detto, di un unico motivo;

– che esso deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia in merito all’importo di Euro, 276.48 dovuto per la causale sopra meglio descritta;

– che sono rimasti intimati gli A., la G. e la Società Cattolica di Assicurazione;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio del 19 gennaio 2021.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente fondato;

– che l’unico motivo – con il quale la ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia, in relazione alla somma dovuta a titolo di rimborso dei costi per l’attività stragiudiziale – è fondato;

– che il giudice del gravame non ha provveduto a soddisfare la richiesta di liquidazione anche di tale somma, ancorchè la stessa avesse formato oggetto dell’atto di appello, riprodotto “in parte qua” a pag. 6 dell’odierno ricorso, con ciò avendo A.C. Soluzioni soddisfatto le condizioni di ammissibilità previste, a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), nel caso in cui si lamenti l’omessa pronuncia su motivo di appello (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015, n. 17049, Rv. 636133-01);

– che il Tribunale di Roma, con il silenzio serbato sul punto, è incorso nell’illegittimità qui denunciata, visto che “il vizio di omessa pronuncia, su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 27 novembre 2017, n. 28308, Rv. 646428-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-1, ord. 16 luglio 2018, n. 18797, Rv. 649791- 01).

– che quanto, poi, all’effettiva debenza di tale somma, va qui richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui le spese di assistenza stragiudiziale hanno certamente natura di danno emergente (Cass. Sez. Un., sent. 10 luglio 2017, n. 16990, Rv. 644917-01), e dunque da riconoscere al titolare del credito risarcitorio, ovvero, come nel presente caso, al cessionario dello stesso;

– che non osta, infine, all’accoglimento del motivo l’erroneo riferimento della ricorrente alla previsione di cui al n. 3), e non al n. 4), dell’art. 360 c.p.c., comma 1;

– che, sul punto, è sufficiente ribadire – sulla base di quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte – come l’onere della “specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di altri testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360″ citato (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sentenza 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01).

– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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