Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16190 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24331-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DENTAL MANAGEMENT SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL MATTONATO 3,

presso lo studio dell’avvocato PICCININNI DONATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO DE BONIS con studio in POTENZA VIA

QUATTRO NOVEMBRE 58 (avviso postale ex art. 135), giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2012 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata l’08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 30.03.2010 del 20.01.2010 la C.T.P. di Potenza rigettava il ricorso proposto dalla DENTAL MANAGEMENT SRL avverso la revoca del credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8 con cui l’AGE di Melfi, rideterminando le imposte portate in compensazione dalla ricorrente dal 2003 al 2007 per investimenti in beni strumentali, contestava una eccedenza di Euro 50.740,41. chiedendo la restituzione con interessi e sanzioni.

Secondo la Commissione la opposta revoca risultava legittima a nulla rilevando le doglianze della società relativamente alla inesistenza giuridica dell’atto impugnato: per mancanza di relazione di notifica; inosservanza della normativa, che consente l’accertamento con adesione; violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 12, commi 4 e 5; decadenza dell’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43; infondatezza della pretesa; erroneità della determinazione del prezzo del bene non ritenuto strumentale.

La sentenza veniva opposta dalla società che insisteva sulla validità della tesi esposta nel giudizio di primo grado.

La CTR di Potenza, con sentenza 62/3/12, accoglieva il gravame ritenendo che la causa legittimante il recupero parziale del credito d’imposta doveva essere individuata per stessa ammissione dell’ufficio nella rinuncia al credito espressa dal Rappresentante Legale della ricorrente.

Sulla base di detta constatazione i giudici di seconde cure hanno ritenuto che l’ufficio avrebbe dovuto in quel momento formalizzare con atti consapevoli la revoca del credito. Non essendo ciò avvenuto si doveva ritenere illegittimo l’atto opposto con conseguente accoglimento dell’appello.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo cui resiste con controricorso la Dental management.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione deduce la genericità e lacunosità della motivazione, sostenendo inoltre che la stessa non tiene conto della procedimentalizzazione della attività amministrativa per cui l’atto di recupero del credito d’imposta avviene a seguito della procedura di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 8 che prevede la previa effettuazione di verifiche da parte dell’Amministrazione al fine di garantire la corretta applicazione della norma agevolativa. Rileva infine che la dichiarazione di rinuncia al credito trasfusa nel verbale di constatazione doveva essere considerata come una confessione stragiudiziale che non richiedeva alcun ulteriore accertamento da parte dell’amministrazione.

Il motivo è fondato.

Invero il motivo stesso contiene, ancorchè non riportata nell’epigrafe, una chiara censura di vizio di motivazione che certamente sussiste stante la assoluta laconicità della pronuncia che non prende in esame alcuna risultanza probatoria e si limita ad affermare,senza spiegare il perchè, che nel momento in cui aveva avuto cognizione della rinuncia l’Ufficio avrebbe dovuto formalizzare la revoca del credito.

Sotto una diversa prospettiva, la motivazione integra gli estremi della violazione di legge proprio perchè non considera che l’attività degli Uffici finanziari è una attività procedimentalizzata per cui la stessa deve svolgersi secondo le sequenze procedimentali previste dalla legge, non essendo lasciato alla discrezionalità dei funzionari stabilire tempi e modalità sulla emanazione degli atti.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Potenza, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione tributaria regionale di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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