Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1619 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1619 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 31335-2007 proposto da:
COSTA FERDINANDO CSTFDN44A021905T, CALELLO DOMENICA
CLLDNC48P601905K, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI

17,

presso lo studio

dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CANTILLO GUGLIELMO;
– ricorrenti –

2013
2146

contro

PATANE’ PASQUALINO, PATANE’ GIOVANNI, PUGLIESE LAURA;
– intimati Gkavverso il provvedimento del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA

Data pubblicazione: 27/01/2014

DI di TROPEA;01.300q0.g)d. 1 diS-N1″0 ° 11
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato ORESTE CANTILLO difensori dei

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
4 0„„oí–.
l’accoglimento del(ricorso e per l’assorbimento degli
altri motivi di ricorso.

ricorrenti che si riporta agli atti depositati;

Svolgimento del processo
l) La controversia concerne la divisione di un terreno sito in
Ricadi NCT fg 15, part 469 (ex 457b), nr. 470 e n. 128; o alla
partita catastale 1810.
In ricorso si legge che a seguito di citazione del 14 dicembre
notificata ad istanza degli odierni intimati, contumaci i

– ricorrenti signori Costa e Calello, il giudice del tribunale di
Vibo Valentia all’udienza del 15 maggio 2007 ha assegnato a ai
signori Pugliese e Patanè la porzione da essi richiesta del
terreno da dividere, sulla base di un frazionamento da essi
depositato in atti.
Il ricorso dei coniugi Costa, proposto ex art. 111 Cost. sulla
base di quattro motivi con atto notificato il 13 dicembre 2007,
denuncia nullità del provvedimento per omessa comunicazione ai
contumaci dell’ordinanza di comparizione dell’udienza di
discussione del progetto di divisione; per aver ritenuto la
contumacia dei ricorrenti equivalente a loro accettazione del
progetto divisionale; per aver omesso il sorteggio.
Gli intimati Patanè e Pugliese non hanno svolto attività
: difensiva.
E’ stato prodotto avviso di ricevimento del ricorso notificato
presso il difensore domiciliatario avv. Policaro.
Motivi della decisione
2) Il ricorso è ammissibile e fondato.
Quanto alla proposizione del ricorso immediato alla Suprema Corte
in luogo dell’appello, rimedio ritenuto adeguato a seguito di
n.31335 -07 D’Ascola rei

3

2005,

mutamento giurisprudenziale (cfr Cass.4245/10), le Sezioni Unite
si sono espresse nel senso che l’ordinanza con cui il giudice
istruttore, ai sensi dell’art. 789, comma terzo, cod. proc. civ.,
dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di
contestazioni, ha natura di sentenza ed e’ quindi impugnabile con

E’ tuttavia, ammissibile il ricorso straordinario per cassazione,
ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso detto provvedimento, in
quanto proposto dalla parte facendo ragionevole affidamento sul
consolidato orientamento del giudice della nomofilachia all’epoca
della sua formulazione (SU 16727/12).
La fattispecie odierna, relativa a impugnazione di provvedimento
risalente al 2007, consente l’applicazione di quest’ultimo
insegnamento.
3) Il primo motivo di ricorso è relativo alla assegnazione dei
beni avvenuta all’udienza del 15 maggio 2007
Dal verbale di causa (udienza 15 maggio 2007) emerge che il
provvedimento è stato reso senza verificare che fosse stato
comunicato agli odierni ricorrenti (come dovuto ex art. 789 c. 2
cpc) il precedente verbale, contenente il provvedimento che
fissava l’udienza di discussione del progetto divisionale.
Il giudice ha infatti dato atto che essi erano stati già
dichiarati contumaci all’udienza del 12 giugno 2006 e rilevato che
non si erano costituiti, rimanendo contumaci, ha proceduto alle
assegnazioni.

n.31335 -07 D’Ascola rei

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l’appello.

Per contro, il giudice, all’udienza precedente avrebbe dovuto
assegnare termine per la comunicazione e in quella di discussione
del progetto avrebbe dovuto verificare l’avvenuta comunicazione.
L’omissione degli atti dovuti comporta la configurabilità della
violazione degli artt. 292 e 789 c.p.c. e del principio del

.

E’ stato infatti insegnato (Cass.21829/10) che nel procedimento
di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito
del progetto divisionale e dell’udienza fissata per la relativa
discussione deve essere effettuata, a norma dell’art. 789,
secondo

comma,

i condividenti,
adempimento, che

cod. proc. civ., nei confronti di tutti
anche
non

se
puo’

contumaci;
essere

deposito in cancelleria dell’elaborato

in difetto di tale
sostituito

peritale,

dal
il

mero
giudice

istruttore non puo’ dichiarare esecutivo il progetto di
divisione per mancanza di contestazioni, risultandone invalidi la
relativa ordinanza ed i successivi atti del procedimento. Ne’ e

,

di ostacolo a tale obbligo di comunicazione la tassativa
elencazione contenuta nell’art. 292, primo comma, cod. proc.
; civ.,

perche’

contenzioso,

tale
mentre

disposizione
l’art.

riguarda

789 cod.

proc.

solo il giudizio
civ.

aggiunge

nuovi obblighi in riferimento al giudizio di divisione.
4) Resta assorbita ogni altra censura, in quanto tutte le
violazioni denunciate nel secondo, terzo e quarto motivo di
ricorso attengono a vizi del procedimento nei passaggi successivi

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contraddittorio, come puntualmente denunciato in ricorso.

(assegnazione) a quello che è stato oggetto della doglianza
accolta.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso
La

ordinanza va cassata e la cognizione rimessa ad altro

ufficio, il tribunale di Catanzaro per lo svolgimento del

PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa il provvedimento impugnato

impugnata e rinvia al tribunale

di Catanzaro, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
sezione civile tenuta il 22 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

procedimento e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

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