Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1619 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 24/01/2011), n.1619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via C.A.

Racchia n. 2, presso l’avv. DEL RE MICHELE C., dal quale e’

rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cerreto

di Spoleto n. 24, presso l’avv. CATTIVERA Zenio, dal quale e’

rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3016/06,

pubblicata il 21 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

novembre 2010 dal Consigliere dott. MERCOLINO Guido;

udito l’avv. Del Re per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, il quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilita’ o, comunque, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del (OMISSIS), la Corte d’Appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti da F.A. e G. R. avverso la sentenza emessa il 16 marzo 2004, con cui il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli appellanti, aveva dichiarato cessato l’obbligo del F. di contribuire al mantenimento del figlio A., rigettando la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla G. e riconoscendo a quest’ultima un assegno divorzile di Euro 360,00 mensili nell’ipotesi in cui fosse rimasta nella disponibilita’ della casa familiare, ed Euro 750,00 in caso contrario.

Premesso che all’epoca della separazione la G. godeva di un reddito mensile di L. 1.500.000, mentre il F. era titolare di un reddito mensile di L. 2.700.000, oltre ad essere proprietario di vari immobili, la Corte d’Appello ha rilevato che successivamente la situazione economica dell’uomo era in un primo tempo migliorata, essendosi il suo reddito mensile dapprima accresciuto ad Euro 2.277,00, e poi ridotto ad Euro 2.000,00 per effetto del suo collocamento a riposo, mentre la donna versava in condizioni d’inferiorita’ economica, percependo un reddito mensile pari ad Euro 800,00, a seguito di prepensionamento per motivi di salute. Cio’ posto, e tenuto conto del trattamento di fine rapporto percepito dal F., nonche’ dell’esborso che la G. avrebbe dovuto sopportare per la locazione di un immobile, nell’ipotesi in cui avesse dovuto rilasciare la casa familiare, ha ritenuto adeguato l’assegno posto a carico dell’uomo, escludendo invece l’obbligo di quest’ultimo di continuare a contribuire al mantenimento del figlio, che, avendo contratto matrimonio, si era reso autonomo rispetto alla famiglia di origine.

2. — Avverso la predetta sentenza il F. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La G. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e l’errata interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, sostenendo che, ai fini della determinazione dell’assegno divorziale, la Corte d’Appello ha erroneamente tenuto conto degli immobili di sua proprieta’, avendoli egli acquistati in parte a titolo ereditario in epoca successiva alla cessazione della convivenza ed in parte per investimento indiretto, ed essendo due degli stessi occupati rispettivamente dal figlio e dalla G., la quale, pur essendo a sua volta comproprietaria di un altro appartamento, non lo utilizza ne’ consente ad esso ricorrente di utilizzarlo.

2. — Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e l’errata interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 nonche’ la contraddittorieta’ della sentenza impugnata, affermando che, nella comparazione dei redditi delle parti, la Corte d’Appello non ha tenuto conto degli oneri da lui sopportati per il mantenimento dei figli e delle spese sostenute da ciascuno dei coniugi per l’acquisizione del reddito.

3. — Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e il difetto di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello ha omesso di valutare le ragioni della decisione, non avendo tenuto conto che la separazione e’ stata determinata da una scelta esistenziale della G., consistente nell’adesione al movimento religioso dei neocatecumenali, cui ha fatto seguito l’adozione di un modello di vita che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza.

4. — Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e l’omessa motivazione, affermando che la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto delle statuizioni adottate nella sentenza di separazione, che aveva escluso il diritto della G. all’assegno di mantenimento.

5. — Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente deduce la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e l’omessa motivazione circa un fatto decisivo, osservando che la Corte d’Appello non ha tenuto conto del nuovo matrimonio da lui contratto con altra donna, al cui mantenimento egli deve provvedere, essendo la stessa disoccupata.

6. — I motivi sono inammissibili, conglobando in un unico contesto censure di violazione di legge e vizio di motivazione, senza che quest’ultimo costituisca oggetto di una distinta sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi o delle ragioni per cui si afferma l’inidoneita’ della motivazione a reggere la decisione adottata con la sentenza impugnata, e che le prime siano puntua-lizzate mediante la formulazione del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile al giudizio in esame, riguardante l’impugnazione di una sentenza pubblicata in data successiva al 2 marzo 2006.

Il quesito di diritto si pone infatti come punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’esercizio della funzione nomofilattica della Suprema Corte, rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, e di enucleare al tempo stesso, con una piu’ ampia valenza, il principio di diritto applicabile alla fattispecie (cfr. Cass., Sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535). Esso, dovendo costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte, in modo da porre la Corte in condizione di individuare con immediatezza la questione da risolvere e di rispondere ad essa con l’enunciazione di una regula juris suscettibile di applicazione in casi ulteriori, non puo’ rappresentare il risultato di un’operazione d’individuazione delle implicazioni del motivo d’impugnazione affidata alla medesima Corte, ma deve emergere da un’apposita parte del ricorso, non necessariamente collocata al termine dell’esposizione di ciascun motivo, ma comunque idonea ad evidenziare con chiarezza la questione di diritto sottoposta all’esame del Giudice di legittimita’ (cfr.

Cass., Sez. Un., 11 marzo 2008. n. 6420; 16 novembre 2007, n. 23732;

Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007, n. 16002).

La necessita’ di una separata e riassuntiva individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e’ a sua volta connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dallo stesso art. 366 bis la quale, pur non escludendo in linea di principio la deduzione con il medesimo motivo di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770: Cass., Sez. 1, 1 8 gennaio 2008. n. 976), impone tuttavia, nella formulazione della censura, un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilita’ (cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass. Sez. 3^, 18 luglio 2007, n. 16002).

7. — Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, e le spese del giudizio, che si liquidano come dal dispositivo, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, ivi compresi Euro 1.000,00 per onorario, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA