Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1619 del 23/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1619 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 19869 – 2011 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE SIMONA s.a.s. – c.f. 01017230366 – in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale a
margine del ricorso dall’avvocato Gianpiero Samorì ed elettivamente domiciliata
in Roma, al viale Carlo Felice, n. 89, presso lo studio dell’avvocato Tiziano
Mariani.
RICORRENTE
contro
PETRALANA s.r.l. – p.i.v.a. 00281370908 – in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Angelico, n. 38, presso
lo studio dell’avvocato Elena Allocca che congiuntamente e disgiuntamente
all’avvocato Alessandro Lentini la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE

Data pubblicazione: 23/01/2018

e
GALLI MAGDA
INTIMATA
avverso la sentenza n. 150/2011 della corte d’appello di Cagliari – sezione
distaccata di Sassari,

consigliere dott. Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Gianfranco Servello, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito l’avvocato Carlo Greco, per delega dell’avvocato Gianpiero Samorì, per la
ricorrente,
udito l’avvocato Alessandro Lentini per la controricorrente,
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato in data 3.4.2001 l’ “Immobiliare Simona” s.a.s. citava a
comparire dinanzi al tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, la
“Petralana” s.r.I..
Esponeva che Magda Galli con scrittura in data 25.8.1980 aveva acquistato
dalla convenuta s.r.l. l’appartamento contraddistinto con il n. 19 ricompreso nel
residence “Petralana” in Porto Rotondo per il prezzo di lire 105.000.000; che

nondimeno a decorrere dallo stesso mese di agosto 1980 essa accomandita
aveva sempre posseduto ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente il
medesimo immobile, tant’è che ad essa erano sempre state intestate le utenze e
le ricevute di pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione del residence.

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udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 12 ottobre 2017 dal

Chiedeva che si accertasse l’intervenuto acquisto, per usucapione, da parte
sua della piena proprietà del summenzionato appartamento con ordine al
competente conservatore dei RR. II. di trascrivere l’emananda sentenza.
Si costituiva “Petralana” s.r.I.; instava per il rigetto dell’avversa domanda ed
in via riconvenzionale per la condanna dell’attrice al risarcimento del danno.

passata in giudicato, aveva su sua domanda condannato Magda Galli, già
accomandataria dell’ “Immobiliare Simona”, all’adempimento della scrittura,
integrante un preliminare, in data 25.8.1980, indi, con sentenza n. 1748/1995
del pari passata in giudicato, aveva analogamente su sua domanda risolto per
fatto e colpa di Magda Galli la scrittura del 25.8.1980 ed aveva, tra l’altro,
condannato la promissaria acquirente alla restituzione dell’appartamento; che
essa convenuta aveva intrapreso in danno della Galli esecuzione per rilascio ex
artt. 605 e segg. cod. proc. civ. onde conseguire la disponibilità dell’immobile.
Con ricorso depositato in data 5.3.2002 al tribunale di Tempio Pausania,
sezione distaccata di Olbia, l’ “Immobiliare Simona” s.a.s. proponeva opposizione
di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. all’esecuzione per rilascio proposta da
“Petralana” s.r.l. in danno di Magda Galli; all’uopo l’opponente si assumeva
proprietaria, per averlo usucapito, dell’appartamento n. 19.
Si costituiva, nel giudizio ex art. 619 cod. proc. civ., “Petralana”; chiedeva il
rigetto dell’avversa opposizione.
Riuniti i giudizi, con sentenza n. 291/2005 il tribunale di Tempio Pausania,
sezione distaccata di Olbia, rigettava la domanda volta a conseguire
l’accertamento dell’intervenuta usucapione, rigettava l’opposizione di terzo ex
art. 619 cod. proc. civ., rigettava la domanda riconvenzionale esperita dalla

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Deduceva, tra l’altro, che il tribunale di Milano, con sentenza n. 5458/1989

convenuta – opposta e condannava l’attrice – opponente alla rifusione a
controparte delle spese di lite.
Interponeva appello la “Immobiliare Simona” s.a.s..
Resisteva “Petralana”

esperiva appello incidentale in ordine al capo

della statuizione di prime cure che aveva computato secondo i minimi tariffari le

Non si costituiva e veniva dichiarata contumace Magda Galli.
Con sentenza n. 150/2011 la corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di
Sassari rigettava il gravame principale; accoglieva il gravame incidentale e, per
l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquidava in maggior
misura le spese e competenze del primo grado; condannava l’appellante
principale a rimborsare all’appellata le spese di secondo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Immobiliare Simona” s.a.s.; ne
ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente
statuizione in ordine alle spese.
“Petralana” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso
ricorso con il favore delle spese.
Magda Galli non ha svolto difese.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia “erronea qualificazione della
fattispecie in termini di detenzione anziché di possesso. Erronea qualificazione
della scrittura del 25.8.1980 in termini di preliminare. Configurabilità, nella
specie, di una ipotesi di acquisto del possesso. Violazione dell’art. 2697 c.c.:
erronea valutazione dei riscontri probatori” (così ricorso, pag. 15).

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spese di lite.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione
dell’art. 1158 e dell’art. 1165 c.c.. Sull’avvenuto acquisto per usucapione a
favore dell’appellata sia in ipotesi di decorso del dies a quo del possesso ad
usucapionem dalla estate del 1980 sia in ipotesi di decorso dall’estate del 1981
per effetto della mancata interruzione del possesso ad usucapionem da parte di

dell’azione di accertamento negativo, non accompagnate dalla domanda di
restituzione” (così ricorso, pag. 23).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 2697 c.c.”
(così ricorso, pag. 34).
Con il quarto motivo la ricorrente deduce la “sussistenza dei requisiti del
possesso ad usucapionem: ininterrotto, continuato, pubblico e pacifico” (così
ricorso, pag. 49).
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ..
Si evidenzia che la ricorrente ha espressamente dichiarato che la sentenza n.
150/2011 della corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari è stata
ad essa notificata in data 30 maggio 2011 (cfr. ricorso, pag. 1).
Si evidenzia inoltre che le sezioni unite di questa Corte con statuizione n.
10648 del 2.5.2017 hanno puntualizzato che, in tema di giudizio di cassazione,
deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità,
ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata
di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di
notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché
prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di
trasmissione del fascicolo di ufficio (trattasi della pronuncia delle sezioni unite in

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Petralana. Inidoneità interruttiva della richiesta di rigetto della domanda e

attesa della quale era stato disposto rinvio a nuovo ruolo con ordinanza
interlocutoria del 16.2/14.6.2016).
Ebbene, a fronte della dichiarazione resa dalla ricorrente, a fronte altresì del
rilievo per cui la controricorrente si è semplicemente limitata a riferire che
l’avverso ricorso per cassazione è stato notificato in data 25.7.2011

6) e nel segno della pronuncia delle sezioni unite

summenzionata, si rappresenta che non è dato in alcun modo rinvenire agli atti
copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione,
specificamente ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., debitamente depositata
unitamente al ricorso nel termine, a pena di improcedibilità, di cui al

10 co.

dell’art. 369 cod. proc. civ..
Si tenga conto che questa Corte spiega che la previsione – di cui all’art. 369,
2° co., n. 2, cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità,
entro il termine di cui al 1° co. della stessa norma, della copia della decisione
impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale
al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza
pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della
cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di
impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è
esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; che,
nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente [è evidentemente il caso di specie]
od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata,
limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di
notificazione, il ricorso per cassazione deve essere, quindi, dichiarato
improcedibile; che tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui
all’art. 24 Cost., poiché la disposizione dell’art. 369 cod. proc. civ. non limita il
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controricorso, pag.

(cfr.

diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal
codice di rito (cfr. Cass. 11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443).
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso giustifica la condanna della
ricorrente, “Immobiliare Simona” s.a.s., al rimborso in favore della
controricorrente, “Petralana” s.r.I., delle spese del presente giudizio di legittimità.

Magda Galli non ha svolto difese.
Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, pertanto, nessuna
statuizione nei suoi confronti va assunta in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente,
“Immobiliare Simona” s.a.s., a rimborsare alla controricorrente, “Petralana”
s.r.I., le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in euro
4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese
generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2017.
Il consig e e ste sore
Il ere,SJ ente

dott. L

dott.

F

DEPOSITATO IN

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nna

La liquidazione segue come da dispositivo.

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