Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1619 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7745/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI TARQUINI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/15/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 22/10/2012 e depositata il

11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Giovanni Tarquini, per il controricorrente, che si

riporta al controricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto l’appello dell’ufficio contro la sentenza che aveva accolto il ricorso di B.A., esercente la professione di dottore commercialista, contro il diniego di rimborso per IRAP relativo agli anni 1999/2001.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo proposto l’Agenzia prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. Con il secondo motivo si prospetta il vizio di insufficiente motivazione.

Le censure, ammissibili in rito, sono manifestamente infondate.

Ed invero, la CTR ha escluso il carattere dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP in base alla circostanza che i compensi corrisposti ad un collega del contribuente avessero carattere occasionale. Così ritenendo, la CTR si è pienamente uniformata ai principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di IRAP, secondo i quali con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” – cfr. Cass. S. U. n. 9451/2016.

La ritenuta occasionalità dei compensi corrisposti ad un collega del professionista in dipendenza di una specifica attività professionale richiesta al contribuente esclude di potere ravvisare nella sentenza impugnata il vizio prospettato dall’Agenzia.

Il ricorso va quindi rigettato.

In relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U. le spese vanno compensate.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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