Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16189 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, già

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.E., nella qualità di Amministratore Unico p.t. della

Associazione Agricola Taverna; M.F.; B.M.;

N.G., nella qualità di Presidente p.t. della OSAS

ORTOFRUTTICOLA Soc. Coop. a r.l.; Bo.Vi.; De

M.S.; P.A.; N.G., nella qualità di legale

rappresentante p.t. della AGRICOLA F.LLI N. & C. s.s.;

N.G., nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t.

della S.A.M. s.p.a.; A.M.E.; + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3785/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal cons. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il ricorso in atti il Mipaaf impugna l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Roma a conferma della decisione di primo grado che ne aveva pronunciato la condanna al risarcimento dei danni subiti dai resistenti in dipendenza della mancata erogazione dei contributi finanziari deliberati con decisione della Commissione Europea del 29.11.1991 (Miglioramento delle produzioni tipiche del Mezzogiorno e sviluppo di colture alternative) e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi, ai quali resistono con controricorso, seguito da memoria, gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Mipaaf lamenta l’erroneità in diritto dell’impugnata decisione “per aver riconosciuto in capo alle controparti la titolarità di una situazione giuridica soggettiva di fonte comunitaria” nei confronti di esso Ministero, quantunque nella specie la norma giuridica comunitaria non fosse fonte di alcun diritto in favore degli istanti.

Il motivo è infondato in quanto estraneo alla ratio decidendi adottata dalla decisione impugnata, posto che nella specie la domanda azionata dagli istanti in primo grado non era diretta a sanzionare la condotta del convenuto ministero in ragione dell’inosservanza di un’obbligazione assunta nei confronti dei medesimi – non chiedendosi invero la condanna di esso al pagamento della contribuzione rimasta insoddisfatta (improprio si rivela perciò il richiamo al precedente di questa Corte che aveva rilevato che legittimato in tal senso potesse essere solo l’ente incaricato dell’attuazione del programma) – ma era intesa, come appunto statuito dal decidente a farne valere la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di sorveglianza sull’ente incaricato dell’attuazione del programma Unioncoop che, ricevuto il finanziamento, lo aveva allocato sul conto di una partecipata tale FI.SVI dove era stato incamerato dal Banco di Napoli a fronte delle passività registratesi su detto conto.

2. Con il secondo motivo di ricorso il Mipaaf lamenta l’erroneità in diritto dell’impugnata decisione, nonchè la contraddittorietà della motivazione, avendone il giudice d’appello ravvisato la responsabilità ex art. 2043 c.c. pur affermando che “l’amministrazione prima del manifestarsi dell’insolvenza non poteva avvedersi dell’inidoneità dell’Unioncoop” e quindi in difetto di colpa, oltre che in violazione del nesso di causalità, in quanto il danno allegato dagli istanti “non era derivato dall’asserita inidoneità delle garanzie”, ma dal fatto che le somme erogate fossero state “trasferite senza autorizzazione ministeriale alla FI.SVI.”.

Il motivo è in parte inammissibile – sia laddove a riprova della regolarità dell’iter istruttorio introduce elementi di giudizio che, in disparte da ogni rilievo in punto di autosufficienza, avrebbero dovuto essere rappresentati al giudice di merito, non essendo riguardo ad essi esperibile alcun sindacato in questa sede, sia laddove, censurando il ragionamento decisorio, sollecita la rinnovazione del giudizio di merito in guisa del quale il giudice d’appello ha accertato la sussistenza della colpa e del nesso di causalità – ed in parte infondato, laddove allega un vizio motivazionale, atteso che sul punto la decisione si sviluppa in modo coerente e la circostanza non inficia l’affermazione secondo cui il ministero è incorso in una violazione degli obblighi di sorveglianza.

3. Ritiene pertanto che il ricorso debba essere respinto. Spese alla soccombenza.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ sezione civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA