Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16189 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23999-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

U.R. SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 245/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato tramite il servizio postale in data 16.06.2006 all’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Acireale, la ” U.R. S.r.l.” proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), con la quale a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione mod. Unico/2002, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis veniva richiesto il pagamento della somma di Lire 366.870,51, comprensiva di sanzioni e accessori a titolo di recupero del credito di imposta utilizzato nell’anno 2001, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 in quanto la società non aveva prodotto la prescritta comunicazione entro la data dell’08.07.2002.

La ricorrente eccepiva l’illegittimità della cartella impugnata, della quale chiedeva l’annullamento, atteso che, avendo utilizzato il credito prima dell’anzidetta data, non aveva l’obbligo di produrre il mod. CVS, avendo provveduto peraltro ad esporre nel quadro RU del modello unico/2002 il credito maturato.

L’Ufficio si costituiva in giudizio con nota prot. n. 37617 del 26.09.2006 per eccepire preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè proposto tardivamente, ribadire nel merito la legittimità del proprio operato e chiedere il rigetto del gravame con la condanna alle spese.

La C.T.P. di Catania, con la sentenza n. 93/2/2007 del 30.01-06.02.2007, accoglieva il ricorso e disponeva la compensazione delle spese.

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Acireale, con atto spedito al difensore del contribuente il 14.03.2008, e depositato il 03.04.2008, proponeva appello avverso l’anzidetta sentenza, reclamando l’omissione di declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo perchè presentato oltre il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella de qua avvenuta in data 14.04.2006, e,nel merito, insistendo nelle difese svolte in primo grado. La contribuente non si costituiva in giudizio. Restava contumace il contribuente.

La Commissione regionale rilevava dall’esame preliminare del fascicolo processuale che l’Ufficio non aveva fornito la dimostrazione dell’avvenuta notifica dell’appello al contribuente. Alla copia depositata nel fascicolo processuale risultava, infatti, allegata la fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale il 14.03.2008 fu inviato l’atto d’appello che non risultava consegnata per irreperibilità del destinatario.

Dichiarava quindi l’inammissibilità dell’appello.

Avverso la detta sentenza ricorre per Cass. azione sulla base di due motivi cui non resiste la società contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente sostiene che nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti della segreteria della commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Ne consegue che, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche se la variazione del domicilio sia di tipo endoprocessuale, atteso che l’univocità del testo dell’art. 17 citato non autorizza alcuna distinzione tra questa tipologia di variazioni e quelle che avvengono al di fuori del processo. (Sez. 5, Sentenza n. 19324 del 22/09/2011).

Correttamente quindi l’Agenzia ha notificato l’appello a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 nel luogo ove la società. aveva eletto domicilio risultante dal ricorso dinanzi alla C.T.P. e quindi presso lo studio del rag. A.G. in (OMISSIS).

Constatata la mancata notifica dell’atto di appello nel luogo innanzi indicato, perchè il destinatario risultava trasferito, il giudice d’appello avrebbe dovuto disporre il rinnovo della notificazione dell’atto di appello piuttosto che dichiarare inammissibile il gravame.

Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale per non essere la stessa entrata nell’esame del merito della controversia.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti della segreteria della commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Ne consegue che, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche se la variazione del domicilio sia di tipo endoprocessuale, atteso che l’univocità del testo dell’art. 17 citato non autorizza alcuna distinzione tra questa tipologia di variazioni e quelle che avvengono al di fuori del processo. (Nella specie, il ricorrente aveva eccepito l’invalidità della notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sul rilievo che, nel corso del giudizio di appello, egli aveva nominato un nuovo codifensore, eleggendolo anche proprio domiciliatario). (Cass. . 19324/11- 7938/16).

Il motivo va accolto restando assorbito il secondo.

La Commissione regionale pertanto, rilevato che comunque la notifica dell’appello non aveva raggiunto il destinatario avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della stessa al fine di garantire il contraddittorio.

La sentenza impugnata va quindi Cass. ata con rinvio alla CTR di Palermo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, Cass. a la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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