Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16188 del 25/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 25/07/2011), n.16188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17358/2007 proposto da:

MARMI E GRANITI D’ITALIA SICILMARMI S.P.A., (già Sicilmarmi S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LORENZO VALLA n. 2, presso lo studio

dell’avvocato DELLA PORTA PIERFRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAMPO Franco, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CORRERA Fabrizio, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 959/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/09/2006 R.G.N. 1693/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PIERFRANCESCO DELLA PORTA per delega CAMPO FRANCO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 ottobre 2001, il Tribunale di Trapani, in accoglimento delle opposizioni proposte dalla SICILMARMI s.p.a.

avverso i decreti ingiuntivi nn. 555/97 e 556/97, emessi dal Pretore di Trapani e con i quali le veniva intimato il pagamento di L. 199.398.230, di cui L. 40.538.395 per contributi omessi nel periodo luglio 1980-febbraio 1983 ed il residuo per sanzioni civili ed interessi legali, nonchè di ulteriori L. 534.795.348, di cui L. 108.725.865 per le medesime causali, revocò i decreti ingiuntivi opposti e condannò l’opponente al pagamento di L. 59.108.798, oltre interessi legali ed il rimborso di metà delle spese del giudizio.

Condannò, poi, l’Istituto a pagare gli interessi legali sulle somme versate dalla società, quali rate del condono previdenziale, da cui era decaduta.

Contro tale pronunzia proponeva appello l’I.N.P.S., parzialmente soccombente, lamentandone l’erroneità. Si costituiva la MARMI E GRANITI DI SICILIA, succeduta alla SICILMARMI s.p.a., resistendo al gravame.

Con sentenza depositata il 15 settembre 2006, la Corte d’appello di Palermo accoglieva parzialmente il gravame, revocando i decreti ingiuntivi opposti e condannando la società opponente al pagamento di Euro 242.282,86 per debito residuo in relazione alle causali di cui al D.I. n. 556 del 1997, nonchè di Euro 90.335,06 per debito residuo relativamente alle causali di cui al D.I. n. 555 del 1997, oltre le ulteriori sanzioni civili ed interessi legali.

Riteneva la corte di merito che nell’ipotesi di fiscalizzazione degli oneri contributivi, portati a conguaglio del debito contributivo, la mancata sussistenza di un presupposto di fatto condizionante la spettanza del beneficio (nella specie il pagamento ai propri dipendenti degli scatti di anzianità in misura inferiore al dovuto) comporta l’inadempimento degli obblighi contributivi, con la conseguente debenza sia delle somme aggiuntive che degli interessi legali, ed inoltre che non potevano detrarsi dai crediti complessivi ingiunti le somme versate dalla società nel 1995 a titolo di rate di condono previdenziale, da cui era poi decaduta.

Riteneva parimenti fondata la doglianza dell’Istituto circa la dovutezza degli interessi legali sulle somme corrisposte dalla società per il condono non perfezionatosi, da imputarsi al pagamento del maggior credito dell’I.N.P.S. per contributi e sanzioni civili.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società SICILMARMI, affidato a quattro motivi.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), ravvisato nella circostanza di aver escluso che la dichiarazione con la quale il datore di lavoro garantisce, allo scopo di fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali (di cui alla L. n. 782 del 1980), l’osservanza del trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva, o il comportamento con il quale il medesimo provvede ad applicare direttamente la riduzione dei contributi, non determinano alcun corrispondente obbligo nè nei confronti dei dipendenti, nè dell’I.N.P.S.; con la conseguenza che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte di merito, l’inosservanza di tale trattamento minimo comportava l’inapplicabilità delle riduzioni contributive sulle retribuzioni corrisposte e non già l’obbligo di versamento della contribuzione corrispondente alle maggiori retribuzioni previste dal contratto collettivo rispetto a quelle effettive, principio espresso dalla sentenza n. 195 del 1997 della Cassazione, cui il primo giudice si era attenuto.

Il motivo è inammissibile per aver sottoposto alla Corte, quale vizio motivazionale, la violazione o falsa applicazione di una norma di legge, id est l’estraneità dell’ipotesi di indebita fiscalizzazione degli oneri sociali all’ambito di applicazione del D.L. n. 536 del 1987, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 48 del 1988 (così la ricorrente a pag. 6 del ricorso), senza la formulazione del prescritto quesito ex art. 366 bis c.p.c..

2. -Ed in effetti, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 536 del 1987, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 48 del 1988, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che le somme aggiuntive previste a titolo di sanzioni civili dalla norma citata, si applicano anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia operato il conguaglio di somme a titolo di fiscalizzazione di oneri sociali senza averne titolo, essendo decaduto dal predetto beneficio per non avere osservato il trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva.

Il motivo è infondato.

La medesima sentenza 11 gennaio 1997 n. 195, invocata dalla società ricorrente, ha infatti chiarito che “nei trattamenti economici (non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) che, ai sensi della L. 28 novembre 1980, n. 782, art. 1, il datore di lavoro ha l’onere di corrispondere per poter fruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, sono compresi gli adeguamenti automatici direttamente connessi al solo decorso del tempo, e non anche quelli dipendenti da mutamenti nel contenuto del rapporto di lavoro, anche se a loro volta associati dalla contrattazione collettiva al decorso del tempo; rientrano pertanto nei suddetti trattamenti economici gli scatti di anzianità, nonchè i mutamenti di livello retributivo conseguenti, senza mutamento di mansioni, al tempo trascorso in determinate posizioni lavorative”.

L’orientamento ha trovato conferma nei successivi arresti di questa Corte (Cass. 10 settembre 1997 n. 8863; Cass. 28 ottobre 1997 n. 10611; Cass. sez. un. 21 luglio 1999 n. 486; e successiva giurisprudenza), sicchè non si ha motivo di discostarsene.

3. -Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, in relazione alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, e segg..

Deduceva che in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, deve essere interpretato, in base al suo tenore letterale, nel senso che esso prescrive l’applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria anche ai casi pregressi accertati al 30 settembre 2000 ma non ancora esauriti; tale conclusione si desumerebbe non dalla efficacia retroattiva della norma, ma dalla immediata applicabilità di nuove norme più favorevoli sia ai fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, sia a tutti i casi non esauriti, ivi compresi quelli per i quali è sorta controversia dinanzi all’autorità giudiziaria, ma ancora non con una sentenza passata in giudicato.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è fondato.

La questione è stata recentemente esaminata da questa Corte (sentenza 21 luglio 2010 n. 17099) che, nel confermare il consolidato orientamento circa la irretroattività del regime sanzionatorio di cui alla legge n. 388 del 2000 (ex plurimis, Cass. 12 aprile 2010 n. 8651; Cass. 22 ottobre 2009 n. 22214; Cass. 8 marzo 2007 n. 5305;

Cass. 13 luglio 2005 n. 14771; Cass. 9 aprile 2004 n. 6972; Cass. 17 dicembre 2003 n. 19334), ha chiarito che in tema di sanzioni per il ritardato o omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, condiziona inequivocabilmente l’applicazione della normativa sanzionatola previgente (L. n. 662 del 1996) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre 2000, con la conseguenza che il nuovo regime sanzionatorio è applicabile, qualora si tratti di violazioni commesse antecedentemente, soltanto nel caso in cui il credito dell’INPS per contributi sia stato soddisfatto alla data del 30 settembre 2000. Nè può ritenersi che tale regime sia applicabile anche a violazioni commesse antecedentemente e non ancora soddisfatte, qualora il provvedimento amministrativo (ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale) sia stato notificato dopo l’entrata in vigore della legge, posto che l’ordinanza – ingiunzione non costituisce un provvedimento amministrativo costitutivo, ma un atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa, momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 1.

La Corte, in particolare con le sentenze 22 ottobre 2009 n. 22214 e losettembre 2008 n. 22001, ha affermato che “in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio “tempus regit actum”, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la “voluntas legis”, da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all’art. 116, commi da 8 a 17 e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della disciplina precedente. In tal modo sono state tenute ferme le penalità di cui alla L. n. 662 citata e, nel contempo, è stato riconosciuto alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto, con disciplina di intrinseca ragionevolezza”.

Nella specie non risulta acclarato se il debito della società Sicilmarmi fosse stato o meno soddisfatto alla data del 30 settembre 2000, sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per l’ulteriore esame sul punto, alla Corte d’appello di Catania, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, infondato il secondo ed accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011

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