Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16188 del 09/07/2010

Cassazione civile sez. un., 09/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 09/07/2010), n.16188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo

studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO R., che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PORTALURI GIOVANNI, ANCORA LUCIANO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S. CIPRIANO 35, presso lo studio dell’avvocato MANCINI

FERNANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIGNORE ITALO, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato Angelo R. SCHIANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.C., dipendente delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, Gestione Commissariale, collocato in quiescenza in data successiva al 30 giugno 1998, proponeva ricorso al Tribunale di Lecce, quale Giudice del lavoro, domandando la condanna della predetta Gestione al pagamento di differenze del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), comprensivo dell’indennita’ di buonuscita, fino al 31 maggio 1982 e del trattamento di fine rapporto in senso stretto dal 1 giugno 1982 alla cessazione del servizio; dette differenze erano conseguenti al fatto che l’Azienda non aveva compreso, nella retribuzione utile quale base di calcolo del t.f.r., emolumenti di carattere continuativo corrisposti per compenso per lavoro straordinario, indennita’ di trasferta (o diaria) e indennita’ di presenza . Depositava, unitamente al ricorso, tutte le buste paga dell’intero periodo, nonche’ conteggi analitici, riepilogativi delle somme percepite per le suddette voci (lavoro straordinario feriale, indennita’ di trasferta o diaria, diaria parziale e indennita’ di presenza). Si costituivano le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, successore ex lege della Gestione Commissariale, eccependo il difetto di giurisdizione dell’AGO e la infondatezza della pretesa e sostenendo che il lavoro straordinario era stato prestato per sporadiche esigenze di servizio e quindi i relativi compensi erano stati esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

2. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso e condannava la societa’ al pagamento delle richieste differenze di trattamento di fine rapporto.

3. Proponeva appello la societa’ Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., eccependo ancora il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, ha rigettato l’appello argomentando, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, che il trattamento di fine rapporto diventa esigibile solamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro per cui essendosi questi, nel caso di specie, verificata dopo la data del 30 giugno 1998, la giurisdizione della controversia apparteneva al giudice ordinario.

Nel merito riteneva che il carattere fisso e continuativo del lavoro straordinario risultava dai prospetti paga e, quanto alle altre voci di cui parimenti era stata chiesta la computabilita’ ai fini del trattamento di fine rapporto, indennita’ di trasferta o diaria ed indennita’ di presenza giornaliera, avevano natura corrispettiva della prestazione resa e risultavano erogate con continuita’.

4. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso la societa’ Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. con tre motivi, illustrati da memoria, di cui i primi due attinenti alla giurisdizione, talche’ il ricorso e’ stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte.

Il C. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.

Con il primo motivo la societa’ deduce il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sostenendo che il trattamento di fine rapporto, avendo natura di retribuzione differita, matura de die in diem e quindi, per la quota di tf.r. relativo all’anzianita’ di servizio precedente al 30 giugno 1998, non sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario.

Con il secondo motivo la societa’ ricorrente sostiene che l’indennita’ di anzianita’ doveva essere calcolata alla data del 31 maggio 1982, quando il rapporto era ancora di natura pubblica.

Con il terzo motivo la societa’ ricorrente sostiene la non computabilita’ nel t.f.r. delle tre voci in questione: compenso per lavoro straordinario, indennita’ di trasferta di diaria e diaria parziale, indennita’ di presenza giornaliera.

Questa Corte ha gia’ deciso ricorsi del tutto analoghi con le sentenze n. 23765/2009, 23879/2009, con le ordinanze n. 8412/2010 e 6514/2010 ed a tali precedenti intende dare continuita’.

2. Il primo motivo del ricorso e’ infondato, dovendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

In quanto “lavoro pubblico”, il rapporto di impiego del personale addetto alle aziende ferroviarie in gestione commissariale partecipa delle note vicende della “privatizzazione” del pubblico impiego avviata in forza della delega contenuta nella L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, e realizzata con i successi decreti legislativi a partire dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Cass. Sez. Un. 3 maggio 2006, n. 10183).

3. Cio’ premesso, deve considerarsi che il diritto del dipendente al trattamento di fine rapporto nasce al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui si siano verificate evenienze quali il trasferimento d’azienda o altra vicenda che abbia visto mutare il datore di lavoro nel corso dell’unitario rapporto che sia proseguito senza soluzione di continuita’. Questa Corte (ex plurimis Cass. sez. lav., 9 agosto 2004, n. 15371) ha infatti affermato che, in caso di trasferimento d’azienda e di prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti col cessionario, quest’ultimo deve considerarsi unico debitore del trattamento di fine rapporto, anche per il periodo passato alle dipendenze del precedente datore di lavoro, atteso che solo al momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore al suddetto trattamento, del quale la cessazione del rapporto e’ fatto costitutivo. A maggior ragione deve ritenersi che il diritto al trattamento di fine rapporto dei dipendenti addetti alle Ferrovie del Sud Est sia sorto solo al momento della cessazione del rapporto stesso.

Va quindi considerato, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, che nella specie il rapporto di lavoro e’ cessato in data successiva al 30 giugno 1998, ossia successiva al trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell’attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, concernente tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2007, n. 312).

Pertanto la controversia avente ad oggetto la domanda del dipendente pubblico diretta ad ottenere il trattamento di fine rapporto maturato dopo il 30 giugno 1998, qual e’ quella nella specie azionata dal ricorrente, e’ devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 3 maggio 2005, n. 9104).

4. Il secondo motivo e’ parimenti infondato, giacche’ il fatto che l’indennita’ di anzianita’ vada calcolata alla data del 31 maggio 1982, quando il rapporto era di natura pubblica, non elimina il fatto che il relativo credito matura, al pari del TFR solo alla data di cessazione del rapporto.

5. Il terzo motivo e’ infondato.

Questa Corte (a partire da Cass. sez. lav., 27 giugno 1996, n. 5935) ha piu’ volte affermato che il principio di onnicomprensivita’ della retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c., (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennita’ di anzianita’, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennita’ di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione con conseguente nullita’, ai sensi del cit. art. 2121 c.c., e dell’art. 1419 c.c., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilita’ di indennita’ corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo; quest’ultimo compenso e’ computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo peraltro escludersi che le clausole collettive nulle per contrarieta’ al principio di onnicomprensivita’ di cui all’art. 2121 (vecchio testo) c.c., possa rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa L. n. 297 del 1982.

Anche la pronunzia di cui a Cass. 5 maggio 2000, n. 5624, ha precisato che l’onnicomprensivita’ della retribuzione da prendere a base di calcolo ai fini dell’indennita’ di buonuscita in favore degli autoferrotranvieri (con la conseguente inclusione di tutte le voci retributive continuativamente corrisposte) puo’ essere derogata soltanto da contratti o accordi collettivi successivi all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, e sempre che detti accordi o contratti prevedano espressamente tale deroga (conf. Cass. 1 marzo 1995, n. 2391). Non vale quindi la disposizione indicata in ricorso, di cui al CCNL del 1976, che escluderebbe la onnicomprensivita’ della retribuzione ai fini del TFR, in quanto anteriore alla citata legge del 1982.

6. Il ricorso va quindi rigettato, alla stregua peraltro di altre pronunzia di questa Corte (tra le tante Cass. 26096/2007), con condanna del soccombente alle spese come da dispositivo, con distrazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro duecento/00, oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, da distrarsi a favore dell’avvocato SIGNORE ITALO antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010

 

 

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