Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16188 del 03/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23709-2012 proposto da:
(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo
studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUIGI NATALE giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 366/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
SALERNO, depositata il 31/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/07/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate di Avellino in data 25 novembre 2006 notificava a D.C.L. nella sua qualità di legale rappresentante Ceda della soc. “La Carabina di D.C.L. & C. snc.” atto di recupero (OMISSIS) del credito d’imposta indebitamente utilizzato.
Avverso detto recupero proponeva opposizione innanzi alla CTP di Avellino la società contribuente osservando che erroneamente l’Ufficio aveva disconosciuto il credito di imposta di cui alla l. n. 388 del 2000, art. 8 relativamente al costo sostenuto per i lavori di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione del locale destinato alla ristorazione assumendo che gli stessi erano stati eseguiti prima del 13 marzo 2001 data in cui la Commissione Europea aveva dato l’approvazione al regime agevolativo.
L’adita Commissione accoglieva il ricorso sostenendo che la società contribuente aveva dato la prova che i lavori in questione erano terminati il 30 novembre 2001.
Avverso detta decisione proponeva appello innanzi la CTR di Napoli sez. dist. Salerno l’Ufficio confermando la legittimità del proprio operato.
L’appello veniva accolto sulla base della considerazione che la documentazione fornita dalla contribuente in ordine alla data di ultimazione dei lavori non era idonea a comprovare la data predetta, mentre lo era quella prodotta dall’Ufficio da cui risultava una diversa data.
Avverso la detta pronuncia ricorre per cassazione “La Carabina di D.C.L. & C snc sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso prospettato sotto il profilo del vizio di motivazione per avere il giudice effettuato “una erronea ricostruzione della fattispecie concreta”.
In tal senso la ricorrente propone una diversa interpretazione delle risultanze processuali che si rivela inammissibile.
Va ribadito che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).
Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già, come evidentemente suppone l’odierna ricorrente, il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v., da ultimo v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/4/2005, n. 8718;Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., 8/8/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).
Nella specie, la sentenza impugnata ha valutato la documentazione acquisita in atti in relazione alla sua rilevanza ed ha rilevato che ” quella dell’Ufficio si basa su documenti ufficiali di data certa: 1) la denuncia di inizio attività in data 11 dicembre 2000 relativa ai lavori eseguiti presso il ristorante e specificati nel progetto a – nome dell’architetto F. presentata al Comune di Forino che qualifica i lavori come “manutenzione ordinaria”; 2) comunicazione protocollata arn. 1861 del 13 marzo 2001 presentata al Comune di Forino con la quale il rappresentante legale della società inoltra copia del Certificato di collaudo in corso d’opera e finale in pari data al settore provinciale del Genio Civile di Avellino. (cfr. processo verbale di accesso e constatazione in data 16 ottobre 2006 prot. 81155.).
Si tratta di documentazione ufficiale avente data certa, in particolare, il certificato di collaudo supera ogni diversa presunzione, anche in mancanza del certificato di ultimazione dei lavori non esibito agli ispettori che hanno redatto il verbale di accesso e constatazione 12 Trattasi motivazione che appare del tutto logica ed ancorata alle risultanze processuali e,come tale non sindacabile in questa sede di legittimità.
La ricorrente propone una diversa lettura degli atti di causa per molti dei quali non vengono neppure riportati i punti salienti chiedendo in sostanza a inammissibilmente questa Corte, cui e inibito l’accesso agli atti della fase di merito, una riesame degli atti stessi.
Sotto un diverso profilo, il motivo si appalesa privo di autosufficienza perchè al fine di fornire elementi concreti in ordine alla contraddittorietà o insufficienza della motivazione avrebbe dovuto riportare i brani dei propri scritti difensivi della fase di merito ove aveva prospettato le proprie argomentazioni sulle questioni sollevate con il presente ricorso.
Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.
La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 (TREMILA) oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016