Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16187 del 15/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16187 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 13524-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MAGNI SIMONETTA;
– intimata avverso la sentenza n. 42/22/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 27/01/2012, depositata
il 17/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Data pubblicazione: 15/07/2014

t

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: IRAP Medico
Ricorso n. 13524/2012

FATTO
La parte ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 42/22/12 della
Commissione Tributaria Regionale di Roma che accoglie il ricorso della contribuente contro la
sentenza del giudice di prime cure. La CTR del Lazio ha disposto il rimborso alla parte appellante
delle somme versate a titolo di IRAP in quanto, dalla documentazione allegata, “non risulta che il
medico ricorrente abbia avuto, per gli anni in questione, un’attività autonomamente organizzata
rilevante ai fini dell ‘assoggettabilità ad IRAP.”
DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
Con il primo motivo la parte lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, c. 1, del D.
lgs. 15.12.97 n. 446 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.”. Nello specifico, la parte contesta che la
CTR ha falsamente applicato l’art. 2 cit. affermando che “gli elementi caratterizzanti il rapporto tra
il medico convenzionato e il SSN escluderebbero di per sé un’organizzazione autonoma e non
renderebbero necessarie le prove per la verifica dell’esistenza dell’organizzazione stessa.”
Il motivo di ricorso è da ritenersi infondato in quanto, nonostante l’utilizzo dell’espressione citata,
il giudice di merito dimostra di fare corretta applicazione dell’articolo in esame quando afferma che
“dalla documentazione allegata non risulta che il medico ricorrente abbia avuto, per gli anni in
questione, un’attività autonomamente organizzata rilevante ai fini dell ‘assoggettabilità
Con il secondo motivo la parte lamenta l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo e
controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” Nel dettaglio lamenta l’assenza di
motivazione circa la presunta “esistenza di ingenti compensi a terzi erogati dalla contribuente per
ogni annualità in contestazione”.
Tale motivo è da ritenersi infondato in quanto la sentenza appellata ha adeguatamente motivato in
merito al punto in questione, nel momento in cui afferma che “come documentalmente provato…i
compensi corrisposti a terzi si riferiscono ai compensi corrisposti al medico incaricato di
sostituirla.”
Il Collegio ha condiviso la relazione.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 2000 oltre accessori
di legge..
Così deciso nella camera di consiglio della sesta civile il 5 giugno 2014
DEPOSITATO IN CANCELLA

RICORRENTE: Agenzia delle Entrate. RESISTENTE: Magni Simonetta

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