Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16187 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 03/08/2016), n.16187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 23535-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SILI INDUSTRIALE LAVORAZIONE INERTI SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2010 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 25 febbraio 2005, la S.I.L.I. s.n.c. con sede in Larino, proponeva ricorso avverso un avviso emesso dall’Agenzia-Ufficio delle Entrate di Larino, sulla base di un p.v.c. redatto il 12 dicembre 2004, per revoca e recupero del credito d’imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 e della L. n. 289 del 2002, art. 8 previsto per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.

L’Ufficio, in disconoscimento del beneficio per ritenuta mancanza dei requisiti previsti dalla citata legge, richiedeva l’importo di Lire 5.221,52 oltre sanzioni ed interessi riferito alle annualità 2001 e 2002.

Nel predetto ricorso, la società sosteneva che nulla doveva, avendo provveduto a definire la propria posizione nei confronti del Fisco mediante condono tombale afferente le annualità dal 1997 al 2002, ai sensi della L. n. 289 del 1992, art. 9 e che, di tale circostanza, aveva informato l’Ufficio mediante comunicazioni del 16/06/2003 e 27/5/2004.

Precisava, ancora che la normativa sul credito d’imposta, per il fatto di prevedere la possibilità di detrazione dello stesso in sede di pagamento delle imposte, era certamente, riconducibile alla natura tributaria incidendo sulla determinazione del quantum dell’obbligazione tributaria.

La società, poi, esercente attività di lavorazione degli inerti lapidei,possedeva sia i requisiti soggettivi che oggettivi per poter legittimamente beneficiare della negata agevolazione giusta le documentazioni messe a disposizione dell’Ufficio relativamente all’esistenza del piazzale necessario per l’attività,realizzato in economia, e dei macchinari oggetto d’investimento adoperati per la lavorazione degli inerti.

Si doleva ancora della circostanza che l’Ufficio avrebbe provveduto, in caso di mancato pagamento, ad iscrivere a ruolo a titolo definitivo e non già provvisorio come dalla legge determinato.

L’Ufficio si costituiva in giudizio mediante deposito di note nelle quali ribadiva la legittimità del recupero scaturito da mancata esibizione della documentazione necessaria a quantificare la misura del credito d’imposta spettante sui lavori del piazzale eseguiti in economia, a nulla rilevando la definizione tombale effettuata dalla società coinvolgente anche le annualità in contestazione.

Concludeva con richiesta di rigetto del ricorso in conferma dell’atto opposto.

Con sentenza n.135/1/06,1a Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese di lite.

L’Ufficio proponeva appello avverso la detta decisione chiedendone l’annullamento per sua illegittimità collegata ad omessa ed insufficiente motivazione e falsa interpretazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 289 del 2002, art. 9 e della L. n. 388 del 2000, art. 8 con conferma del provvedimento opposto. Quanto alla definizione tombale ne sottolineava la estraneità al fine del recupero di un beneficio non spettante ed il mancato impedimento all’accertamento dell’inesistenza di crediti.

L’appellata società non si costituiva.

La Commissione regionale di Campobasso, con sentenza 34/02/10 rigettava l’appello.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo cui non resiste la società contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione sostiene che, non avendo la società fornito la documentazione richiesta per determinare correttamente il credito d’imposta, questo non era stato riconosciuto e che conseguentemente, nonostante il condono tombale nel frattempo intervenuto aveva titolo per disconoscere il credito d’imposta.

Si osserva in proposito che questa Corte ha ripetutamente affermato che il condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 elide i debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sui suoi eventuali crediti fiscali, dovendo la previsione del comma 9 citato art. secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate”, interpretarsi nel senso che tale definizione non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente. (Cass 375/09; da ultimo ex plurimis v. 2597/14; Cass 20433/14; Cass 11429/15).

Recentemente tuttavia questa Corte ha espresso diverso orientamento, secondo cui il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 elide i debiti del contribuente verso l’erario, comportando la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati di ogni accertamento tributario, con conseguente illegittimità di ogni attività accertatrice ivi compresa quella di recupero del credito d’imposta, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, (Cass 3112/16).

Tale orientamento si basa sulla considerazione che il precedente orientamento si riferiva alla diversa ipotesi di un credito d’imposta IVA illegittimamente compensato a causa dell’inesistenza delle operazioni e non riguardava invece come nel presente un credito d’imposta generato da un’agevolazione che la legge espressamente prevede come condonabile (Cass. sez. trib. n. 18942 del 2010; Cass. sez. trib. n. 5586 del 2010).

Questo Collegio condivide + nel caso di specie il citato più recente orientamento che porta ad affermare che il credito d’imposta in contestazione discende dall’agevolazione stabilita dalla L. n. 388 cit., art. 8 e, siccome, ai sensi della L. n. 289, art. 9, comma 9, anche le agevolazioni possono essere oggetto di definizione automatica, consegue che per le stesse deve valere la complementare regola contenuta alla L. n. 289 cit., art. 9, comma 10, della preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario.

Si osserva peraltro, che il presupposto indispensabile perchè ricorra la preclusione dell’accertamento da parte dell’Amministrazione è che la agevolazione sia stata effettivamente indicata nella richiesta di condono e risulti versato il relativo importo.

Nel caso di specie non risulta che il predetto accertamento sia stato effettuato dai giudici di merito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Commissione tributaria di Campobasso,in diversa composizione affinchè, in osservanza del principio di diritto dianzi affermato, verifichi l’esistenza dei presupposti necessari per la preclusione dell’accertamento da parte dell’Ufficio.

PQM

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Commissione tributaria regionale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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