Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16186 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31875-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA LA PALOMBARA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 185/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale annullava la cartella di pagamento relativa ad IVA-IRAP-IRPEF per gli anni d’imposta 2003-2004 notificata alla società contribuente in quanto coobbligata solidale essendo cessionaria d’azienda;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente ritenendo che, in base ai principi costituzionali del nostro ordinamento, occorre in ogni caso portare a conoscenza il coobbligato solidale le ragioni della pretesa tributaria azionata nei confronti dell’obbligato principale, e nel caso di specie all’appellata non è stato mai fornito l’accertamento presupposto neppure in sede contenziosa e neppure è stata mai fornita alcuna prova in ordine alla preventiva escussione dell’obbligato principale espressamente prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14; inoltre la circostanza che il concessionario possa chiedere la certificazione dei carichi pregressi ex art. 14 cit. non costituirebbe un onere di diligenza ma una facoltà di favore per il contribuente;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi e a ridosso dell’udienza depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, in quanto il titolo su cui si fonda la pretesa erariale va individuato nell’atto di acquisto dell’azienda avvenuto nel 2005 e non anche in non meglio precisati “atti impositivi presupposti” non notificati alla società rispetto ai quali la stessa non sarebbe stata messa in condizioni di difendersi e del resto la cessione d’azienda comporta un sub-ingresso nelle posizioni di debito-credito e nei rapporti giuridici dell’azienda ceduta;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto la CTR avrebbe attribuito rilevanza alla mancata dimostrazione del preventivo tentativo di riscossione del debito erariale nei confronti del cedente pur non essendo stata formulata la relativa censura dalla parte contribuente;

considerato che, a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione regionale di Ancona dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dall’art. 6, comma 13, cit. (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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