Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16186 del 28/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 29/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16186

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24848/2016 proposto da:

P.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dagli avvocati Carlotta Barbetti Nervini, Alessandro Righetti,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

H.F.Y.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di FIRENZE,

depositato il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per: inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse (per rinuncia), in subordine

estinzione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. IL Tribunale per i minorenni di Firenze, su ricorso del pubblico ministero proposto in virtù dell’istanza di restituzione del figlio minore proposta da H.F.Y., ha accolto il ricorso ed ordinato l’immediato rientro del minore negli Stati Uniti d’America presso la residenza del padre ancorchè attraverso un’organizzazione della partenza accompagnata dalla preparazione emotivo psicologica del minore e riproponendo un percorso di mediazione in fase esecutiva.

2. A sostegno della decisione è stato affermato per quel che ancora interessa:

2.1. risultano integrati gli elementi della sottrazione internazionale di minore da parte della madre nella sottospecie del mancato rientro ovvero dell’illecito trattenimento in Italia del figlio minore in violazione dei diritti di custodia del padre derivanti dalla decisione definitiva di divorzio adottata dalla Trial Court – Probate and family Court Department del Commonwealt, Divisione di Suffolk in data (OMISSIS), nella quale l’affidamento esclusivo del minore è attribuito al padre e viene disciplinato il diritto di visita della madre secondo un dettagliato parental plan. Viene altresì autorizzato lo spostamento di residenza anagrafica del minore, in precedenza fissata in Italia, nello Stato del Massachussets, con divieto per la madre di distoglierlo da tale territorio.

2.2. Non rileva, secondo il Tribunale per i minorenni di Firenze che il minore sia entrato in Italia a fine dicembre del 2014 in maniera legittima, in forza di un provvedimento giudiziario americano provvisorio (cd. NISI) adottato il 4/12/2014 dalla Corte del Massachussets nell’ambito della procedura divorzile, perchè tale provvedimento è stato assorbito e superato dalla sentenza di divorzio del 19/8/2015 che ha radicalmente mutato le condizioni di affido congiunto e di collocamento prevalente presso la madre con autorizzazione al trasferimento della residenza della madre e del bambino in Italia.

La sentenza di divorzio è efficace ed esecutiva in Italia e devono essere disattesi i profili di nullità sollevati dalla P.. Peraltro la stessa è stata delibata dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza 11/8/2016.

Il ricorrente ha esercitato il proprio diritto di custodia in modo effettivo mentre il minore era in (OMISSIS) e viveva prevalentemente con la madre, secondo il parental plan condiviso dai genitori. Anche in sede di giudizio di divorzio in prima battuta l’autorità giudiziaria americana ha confermato l’affido congiunto ed ha autorizzato il trasferimento in Italia, conservando al padre ampi spazi per l’esercizio del diritto di custodia.

E’ stata proprio la sistematica violazione da parte della P. del parenting plan disposto unitamente all’autorizzazione al trasferimento in Italia a determinare la diversa disciplina dell’affidamento del minore nella sentenza di divorzio.

2.3. In ordine alla residenza abituale il Tribunale per i minorenni ne evidenzia la fissazione ed il radicamento a Boston per i primi sei anni di vita del minore. Il trasferimento in Italia ha costituito un significativo mutamento del contesto socio – culturale tanto che il minore ha avuto problemi d’inserimento scolastico nella scuola trilingue cui era stato destinato. Il minore ha avuto problemi di adattamento scolastico dovuti anche alla scarsa padronanza della lingua italiana e ciò induce ad evidenziare come la lingua madre e la forma mentis acquisita in America fossero significativamente condizionanti nel minore.

In conclusione, la residenza abituale, per la giurisprudenza anche sovranazionale è un concetto funzionale e legato alle peculiarità fattuali del caso concreto e non coincide con la categoria della residenza anagrafica, meramente giuridico formale. Nella specie, peraltro, anche il parametro temporale milita, in concorso con tutte le altre peculiarità fattuali, in favore della residenza del minore tenuta fino al dicembre 2014 negli USA. Troppo recente lo spostamento in Italia del baricentro dei suoi legami affettivi e parentali peraltro incompleti dal momento che il padre continua a risiedere negli Stati Uniti, con il quale avrebbe dovuto continuare a coltivare la relazione genitoriale anche dopo il trasferimento in Italia, ma ne è stato ostacolato dalla madre. Pertanto lo spostamento in Italia della madre nei sette mesi in cui la determinazione della nuova residenza è stata legittima, non è idoneo a far assumere ad essa la condizione giuridica di residenza abituale.

2.4 Non sussistono le condizioni ostative indicate dall’art. 13 della Convenzione dell’Aja. In particolare il Tribunale per i minorenni di Firenze esclude che il rientro negli Stati Uniti presso il padre integri un pregiudizio che rivesta il grado d’intollerabilità richiesto dall’art. 13 sopra citato. La consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato un vissuto di sofferenza per il minore dovuto alla mancanza di bi genitorialità. Tale condizione perdura da quando la madre si è trasferita in Italia ostacolando la relazione continuativa tra padre e minore. Deve sottolinearsi al riguardo che il padre si è sempre adoperato per l’esercizio della bi genitorialità, sia nella vigenza del provvedimento provvisorio che dopo.

Non può, peraltro escludersi che il rientro negli Stati Uniti non faciliti il ripristino della bi genitorialità attesa l’ampio spazio di esercizio del diritto di visita ivi previsto.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.E., affidato a sette motivi. La parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia anteriormente all’udienza. Ne consegue l’estinzione del giudizio senza alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza della costituzione della parte intimata.

PQM

 

Dichiara l’estinzione del giudizio.

In caso di diffusione omettere le generalità e i riferimenti geografici.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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