Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16186 del 15/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16186 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 19684-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GRITTI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI
STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Data pubblicazione: 15/07/2014

SOLINAS CLAUDIO giusta procura speciale per atto Notaio Paolo
Dianese di Vicenza del 17/10/2013, rep. n. 119#844 allegata in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 12/30/2013 della COMMISSIONE

depositata il 30/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Stefano Mastrolilli difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.

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Ric. 2013 n. 19684 sez. MT – ud. 05-06-2014
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 10/12/2012,

Svolgimento del processo e motivi della decisione

R.G.N. 19684/2013
Oggetto: termine dilatorio di cui all’art. 12 7° comma Statuto del contribuente,

FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 12/30/2013 della
Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre che, in linea con la pronuncia di primo grado
della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, ha concluso nel senso della nullità
dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente Sergio Gritti prima che
trascorressero i sessanta giorni di tempo dall’emissione del processo verbale di constatazione, così
come espressamente previsto dall’art. 12 c. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.
Il contribuente si è costituito in giudizio.
DIRITTO
L’Ufficio si affida a due motivi di ricorso, denunciando, sotto due diversi profili, la violazione
dell’articolo 12 c. 7 della 1. 212/2000.
– Il primo motivo, con il quale l’Agenzia sostiene la tesi secondo la quale il termine di cui
all’articolo in esame sarebbe meramente ordinatorio (quindi non suscettibile di implicare
nullità), è infondato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18184/2013;
l’enunciazione del principio di diritto, in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato
rispetto del termine, non lasciano spazio a troppi dubbi: “l’inosservanza del termine
dilatorio prescritto dal comma 7 dell’art. 12, in assenza di qualificate ragioni di urgenza,
non può che determinare l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente,
quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a
disposizione del contribuente l’intero lasso di tempo previsto dalla legge…”.
Al secondo motivo, parte ricorrente affida un ulteriore profilo di violazione dell’articolo 12,
in particolare la valutazione sul motivo di particolare urgenza che l’avrebbe indotta a
emettere l’avviso anzitempo. Posto che, secondo giurisprudenza ormai avviata, sembrerebbe
non considerata come motivo d’urgenza l’imminente decadenza dal potere accertativo da
parte dell’Ufficio, la CTR, negando una giustificazione all’anticipo, ha ben deciso. Tutte le
pronunce vanno nel senso che: “Né può valere ad esentare dall’osservanza del termine la
circostanza, valorizzata in sentenza, che era in scadenza il termine di decadenza per
l’accertamento relativo al periodo d’imposta, restando, comunque, oscure le ragioni per le
quali l’Ufficio non si è tempestivamente attivato […] onde consentire il doveroso
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale”. [Cass., Sez. V, n. 2281/2014] Cadono così,
quindi, anche tutte le tesi di parte ricorrente sulla reale portata dell’articolo 12, che sarebbe
improntato esclusivamente alla cooperazione tra amministrazione e contribuente, e non alla
difesa del contribuente; in questo modo si ribadisce, invece, che le conseguenze di una
tardiva attivazione dell’Amministrazione Finanziaria (anche indipendenti da colpa) non
possono ricadere sul contribuente. In realtà, la qualificazione (già operata dalla CTR) in
merito alla sussistenza o meno della particolare urgenza sembra una questione preclusa al
sindacato di legittimità. Tutt’al più, laddove la CTR non si fosse pronunciata in modo chiaro

cfA

RICORRENTE: Agenzia delle Entrate
INTIMATO: Gritti Sergio

o completo sul punto, ci troveremmo di fronte ad un vizio di motivazione, da proporre in
relazione all’art. 360 c. 1, n. 5, c.p.c..
La recente formazione della giurisprudenza in materia giustifica la compensazione delle
spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso compensa fra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 5 giugno 2014

Il Presidente e relatore

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