Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16186 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35302-2019 proposto da:

C.M. e C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FOGLIANO 4-A, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO

BARLETTA, rappresentati e difesi dagli Avvocati MARIO SERRAINO DRAGO

e GIUSEPPE MAZZARELLA;

– ricorrenti –

contro

UNPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avv. ENRICO GENTILE;

– controricorrente –

contro

G.I., INAIL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 795/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che M. e C.G. ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 795/19, del 10 aprile 2019, della Corte di Appello di Palermo, che – nel pronunciarsi all’esito del giudizio ex art. 392 c.p.c. (originato dalla sentenza di questa Corte del 18 dicembre 2013, n. 3621/14), accogliendo parzialmente il gravame dagli stessi esperito avverso la sentenza n. 424/03, del 16 luglio 2003, del Tribunale di Trapani – ha riconosciuto la responsabilità solidale della società Unipolsai Assicurazioni S.p.a. Divisione nuova MAA (d’ora in poi, “Unipolsai”), unitamente a quella dei C., in relazione all’obbligazione risarcitoria in favore di G.I., rigettando, però, la domanda di restituzione di quanto dai C. corrisposto a quest’ultimo, domanda avanzata nei confronti di Unipolsai;

– che, in punto di fatto, M. e C.G. riferiscono che il G., vittima di un sinistro stradale occorsogli il 1^ aprile 1999, ebbe convenirli in giudizio innanzi al Tribunale trapanese per il risarcimento dei danni, nelle rispettive qualità di proprietario e conducente del carrello elevatore che diede origine all’incidente, unitamente all’assicuratore del veicolo (Nuova MAA Assicurazioni, oggi Unipolsai), nei confronti della quale l’attore esperiva l’azione L. 24 dicembre 1969, n. 990 ex art. 18;

– che nella contumacia dei C., alla causa radicata innanzi al giudice di prime cure ne era riunita altra, promossa dall’INAIL – nei confronti dei medesimi convenuti – per il pagamento della somma erogata all’infortunato D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ex art. 66;

– che, in primo grado, le domande del G. e dell’INAIL venivano accolte esclusivamente nei confronti dei C.;

– che costoro, esperito gravame per chiedere, in via di principalità, il rigetto delle domande, nonchè, subordinatamente, la condanna in via solidale, sia nei confronti del G. che dell’INAIL, della società assicuratrice (la quale, per quanto ancora di interesse, proponeva all’uopo appello incidentale, l’infortunato limitandosi, invece, ad aderire alla domanda subordinata degli appellanti principali), vedevano accogliere solo parzialmente il proposto appello;

– che, invero, la Corte palermitana, mentre dichiarava tenuta la società assicuratrice, in solido con i C., a pagare la somma dovuta all’INAIL, confermava, per il resto, la decisione del primo giudice, sul rilievo che gli allora appellanti non avessero interesse ad impugnare la decisione di condanna a pagare all’infortunato, in quanto non aggravava la loro posizione, essendo i medesimi comunque debitori per l’intero nei confronti del G.;

– che esperito ricorso per cassazione contro la decisione del giudice di appello, questa Corte – con la già menzionata sentenza n. 3621/14 -accoglieva il secondo motivo, riconoscendo ai C. l’interesse ad impugnare la statuizione (del giudice di prime cure) che aveva denegato la responsabilità dell’assicuratore;

– che a tale esito, in particolare, questa Corte perveniva sul rilievo che, se di regola, quando “il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, ed il giudice accerta la responsabilità esclusiva di uno di essi e pronunci conseguentemente la condanna soltanto del medesimo, questi, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza”, diverso è, invece, il caso di esperimento dell’azione diretta L. n. 990 del 1969 ex art. 19, determinandosi in tale ipotesi, tra danneggiato, assicurato ed assicuratore, un “litisconsorzio necessario”;

– che, difatti, il litisconsorzio ha, in detto caso, il “fine di garantire che il giudizio sulla responsabilità sia unitario e opponibile a tutti i corresponsabili e che il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni trovi adeguata garanzia anche nella condanna dell’assicuratore al pagamento”, sicchè “non possono essere negati al privato danneggiante l’interesse e il diritto a far valere la responsabilità dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, in solido con la propria, qualora non sia stata emessa condanna in tal senso, anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso” (che la sentenza di questa Corte dava atto non essere stata esperita dai C.);

– che riassunto il giudizio, all’esito della pronuncia rescindente di questa Corte, innanzi al giudice del rinvio, lo stesso provvedeva nei termini dianzi riassunti;

– che, in particolare, pur affermata la (cor)responsabilità della società assicuratrice, esso rigettava la domanda di ripetizione, proposta dai C., di quanto dagli stessi corrisposto al G. a titolo di risarcimento danni, sul rilievo che all’esito della decisione di questo giudice di legittimità ciò che aveva trovato accoglimento “non è la domanda di regresso” (domanda che gli odierni ricorrenti, “optando nel primo grado di giudizio per la contumacia processuale, neppure hanno tempestivamente formulato”), bensì “la domanda originaria del danneggiato G. a che nella pronunzia di condanna fossero avvinti sotto il vincolo della solidarietà tanto i responsabili civili quanto l’impresa di assicurazioni”;

– che avverso la sentenza della Corte panormita ricorrono per cassazione i Carpinella, sulla base di quattro motivi,

– che il primo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18, oltre ad omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su fatti rilevanti e decisivi della controversia, lamentando i ricorrenti cha la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla loro domanda di manleva;

– che il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., oltre ad omessa e/o insufficiente motivazione e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, dolendosi, in questo caso, i ricorrenti del mancato rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

– che il terzo motivo denunzia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando i ricorrenti la sentenza impugnata perchè essa, nel respingere la loro domanda di ripetizione nei confronti di Unipolsai, non avrebbe posto alla base della decisione le prove offerte;

– che il quarto motivo denunzia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c., comma 1, oltre ad omessa e insufficiente motivazione della sentenza, lamentandosi i ricorrenti del fatto che le spese (almeno) del precedente giudizio di legittimità non siano state riconosciute in loro favore, avendo il giudice del rinvio optato, invece, per l’integrale compensazione delle spese di lite;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, Unipolsai, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato;

– che è rimasto solo intimato il G.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 19 gennaio 2021;

– che tanto i ricorrenti, quanto la controricorrente, hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato;

– che i primi tre motivi di ricorso – suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione, visto che censurano, sotto vari angoli visuali, la decisione della Corte territoriale di limitarsi alla declaratoria di corresponsabilità della società assicuratrice, rigettando la domanda di condanna della stessa a pagare ai C. una somma pari a quella che i medesimi assumono di aver versato al G. – si presentano in parte inammissibili e in parte non fondati;

– che a prescindere dal rilievo che essi, per lo più, prospettano un vizio, quello di “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, non corrispondente alla vigente previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio), deve, innanzitutto, escludersi che il giudice del rinvio abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di ripetizione, avendola esaminata e rigettata;

– che, del pari, deve escludersi che esso abbia omesso di motivare ovvero, che la abbia fatto in modo “irriducibilmente contraddittorio” o “manifestamente illogico” – su tale domanda, avendola, invece, rigettata con ragionamento del tutto intellegibile, e dunque non idoneo ad integrare il vizio di motivazione;

– che, difatti, in ragione della già segnalata modifica apportata al testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il sindacato di questa Corte è destinato, ormai, ad investire la parte moriva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), essendo il vizio motivazionale ipotizzabile esclusivamente nel caso in cui la motivazione, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);

– che esclusi, dunque, sia l’esistenza della denunciata omessa pronuncia in ordine alla domanda di ripetizione dei C., sia l’ipotizzato vizio motivazionale, l’unica censura astrattamente vagliabile – in uno con quella oggetto del terzo motivo, di cui si dirà di seguito – è quella di violazione della L. n. 990 del 1969 e, art. 18, con essa quella, alla prima sottesa, di violazione dell’art. 384 c.p.c., per essere stato asseritamente violato il principio di diritto enunciato da questa Corte nella già più volte citata sentenza rescindente;

– che siffatta censura, però, non è fondata, visto che la sentenza pronunciata da questa Corte ha riconosciuto l’interesse dei C. all’affermazione del vincolo di solidarietà nei confronti dell’assicuratore “RCA”, e ciò “per non essere egli stesso il solo chiamato a rispondere dei danni”, ma ha lasciato impregiudicata la questione se nello stesso giudizio di rinvio sussistessero le condizioni perchè quell’interesse potesse essere soddisfatto;

– che detta evenienza è stata esclusa dalla Corte territoriale, sul rilievo dell’impossibilità di accogliere l’azione di regresso dei C., giacchè costoro “optando nel primo grado di giudizio per la contumacia processuale, neppure hanno tempestivamente formulato” la relativa domanda, affermazione, quest’ultima, non sindacabile nella presente sede di legittimità neppure sotto il profilo dell’impossibilità del rilievo “ex officio”, da parte del giudice del rinvio, dell’intempestività della domanda stessa, trattandosi di doglianza formulata dagli odierni ricorrenti, per la prima volta, con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. (cfr. pag. 8), in contrasto con il principio secondo cui tale scritto defensionale “non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17893, Rv. 658757-01);

– che, inoltre, quanto alla conclusione della Corte territoriale di riconoscere la concorrente responsabilità di Uniplsai, ma di rigettare la domanda di condanna proposta nei suoi confronti, non sembra ozioso qui rammentare quanto affermato, già in passato, da questa Corte, ovvero che, “per effetto dell’introduzione dell’azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della r.c.a.”, ad opera della L. n. 990 del 1969, art. 18, “il debito da fatto illecito che fa capo ai danneggianti assicurati (proprietario, conducente ecc.) e quello di pagamento dell’indennizzo, che grava sull’assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 6 giugno 2002, n. 8616, non massimata sul punto, nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 4 ottobre 1996, n. 8717; Cass. Sez. 3, sent. 12 febbraio 1998, n. 1471, nonchè, di seguito, Cass. Sez. 3, sent. 7 ottobre 2008, n. 24752, Rv. 604892-01 e Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2013, n. 14537, Rv. 626747-01);

– che, ciò posto, superata la tesi “diffusa in passato”, la quale riteneva “che questa solidarietà fosse atipica in quanto mancava la eadem causa obligndi, che secondo l’orientamento tradizionale, costituiva elemento essenziale della solidarietà”, e ciò a vantaggio di una ricostruzione secondo cui, “all’unicità della fonte dell’obbligazione, si è sostituita l’unicità della prestazione” (visto che l’art. 1292 c.c. “non identifica l’obbligazione solidale con un’obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico, che dia luogo ad un unico obbligo di prestazione, bensì nell’esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, in modo che l’adempimento dell’uno libera anche gli altri”), ne consegue che, sussistendo “tra il proprietario, il conducente del veicolo, il loro assicuratore della r.c.a. (…) un’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio nei confronti del danneggiato”, i, relativi “rapporti interni”, restano “regolati dal rapporto assicurativo” (Cass. Sez. 3, sent. 8616 del 2002, cit.), ciò che presuppone, tuttavia, che l’eventuale pretesa nascente dal contratto sia stata fatta tempestivamente valere, anche solo subordinatamente alla richiesta di rigetto della domanda del danneggiato (e senza necessità, in caso appunto di reiezione di quest’ultima, dell’esperimento di appello incidentale condizionato nei confronti dell’assicuratore, bastando la riproposizione della pretesa verso di esso a norma dell’art. 346 c.p.c.; Cass. Sez. Un. sent. 19 aprile 2016, n. 7700, Rv. 639281-01);

– che nella specie, però, l’azione contrattuale – come detto – non risulta essere stata fatta valere, sicchè, effettivamente, il giudice del rinvio si doveva limitare, come ha fatto, ad affermare la posizione di (co)obbligato solidale della società assicuratrice, impregiudicata, se del caso, rimanendo la possibilità per gli assicurati di agire in regresso -sempre che non siano maturate le condizioni per la prescrizione di quel diritto nascente dal contratto – in altro giudizio, sulla base della statuizione che ha riconosciuto l’esistenza di tale vincolo di solidarietà;

– che nessuna violazione della L. n. 990 del 1969, art. 18, nè dell’art. 384 c.p.c., sussiste, dunque, nel caso che occupa;

– che anche il terzo motivo di ricorso – che si sostanzia nella censura sia di omesso esame dei documenti che attesterebbero il pagamento effettuato dai C. al G., sia di violazione dell’art. 115 c.p.c., per essere state ignorate le prove da essi offerte in tal senso – è inammissibile, e ciò per una duplice, alternativa, ragione;

– che tale esito si impone, innanzitutto, perchè il motivo non si confronta con l’effettivo “decisum” della Corte territoriale, la quale ha rigettato la domanda di regresso sul presupposto che la stessa risultava non tempestivamente formulata, prima ancora che per il fatto di essere sfornita di prova, donde, allora, l’applicazione del principio secondo cui “il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4)” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, n. 17330, Rv. 636872-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 5, ord. 21 luglio 2020, n. 15517, Rv. 658556-01);

– che, inoltre, l’esito dell’inammissibilità si corrobora, quanto alla dedotta inosservanza dell’art. 115 c.p.c., pure sul rilievo che la violazione di tale norma – secondo cui il giudice deve decidere la controversia devoluta al suo esame “iuxta alligata et probata partium” – “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01);

– che, infine, il quarto motivo – con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che le spese (almeno) del precedente giudizio di legittimità non siano state riconosciute in loro favore, avendo il giudice del rinvio optato per l’integrale compensazione delle spese di lite – non è fondato;

– che trova applicazione il principio secondo cui “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite”, donde “può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. Sez. 1, sent. 9 ottobre 2015, n. 20289, Rv. 637441-01), e ciò perchè “il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l’esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2008, n. 15483, Rv. 603368-01, Cass. Sez. 2, sent. 12 settembre 2014, n. 19345, Rv. 633115-01);

– che il ricorso va, conclusivamente, rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando C.G. e C.M. a rifondere, alla società Unipolsai Assicurazioni S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in 4.200,00, oltre Euro, 200,00 per esborsi, nonchè 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA