Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16185 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 28/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27196/2015 proposto da:

Valledil di V.V. e C. S.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, e V.C., in proprio e nella

qualità di titolare della insegna Valì S.a.s. e legale

rappresentante di fatto della Valì S.a.s., domiciliati in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Tommaso David,

giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Bocoge S.p.a. Costruzioni Generali, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

dei Gracchi n. 39, presso l’avvocato Giuffrè Adriano, rappresentata

e difesa dall’avvocato Rizzi Renato, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24874/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nel 1991, la VALLEDIL di V.V. e C. snc, in persona dell’amministratore V.C., convenne in giudizio l’impresa Bonifati spa (poi BOCOGE spa) per sentir dichiarare illegittima l’occupazione di beni di sua proprietà e condannare la convenuta al rilascio di terreni occupati e al risarcimento dei danni.

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Campobasso.

La VALLEDIL snc, in persona del legale rappresentante V.V., propose appello dinanzi alla Corte di Campobasso che, con sentenza del 14 dicembre 1998, lo rigettò.

La VALLEDIL snc, in persona di V.V., propose ricorso per cassazione, che fu accolto da questa Corte di legittimità, con sentenza n. 5048 del 2001, che cassò la sentenza impugnata.

Il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, iniziato dalla VALI’ di V.C. sas (già VALLEDIL snc), si concluse con sentenza del 1 febbraio 2008, che accolse la domanda e condannò la convenuta al risarcimento dei danni.

V.C., in proprio e quale socio della VALLEDIL snc, ha proposto ricorso per cassazione, che è stato dichiarato inammissibile da questa Corte, con sentenza n. 24874 del 2014. La Corte ha rilevato il difetto di legittimazione all’impugnazione di V.C. sia in proprio, in quanto soggetto estraneo alla compagine societaria e ai precedenti gradi di giudizi, sia quale legale rappresentante e/o amministratore delle società VALLEDIL e VALI’, non potendo egli vantare “alcun titolo quale socio ed amministratore di fatto di insussistente società Valledil” per poter ricorrere contro la sentenza della Corte del rinvio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per revocazione V.C., quale legale rappresentante della VALLEDIL di V.V. e C. snc e “titolare della insegna VALI’ sas”, nonchè in proprio e quale rappresentante di fatto della VALI’; la BOCOGE Costruzioni Generali spa ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia il duplice errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, in cui sarebbe incorsa l’impugnata sentenza della Cassazione: per avere ritenuto che la VALLEDIL snc fosse inesistente, con l’effetto di giudicare inammissibile il ricorso per cassazione da essa proposto, mentre dal certificato di iscrizione camerale risultava l’avvenuta modificazione, in data 7 febbraio 2008, della VALI’ sas (non più esistente) in VALLEDIL snc, con conseguente ripristino del precedente assetto societario e reviviscenza della VALLEDIL snc; e per avere ritenuto V.C. carente di legittimazione ad agire in proprio, e quindi a proporre il ricorso per cassazione, omettendo di considerare che il socio delle società di persone è illimitatamente responsabile e può agire in giudizio a tutela del patrimonio sociale.

Il ricorso è inammissibile in entrambi i profili in cui è articolato.

E’ opportuno premettere che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. n. 11202/2017).

Tanto premesso, in primo luogo, si imputa alla Corte di Cassazione di avere supposto l’inesistenza di un fatto la cui esistenza risultava, in tesi, da un documento presente in atti e non percepito, qual era il certificato di iscrizione della VALLEDIL alla Camera di commercio, dal quale risultava che tale società era tornata ad esistere e, quindi, era legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello in sede di rinvio.

Tuttavia, il ricorrente omette di indicare se il suddetto documento fosse presente agli atti del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza impugnata in questa sede e se tale presenza fosse stata indicata nel ricorso per cassazione, in conformità al principio di specificità del ricorso, a norma dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, applicabile nel giudizio di revocazione in virtù dell’implicito richiamo contenuto nell’art. 400 c.p.c., tale omissione risolvendosi in una causa di inammissibilità della censura proposta nel ricorso per revocazione. Inoltre, il ricorso non censura l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale V.C. non aveva titolo per rappresentare in giudizio la VALLEDIL snc, pur ipotizzando l’esistenza di quest’ultima.

E’ inammissibile anche il secondo profilo, con il quale si censura l’esclusione in capo a V.C. della legittimazione ad agire in proprio per impugnare la sentenza emessa nel giudizio di rinvio, denunciandosi in tal modo non un errore meramente percettivo, ma un ipotetico errore di giudizio, al di fuori dell’ambito applicativo dell’istituto della revocazione.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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